| Aggiornamento trimestrale n. 1/2012 | Principali novità di questo aggiornamento |
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G.U. Serie Generale 9 gennaio 2012 G.U. Unione Europea 10 gennaio 2012 |
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1) Antiriciclaggio: individuati gli Stati extracomunitari "equivalenti" Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 28 settembre 2011 - Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo rispetto a tali obblighi 2) Banca d’Italia: chiarimenti in materia di rilascio di garanzie Banca d'Italia - Comunicazione 7 ottobre 2011 3) L'azienda illegittimamente segnalata al CRIF ha diritto al risarcimento del danno all'immagine Tribunale di Torino - Ordinanza 13-19 agosto 2011 4) Covip estende la deroga al limite di liquidità sulle quote di risorse dei fondi pensione Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Circolare 5 ottobre 2011, n. 5055 - Richieste di deroga al limite del 20% sulla liquidità di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del D.M. Tesoro n. 703/1996 - Precisazioni 5) Mediazione: il Ministero della Giustizia rivendica i risultati ottenuti Ministero della Giustizia - Comunicato 12 ottobre 2011 - Mediazione - L'Italia promossa dal Parlamento europeo 6) Assegno con firma falsa pagato dalla banca Cassazione Civile - Sentenza 4 ottobre 2011, n. 20292 7) Irrilevante in materia di conti correnti bancari la norma del Milleproroghe che disciplina la decorrenza della prescrizione nelle cause di ripetizione di indebito oggettivo Tribunale di Verbania - Sentenza 12 maggio 2011, n. 43 8) In tema di riciclaggio, dolo eventuale e frode informatica mediante "phishing" Cassazione Penale - Sentenza 1° luglio 2011, n. 25960 9) Doppia modificata per il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e le relative Istruzioni Borsa Italiana S.p.A. - Avviso n. 15222 del 2 settembre 2011 - Modifiche al Regolamento dei Mercati e alle Istruzioni Borsa Italiana S.p.A. - Avviso n. 15718 del 14 settembre 2011 - Modifiche al Regolamento dei Mercati e relative Istruzioni - Requisiti di partecipazione degli operatori - In vigore dal 3 ottobre 2011 10) Offerte di scambio non assistite da prospetto e dovere degli intermediari di informare i propri clienti: ultimi orientamenti Consob Comunicazione Consob n. DIN/DCG/DSR/11085708 del 20 ottobre 2011 11) Presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali. Considerazioni in vista dell'assemblea di Mediobanca Comunicazione Consob n. DCG/11085486 del 19 ottobre 2011 - Assemblea degli azionisti di Mediobanca del 28-31 ottobre 2011- Presentazione di liste per l’elezione del collegio sindacale 12) Dopo il 31 ottobre le operazioni sospette dovranno essere segnalate solo per via telematica Unità di Informazione Finanziaria - Comunicato 24 ottobre 2011 13) Titoli di stato: in arrivo il trading on line Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comunicato 28 ottobre 2011 - Allo studio nuove modalità di collocamento diretto al retail di titoli di Stato in collaborazione con Borsa Italiana 14) Le polizze ''Index Linked'' sono contratti di assicurazione sulla vita? Tribunale di Roma - Ordinanza 2 agosto 2011, n. 7352 15) Enti locali e strumenti finanziari derivati: l'MTM iniziale negativo comporta la nullità del contratto per vizio di causa in concreto Tribunale di Milano - Sentenza 14 aprile 2011, n. 5118 16) Ultimi orientamenti in materia di derivati OTC: il regime della nullità prevale sul conflitto di interessi Tribunale di Orvieto - Ordinanza 21 ottobre 2011 17) Anche le c.d. "linked life policies" sono prodotti di investimento Tribunale di Reggio Emilia - Sentenza 30 agosto 2011, n. 1338 18) Modifiche al Regolamento ed alle Istruzioni CC&G 19) Accesso agli atti: limiti anche per le associazioni di consumatori Consiglio di Stato - Sentenza 6 ottobre 2011, n. 5481 20) Conti dormienti: circolare del MEF sulla pubblicazione dei dati Ministero dell'Economia e delle Finanze - Circolare 25 ottobre 2011, n. 83689 - Pubblicazione sui quotidiani a diffusione nazionale dei dati relativi ai "Conti dormienti" 21) Obblighi di comunicazione in materia di antiriciclaggio: ultimi chiarimenti del MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze - Circolare 4 novembre 2011 22) La revocabilità dei giroconti dal conto anticipi al conto corrente ordinario Cassazione Civile - Sentenza 20 giugno 2011, n. 13449 23) A proposito di mutuo e realità Cassazione Civile - Sentenza 28 giugno 2011, n. 14270 Mutuo - In genere - Intestazione 24) Demansionamento di un bancario e diritto al danno morale e non biologico Cassazione Civile - Sentenza 12 ottobre 2011, n. 20966 25) Modifica unilaterale del tasso: il Tribunale blocca la banca Tribunale di Rimini - Sentenza 22 agosto 2011 26) Privacy: è necessario armonizzare la normativa europea per garantire a tutti i cittadini europei la stessa tutela Garante per la protezione dei dati personali - Comunicato 2 novembre 2011 - Il futuro della privacy: i Garanti europei chiedono un diritto uniforme 27) Vendite allo scoperto: proroga misure restrittive, obblighi di comunicazione e su tutto il listino divieto di operazioni "nude" Consob - Delibera n. 17992 dell'11 novembre 2011 - Proroga delle misure restrittive in materia di posizioni nette corte su titoli azionari del comparto finanziario Consob - Delibera n. 17993 dell'11 novembre 2011 - Misure restrittive in materia di vendite allo scoperto su titoli azionari e di comunicazione delle posizioni nette corte su titoli azionari 28) Crac Parmalat - Pena severa per il revisore che diventa complice: conseguenze devastanti sull’economia globale Cassazione Penale - Sentenza 7 giugno-17 ottobre 2011, n. 37370 29) Libretti di deposito cointestati: è appropriazione indebita disporre oltre la quota Cassazione Penale - Sentenza 25 ottobre 2011, n. 38527 30) In Gazzetta la Legge di Stabilità Legge 12 novembre 2011, n. 183 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2012)31) Antitrust: aggiornate le soglie di fatturato per la notifica preventiva delle operazioni di concentrazione Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Provvedimento n. 22951 del 16 novembre 2011 - Rivalutazione soglie fatturato ex art. 16, comma 1, della legge n. 287/90 32) Banche e c/c: un vademecum per le CTU contabili Tribunale di Teramo - Sentenza 20 giugno 2011 Class action: niente legittimazione processuale multiplaTribunale di Torino - Ordinanza 7 aprile 2011 34) Se il promotore scappa, paga il mediatore Cassazione Civile - Sentenza 4 ottobre - 16 novembre 2011, n. 24004 35) Lehman Brothers: ultimi orientamenti di merito Tribunale di Bari - Ordinanza 16 settembre 2011 36) IFRS 7 - Strumenti finanziari: Informazioni integrative. Le nuove modifiche Regolamento della Commissione 22 novembre 2011, n. 1205 - Che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 37) Momento consumativo del delitto di usura Cassazione Penale - Sentenza 8 settembre 2011, n. 33331 38) Class action: non azionabile il danno da illecito anteriore all’agosto 2009 Tribunale di Roma - Ordinanza 25 marzo 2011, n. 2784 Tribunale di Roma - Ordinanza 25 marzo 2011, n. 2794 39) Responsabilità dei preposti e/o promotori delle società di intermediazione mobiliare Cassazione Civile - Sentenza 24 marzo 2011, n. 6829 40) Modifiche alle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Borsa Italiana S.p.A. - Avviso n. 18727 del 9 novembre 2011 - Modifiche alle Istruzioni al Regolamento dei Mercati - Mercato IDEM 41) Polizza Index Linked con sottostante titoli Lehman Brothers e restituzione del capitale a scadenza Tribunale di Prato - Sentenza 20 settembre 2011, n. 970 42) Risarcimento per frode informatica (bonifico da conto corrente on line) Tribunale di Palermo - Sentenza 11 giugno 2011, n. 6139 43) ISVAP: nuovo regime per le polizze legate ai mutui ISVAP - Provvedimento 6 dicembre 2011, n. 2946 - Disposizioni in tema di conflitto di interesse degli intermediari assicurativi - Modifiche al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 44) Crisi bancarie: codice deontologico per gli organi delle procedure Banca d'Italia - Codice deontologico per i componenti degli organi delle procedure di gestione delle crisi (gestione provvisoria, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa) delle banche e degli altri intermediari sottoposti a vigilanza 45) Best price rule: ultimi orientamenti Consob in materia di OPS su titoli obbligazionari Consob - Comunicazione n. DCG/CLE/11094379 del 23 novembre 2011 - Richiesta di parere in merito all’applicabilità dell’articolo 42 del Regolamento Emittenti (best price rule) ad un’offerta pubblica di scambio su titoli obbligazionari 46) Mancato blocco della carta: la banca risponde dei prelievi illeciti Giudice di Pace di Caserta - Sentenza 3 ottobre 2011 47) Pubblicata in Gazzetta la manovra "salva Italia" Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici 48) Garanzie di Stato sulle passività delle banche italiane: le precisazioni della Banca d’Italia Banca d'Italia - Comunicazione 12 dicembre 2011 - Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201: garanzia di Stato sulle passività delle banche italiane 49) Dal 2012 il saggio di interesse legale sale al 2,5% Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 12 dicembre 2011 - Modifica del saggio di interesse legale 50) Arbitro Bancario Finanziario: in Gazzetta Ufficiale le modifiche di BankItalia Banca d'Italia - Disposizioni 12 dicembre 2011 - Revisione delle disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari 51) Segnalazione dei componenti gli organi sociali (Or.So.): i chiarimenti Banca d'Italia Banca d'Italia - Comunicato 14 dicembre 2011 - Risposte ai quesiti in materia di segnalazione dei componenti gli organi sociali (Or.So.) 52) Aiuti di stato alle banche: gli indirizzi della Commissione Europea Comunicazione della Commissione del 1° dicembre 2011 - Relativamente all'applicazione, dal 1° gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria 53) UIF: avviso di invio dei controlli statistici a fini antiriciclaggio Unità di Informazione Finanziaria - Comunicato 20 dicembre 2011 54) Bond Cirio: banca condannata per conflitto di interessi nella fase di gray market Tribunale di Milano - Sentenza 11 novembre 2011, n. 13444 55) Ammessa la class action contro la commissione mancanza fondi Tribunale di Napoli - Sentenza 9 dicembre 2011 56) Crisi finanziaria: la Banca d'Italia adegua le regole Banca d'Italia - Provvedimento pubblicato nel bollettino di vigilanza del mese di novembre 2011 - Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 (Fascicolo "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche") - 8° aggiornamento del 18 novembre 2011 Banca d'Italia - Provvedimento pubblicato nel bollettino di vigilanza del mese di dicembre 2011 - Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 (Fascicolo "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche") - 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011 57) Pubblicità nei finanziamenti: il volantino deve contenere l’indicazione del TAEG effettivo Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Provvedimento n. 23043 del 30 novembre 2011 - Family Credit - Pubblicità finanziamenti 58) Il Ministero della Giustizia chiarisce la mediazione Ministero della Giustizia - Circolare 20 dicembre 2011 - Interpretazione misure correttive decreto interministeriale n. 145/2011 59) Usura: pubblicati i tassi di interesse effettivi globali medi di riferimento per il periodo gennaio - marzo 2012 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 20 dicembre 2011 - Rilevazione dei tassi effettivi globali medi - periodo di rilevazione 1º luglio-30 settembre 2011 - applicazione dal 1º gennaio fino al 31 marzo 2012 60) Bond Parmalat e Argentina: banca rimborsata dall’assicurazione per i danni pagati agli investitori Tribunale di Bologna - Sentenza 7 novembre 2011, n. 3133 61) Investitore risarcito per l’inadeguatezza dell’investimento in polizze unit linked Tribunale di Parma - Ordinanza 17 novembre 2011 62) Modifiche al regolamento emittenti in materia di trasparenza sulle remunerazioni Consob - Delibera 23 dicembre 2011, n. 18049 - Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni 63) Il decreto “salva Italia” è legge Legge 22 dicembre 2011, n. 214 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici 64) In vigore il Milleproroghe 2012 che posticipa le scadenze Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative 65) Legge Comunitaria pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 15 dicembre 2011, n. 217 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010
Antiriciclaggio: individuati gli Stati extracomunitari "equivalenti" Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 28 settembre 2011 - Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo rispetto a tali obblighi Pubblicato il decreto che individua gli Stati extracomunitari attualmente considerati come stati che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi.Gli Stati extracomunitari considerati come stati che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 sono: 1. Australia; 2. Brasile; 3. Canada; 4. Hong Kong; 5. India; 6. Giappone; 7. Repubblica di Corea; 8. Messico; 9. Federazione Russa; 10. Singapore; 11. Stati Uniti d'America; 12. Repubblica del Sudafrica; 13. Svizzera. La lista include altresì i seguenti territori: 1. Mayotte; 2. Nuova Caledonia; 3. Polinesia francese; 4. Saint-Pierre e Miquelon; 5. Wallis e Futuna; 6. Aruba; 7. Curacao; 8. Sint Maarten; 10. Bonaire; 11. Sint Eustatius; 12. Saba. L'inclusione nell'elenco degli Stati extracomunitari e territori stranieri equivalenti non preclude la necessit à di operare in base all'approccio basato sul rischio e costituisce una presunzione confutabile per l'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela nei rapporti con enti aventi sede in detti Stati e territori;È comunque ribadito l'obbligo di cui all'art. 13 della Direttiva 2005/60/CE di applicare obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, sulla base della valutazione del rischio esistente, nelle situazioni che per loro natura possono presentare un rischio pi ù elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo nei rapporti con enti, che siano clienti, ed abbiano sede in detti Stati e territori;L'elenco sar à soggetto a revisione periodicamente, sulla base delle informazioni disponibili a livello internazionale, delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottati dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), dai Gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, dal Fondo monetario internazionale o dalla Banca mondiale, nonché delle ulteriori informazioni aggiornate fornite dagli Stati interessati.All'articolo 1 del provvedimento è contenuta la lista di 25 Stati extracomunitari che risultano per così dire "affidabili" sull'antiriciclaggio. Cioè, si tratta di quei Paesi nei quali risulta facilitata l'adeguata verifica da parte di terzi della clientela di una banca italiana, pur trovandosi in un territorio non UE. Il rapporto tra il cliente e l'intermediario situato in un paese extra-Ue, ma contenuto nella lista ministeriale, che è attestato da una specifica certificazione di affidabilità vale anche nel territorio italiano, in quanto viene riconosciuta l'adeguata verifica operata dall'intermediario estero. All'articolo 2, la "white list" degli Stati prosegue con ulteriori 12 Paesi che risultano, comunque, oggetto di controlli e verifiche da parte del Gafi, l'organismo dell'Onu che valuta i sistemi di antiriciclaggio mondiali. Il decreto ministeriale, dando attuazione al contenuto degli articoli 30 e 32 del DLgs. n. 231/2007, introduce il concetto di "adeguata verifica" della clientela degli intermediari finanziari e dei liberi professionisti che va ad integrarsi e sostituirsi alla semplice identificazione anagrafica. Con l'adeguata verifica, infatti, si pone in capo agli intermediari e ai liberi professionisti l'onere di richiedere ulteriori informazioni e dati riguardanti lo scopo e la natura del rapporto/operazione posti in essere dal cliente stesso. Con la sottoscrizione da parte del cliente di una particolare scheda sulla quale vengono annotate le informazioni aggiuntive richieste, la banca o gli altri intermediari finanziari possono arrivare ad identificare un profilo di rischio più esatto circa i rapporti intrattenuti con la propria cliente, per evitare coinvolgimenti anche inconsapevoli in attività di riciclaggio.
Banca d’Italia: chiarimenti in materia di rilascio di garanzie Banca d'Italia - Comunicazione 7 ottobre 2011 Le imprese, i privati e il settore pubblico hanno aumentato la domanda di garanzie a supporto di obbligazioni assunte a seguito dell'andamento del ciclo economico e di continue innovazioni normative. Tra i potenziali fornitori di garanzie, vi sono intermediari che - se pur iscritti in elenchi tenuti dalla Banca d'Italia - offrono il servizio assumendo rischi spesso non commisurati alle proprie strutture patrimoniali e organizzative; in molti casi, essi svolgono anche attività non consentite dal loro status. Ne consegue che molti operatori lamentano difficoltà nell'escussione della garanzia ricevuta. Tenuto conto della rilevanza assunta da questo fenomeno, la Banca d'Italia fornisce alcuni chiarimenti sull'inquadramento e sui controlli di detti intermediari, al fine di sensibilizzare gli operatori economici sui rischi connessi con l'accettazione di tali garanzie.
L'azienda illegittimamente segnalata al CRIF ha diritto al risarcimento del danno all'immagine Tribunale di Torino - Ordinanza 13-19 agosto 2011 L' ordinanza in commento del Tribunale di Torino, confermando l’orientamento costante della giurisprudenza di merito e, sino a pochi giorni fa anche di legittimità (Cass. Civ. n. 18476/11), ribadisce l’obbligo di risarcire i danni d’immagine e patrimoniali subiti da chi è stato ingiustamente segnalato alla centrale rischi per un assegno indebitamente protestato e per l’inserimento del nominativo della società nell’apposito registro della camera di commercio.
Covip estende la deroga al limite di liquidità sulle quote di risorse dei fondi pensione Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione - Circolare 5 ottobre 2011, n. 5055 - Richieste di deroga al limite del 20% sulla liquidità di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del D.M. Tesoro n. 703/1996 - Precisazioni Con la Circolare in commento, la Covip ha fornito alcune precisazioni in ordine alla possibilità di derogare il limite del 20% sulla liquidità di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), del D.M. Tesoro n. 703/1996. Sul punto la Commissione ha precisato che i fondi interessati possono fare riferimento alle indicazione contenute nella Circolare del 26 settembre 2008, prot. 5481, ponendo particolare attenzione alle valutazioni richieste al consiglio di amministrazione, alla informativa agli iscritti e, ove necessario, alla integrazione delle convenzioni di gestione in essere. La deroga verrà concessa per tutto il periodo in cui il CdA di ciascun fondo lo valuterà opportuno in relazione al protrarsi delle tensioni sui mercati. In ogni caso, precisa la Covip, i fondi e le società che si avvalgano di tale deroga sono tenuti a dare pronta informativa alla stessa Autorità di Vigilanza dell’iniziative effettivamente poste in essere al riguardo.
Mediazione: il Ministero della Giustizia rivendica i risultati ottenuti Ministero della Giustizia - Comunicato 12 ottobre 2011 - Mediazione - L'Italia promossa dal Parlamento europeo Con la nota in commento, il Ministero della Giustizia rivendica i risultati ottenuti in materia di mediazione in materia civile e commerciale. Il Ministero ha ripreso la Risoluzione n. 2011/2026 del Parlamento Europeo del 13 settembre scorso, ricordando come, in tale occasione, il Parlamento Europeo abbia fatto il punto sull'attuazione negli stati membri della direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, soffermandosi in particolare: • sul requisito della confidenzialità, segnalando che l’Italia ha adottato un approccio rigoroso nei confronti della confidenzialità nelle procedure di mediazione (punto 1); • sulla procedura per conferire autorità all’accordo scaturito tra le parti in sede di mediazione, osservando che, nella maggior parte degli Stati membri, l’accordo raggiunto ha la stessa efficacia di una decisione giudiziaria, (in Italia mediante omologazione del giudice diviene esecutivo); • sulle iniziative intraprese per fornire incentivi finanziari alle parti, che deferiscono le controversie alla mediazione: in Italia tutti gli atti e gli accordi di mediazione sono esenti da imposte di bollo e tasse (punto 6); • sulla obbligatorietà della mediazione, sottolineando che l’esempio più lampante è il decreto legislativo italiano n. 28 che punta a riformare il sistema giuridico e ad alleggerire il carico di lavoro dei tribunali italiani (punti 8 e 10).
Assegno con firma falsa pagato dalla banca Cassazione Civile - Sentenza 4 ottobre 2011, n. 20292 La banca può essere tenuta responsabile del pagamento di un assegno falsificato non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile “ictu oculi”, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo. Principio ribadito dalla Corte di Cassazione che, con la presente Sentenza, ha rigettato il ricorso di un correntista dal cui conto era stata prelevata una ingente somma, tramite il pagamento, da parte della banca, di un assegno portante firma falsa. Il giudice di appello ha ritenuto che la falsificazione della firma sull’assegno e, in particolare la difformità della sottoscrizione dal campione depositato dal correntista presso la banca, all’atto dell’apertura del conto corrente, non fosse rilevabile attraverso l’esame visivo del titolo e che pertanto l’omesso rilievo non fosse imputabile a colpa, sulla base dei canoni di ordinaria diligenza applicabili in tema di valutazione della responsabilità della banca. Ha soggiunto che l’appellante non ha specificato per quali ragioni il titolo falsificato, appartenente a un libretto di assegni in suo possesso, sia uscito dalla sua disponibilità, sì da poter essere utilizzato da altri, né ha potuto fornire la prova che la falsificazione fosse agevolmente riconoscibile. La tesi del ricorrente in merito alla necessità di valutare la responsabilità della banca con riguardo alla “diligenza professionale del buon banchiere”, anziché in base al criterio di ordinaria diligenza, menzionato dal giudice di appello, ha rilievo meramente nominalistico, a fronte della mancata indicazione degli elementi o delle anomalie che la firma falsificata avrebbe presentato e che avrebbero potuto essere rilevate con il primo tipo di diligenza e non con il secondo. Il ricorrente non accenna ad alcun segno o sintomo della falsificazione, né ha depositato a sua volta una consulenza di parte, idonea a controbattere gli esiti della perizia presentata dalla convenuta. È in discussione la riconoscibilità della falsificazione della firma sull’assegno illecitamente incassato e, in relazione a tale questione, il ricorrente non specifica in che modo e perché i comportamenti illeciti dei dipendenti avrebbero dovuto agevolare la riconoscibilità del falso, ad esempio indicando la data in cui i responsabili dell’istituto di credito sono venuti a conoscenza delle illecite operazioni, che avevano riguardato anche altri conti correnti e la sua anteriorità alla presentazione dell’assegno all’incasso, si da giustificare il fatto che la banca dovesse prestare una particolare attenzione. Il ricorrente neppure ha spiegato in che modo i dipendenti infedeli abbiano potuto venire in possesso di un titolo staccato da un suo libretto di assegni, secondo quanto ha rilevato la sentenza impugnata, tanto che il Tribunale aveva ipotizzato, nella sentenza di primo grado, una complicità del ricorrente. In sintesi, le censure del ricorrente non prospettano alcuna illogicità, incongruenza o insufficienza della motivazione con cui il giudice di appello ha giustificato la sua decisione, tali da giustificarne l’annullamento.
Irrilevante in materia di conti correnti bancari la norma del Milleproroghe che disciplina la decorrenza della prescrizione nelle cause di ripetizione di indebito oggettivo Tribunale di Verbania - Sentenza 12 maggio 2011, n. 43 Con la sentenza in commento il Tribunale di Verbania, sezione distaccata di Domodossola, ha disapplicato la novella legislativa introdotta dal Parlamento (Legge n. 10 del 2011, che ha convertito il D.L. n. 225 del 2010) che ha stabilito "In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge". Si tratta di una delle prime pronunce che ha affrontato la norma del Milleproroghe disciplinante la decorrenza del termine di prescrizione in materia di ripetizione di indebito nei conti correnti bancari. La sentenza interessa potenzialmente un numero estremamente rilevante di soggetti che nel corso degli anni hanno pagato alle banche spese e interessi non dovuti e che hanno intrapreso o intendono iniziare una causa civile per ottenere quanto illegittimamente addebitato e pagato nei conti correnti. Il Tribunale (Giudice Dott. Vinicio Cantarini) ha stabilito che la norma introdotta dal Governo, e convertita dal Parlamento, non è applicabile alle cause di ripetizione di indebito oggettivo in materia di c/c bancari, rilevando che in precedenza la Cassazione a S.U. aveva affermato che il termine prescrizionale, per ottenere la restituzione di quanto pagato indebitamente pagato alle banche a titolo di anatocismo interessi ultralegali, cms e spese non dovute, incomincia a decorrere dalla data del pagamento e che questo avviene solo con la chiusura del conto corrente e non con l’annotazione. Ne consegue, ex art. 2033 c.c., che solo al momento della chiusura del conto sorge il diritto per il correntista di ripetere (cioè di vedersi restituito) ciò che è stato pagato e, dunque, da questo momento incomincia a decorrere il termine di dieci anni di cui all’art. 2946 c.c.. Da qui l’assoluta irrilevanza giuridica della previsione contenuta nel Milleproroghe, dato che il presupposto della decorrenza del termine prescrizionale è rappresentato ovviamente dal pagamento (estintivo del rapporto) e non dall’annotazione. In altri termini il tenore letterale della norma formulata dal Governo, che fa riferimento al concetto di annotazione (che non corrisponde alla costituzione di crediti o di debiti, ma è semplicemente un modo di rappresentare le modificazioni oggettive e quantitative che subisce un unico rapporto obbligatorio nel corso del suo svolgimento), non è in grado di incidere sul contenzioso in atto, dato che le Sezioni Unite fanno espresso rimando, ai fine del dies a quo del termine prescrizionale, alla nozione di pagamento (estintivo del rapporto di c/c), in quanto l’annotazione non ha carattere solutorio e come tale non è idonea a determinare la decorrenza del termine prescrizionale. Secondo il Tribunale, invece, volendo attribuire un significato conforme ai principi civilistici alla stessa “infelice” formulazione legislativa, la prescrizione indicata va piuttosto riferita ad altri e diversi diritti nascenti dall’annotazione sul conto -, e cioè diversi da quelli della ripetizione di un indebito pagamento - come ad esempio concernenti rettifiche di irregolarità contabili (gli errori di scritturazione e di calcolo, omissioni e duplicazioni, di cui parla l’art. 1832 c.c.), non conosciute e/o non conoscibili dal correntista nell’invio dell’estratto conto non impugnato nel termine di sei mesi. Il Tribunale, accogliendo le tesi del legale della correntista, ha condannato l’istituto di credito a corrispondere quanto domandato dall’attrice a titolo di ripetizione di indebito, stabilendo altresì che gli interessi anatocistici andranno eliminati per tutta la durata del rapporto e dunque anche dopo il 22.4.2000 in quanto la capitalizzazione degli interessi può ritenersi consentita solo per i contratti stipulati dopo il 22.4.2000, secondo quanto concretamente pattuito per iscritto dalle parti (e sempre che, comunque, vi sia la stessa periodicità di capitalizzazione per gli interessi debitori e creditori); per i contratti già in essere alla data del 22.4.2000, come quello esaminato dal Tribunale, l’art. 7 della delibera Cicr, che prevedeva che le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi per i contratti in corso potevano divenire efficaci a partire dal 1° luglio 2000 a condizione che venissero adeguate alle regole della delibera stessa (medesima periodicità e fossero previste per iscritto) ha perso ogni validità ed efficacia in quanto in seguito alla sentenza n. 425/2000 della Corte Costituzionale è venuto meno l'art. 25, comma 3, del D.Lgs. n. 342/1999 che era il fondamento legittimante l'art. 7, per cui esso, quale atto di normazione secondaria attuativo di una norma non più esistente perché dichiarata incostituzionale (per l’appunto l’art. 25, comma 3°, del D.Lgs. n. 342/1999), ha perso ogni validità ed efficacia; ed in ogni caso e cioè quand’anche per ipotesi scolastica della stessa norma se ne facesse applicazione, non va sottaciuto che a mente del comma 3° della norma "3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela", mentre nella specie la banca non ha fatto sottoscrivere la nuova condizione peggiorativa alla correntista, né appare dubitabile che la nuova condizione di anatocismo sia peggiorativa, in particolare rispetto ad una situazione precedente in cui la cliente non era tenuta a corrispondere alcun interesse sugli interessi passivi, stante la illegittimità e nullità degli addebiti in punto anatocismo praticati. Ancora oltre, la sentenza ha stabilito che una volta dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, questa non potrà essere convertita in capitalizzazione annuale o semestrale né in altra tipologia di capitalizzazione composta (Cass., Sez. Unite, n. 24418 del 2.12.2010 e Cass., S.U., 17.7.2001, n. 9653), rilevando molto brevemente che la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, applicata dalla banca nel corso del rapporto, deriva non già dal tipo di cadenza temporale della capitalizzazione, ma dalla mancanza delle condizioni di cui all’art. 1283 c.c. (domanda giudiziale, convenzione posteriore alla loro scadenza e interessi dovuti per almeno sei mesi), il cui disposto, a differenza di quello della norma successiva in tema di interessi ultralegali, non è derogabile neppure per iscritto; infatti l’art. 1284 c.c. che, come è dato leggere in rubrica, riguarda solo il saggio degli interessi, cioè l’entità del tasso e la decorrenza degli interessi legali, non deroga in alcun modo alla norma di cui all’art. 1283 c.c., che è l’unica che stabilisce le condizioni per la produzione degli interessi sugli interessi e della quale è certa nel sistema la natura imperativa, contrariamente all’art. 1284 c.c., la cui natura dispositiva giustifica la derogabilità del tasso con la pattuizione di interessi convenzionali (con forma scritta, ad substantiam). Sulla scorta di tali enunciati il Tribunale di Verbania, Sezione di Domodossola, ha ritenuto che una volta dichiarata la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, questa non possa essere convertita in capitalizzazione annuale né in altra tipologia di capitalizzazione composta, uniformandosi alla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione. Molto interessante la pronuncia anche in tema di cms in quanto ha stabilito che la relativa pattuizione agli atti (aliquota del 0,125 per giorni non consecutivi superiori a 3) è indeterminata e indeterminabile ex artt. 1418, 1325, 1346 e 1284 del c.c.; infatti, anche volendo sottacere la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria che affermano la nullità di siffatte clausole in quanto prive di causa, sull’argomentazione che il servizio reso dall’istituto di credito con l’apertura di credito trova sufficiente remunerazione nella pattuizione degli interessi che per volontà del legislatore sono la tipica remunerazione per le prestazioni consistenti nel prestito di denaro, nondimeno ha rilevato che non è indicato in contratto il criterio/modalità che in concreto va applicato per il calcolo della cms, essendo risaputo che talvolta gli istituti calcolano detto costo sulla somma eccedente il limite di fido al netto dello stesso, altre volte sulla massima esposizione del trimestre ed altre ancora sulla esposizione media rapportata al trimestre/semestre o annualità. Acclarata la nullità di tale clausola ne consegue, per il Tribunale, che le somme corrisposte dall'attore durante il rapporto sono prive di causa e quindi costituiscono indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., nella specifica ipotesi di "conditio ob causam finitam" (cfr. Cass. 1.7.2005, n. 14084).
In tema di riciclaggio, dolo eventuale e frode informatica mediante "phishing" Cassazione Penale - Sentenza 1° luglio 2011, n. 25960 Con la presente sentenza, la Corte di Cassazione ha affermato che non concorrono nel reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) coloro che abbiano svolto operazioni di trasferimento di denaro con il mero sospetto dell'illecita provenienza di esso, nell'ambito di una truffa informatica avvenuta mediante phishing. La Seconda Sezione ha infatti ritenuto non presente, nel caso di specie, il requisito del dolo (che attiene, appunto, alla provenienza “illecita” del denaro o degli altri beni oggetto del riciclaggio), neanche nella forma c.d. “eventuale”, pur riconoscendo, in via di principio, la compatibilità tra il dolo eventuale ed il reato de quo. Nella specie, la S.C. ha giudicato non sussistente un'evidenza probatoria tale da dimostrare la conoscenza, in capo ai due imputati - imprenditori palermitani - del carattere illecito della loro attività, consistita in due distinti trasferimenti di somme di denaro. Per meglio comprendere le motivazioni della sentenza annotata, è opportuno accennare alle condotte individuate con il termine anglosassone “phishing”. Con tale espressione, infatti, si individua l'attività consistente nell'invio di un grande numero di messaggi e-mail atti a simulare lo svolgimento di un'attività lecita (un'offerta di lavoro, di acquisto o vendita di beni, ecc.) o una comunicazione da parte di enti di fiducia (banche, società di credito al consumo, poste, ecc.). In tali e-mail si richiede all'utente l'inserimento dei propri dati personali e/o delle proprie password, promettendo a colui che “abbocca”, di volta in volta, premi, vantaggi o altri benefici. Quando un utente cade nella rete, il phisher utilizza i dati acquisiti per accedere ai conti online della vittima, così appropriandosi delle somme di denaro ivi depositate; al fine di evitare il proprio diretto coinvolgimento nell'operazione di accesso e sottrazione, tuttavia, gli autori delle truffe hanno di recente iniziato ad utilizzare “intermediari” più o meno ignari per carpire il denaro, così divenendo ancor meno rintracciabili (e punibili). Da qui nasce, infatti, il caso posto all'attenzione della Corte: una sedicente “agenzia” offriva ai due suddetti imprenditori palermitani la prospettiva di un “incarico professionale”, a condizione che essi previamente effettuassero il trasferimento di alcune somme (carpite tramite le sopra descritte operazioni di “phishing”) su un conto estero. Scoperta la truffa, a seguito del successivo blocco del conto corrente i due imprenditori venivano denunciati e poi condannati, sia dal Tribunale che dalla Corte d'Appello di Palermo, per il reato di concorso nel riciclaggio di denaro ex art. 648-bis c.p., in quanto veniva loro imputato di aver trasferito (e quindi “ripulito”) le somme nel dubbio della provenienza illecita delle stesse. Il “dolo eventuale” veniva invero ravvisato, dalle Corti di merito, nelle azioni ed affermazioni rese dai due imputati, i quali dapprima manifestavano (in una e-mail inviata alla sedicente società) il dubbio che l'attività loro richiesta fosse illecita, e poi denunciavano la vicenda solo poche ore dopo l'avvenuto blocco del conto corrente della vittima. La condanna è però parsa eccessiva alla Corte di Cassazione rispetto alle finalità di tutela contemplate dalla norma: in particolare, nota il Collegio in un passaggio della decisione, “la sentenza impugnata richiama l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte in tema di compatibilità del dolo eventuale con il delitto di ricettazione (Cass., Sez. U, Sentenza n. 12433 del 26/11/2009 Ud. (dep. 30/03/2010) Rv. 246324) ma ne opera un'applicazione errata. Nella sentenza citata, infatti, le Sezioni Unite hanno chiaramente escluso il mero sospetto dalla latitudine del dolo eventuale (…). In termini soggettivi ciò vuol dire che il dolo eventuale nella ricettazione richiede un atteggiamento psicologico che, pur non attingendo il livello della certezza, si colloca su un gradino immediatamente più alto di quello del mero sospetto (...)”. La Corte continua poi - ancora in riferimento alla pronuncia resa dalle Sezioni Unite - ritenendo il dolo “ravvisabile (solo) quando l'agente, rappresentandosi l'eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuta la certezza. (…) Per integrare l'elemento soggettivo nel delitto di riciclaggio è sì sufficiente il dolo generico, ma è necessaria la consapevolezza concreta della provenienza della cosa da delitto”. E nel caso di specie pare proprio mancare la prova della consapevolezza che il denaro provenisse da delitto, posto che - addirittura - erano gli stessi imputati a prospettare la denuncia del phisher, qualora questi non avesse loro chiarito tale circostanza. La Corte conclude quindi disponendo l'annullamento senza rinvio del procedimento penale, “perché il fatto non costituisce reato”, con l'effetto di mandare assolti gli imprenditori palermitani dalle accuse formulate nei loro confronti. Ma un secondo, ancor più rilevante effetto derivante dalla pronuncia de qua è quello di aver annullato il primo (e sinora unico) precedente di condanna a carico di soggetti che abbiano partecipato - più o meno consciamente - al “sistema” delle truffe online perpetrate tramite phishing: tale meccanismo non è infatti, ad oggi, ancora previsto e punito da un'autonoma e specifica fattispecie di reato. La mancanza di una norma specifica potrebbe invero comportare una sorta di safe harbor a vantaggio di tutti quegli “intermediari” nei cui confronti non si possa raggiungere piena prova della sussistenza del c.d. “dolo di partecipazione” nell'attività illecita avvenuta a monte, almeno nella forma eventuale. Come è facile immaginare, ciò pone un serio rischio per tutte le attività che coinvolgono trasferimenti di denaro online, non sussistendo più, in questi casi, il valido deterrente della sanzione penale (come invece avviene, ad esempio, per l'autore materiale del fatto ex art. 640-ter c.p.). Un intervento normativo pare oggi essere quindi divenuto di estrema opportunità, anche in considerazione dell'alto numero di casi di phishing nel nostro paese, complessivamente stimati in almeno 300.000 da uno studio dell'Adiconsum del 2008, ed in continua crescita secondo stime più recenti (addirittura, con una vittima su quattro utenti del web, in Italia).
Doppia modificata per il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e le relative Istruzioni Borsa Italiana S.p.A. - Avviso n. 15222 del 2 settembre 2011 - Modifiche al Regolamento dei Mercati e alle Istruzioni Con delibera n. 17904 del 25 agosto 2011, la Consob ha approvato le modifiche al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., deliberate dall’Assemblea della Borsa nella seduta del 28 giugno 2011, che sono in vigore a far data dal 19 settembre 2011. Le modifiche riguardano in particolare: 1. Sistema di controllo di gestione 2. MTA International 3. Mercato MIV 4. Esclusione dal segmento Star 5. Disciplina dello sponsor in caso di ammissione di warrant 6. Attività sottostanti strumenti finanziari derivati cartolarizzati negoziati nei mercati SEDEX e ETFplus 7. Ammissione alle negoziazioni nel mercato ETFplus di OICR aperti a gestione attiva Tra le principali novità rientrano le modifiche riguardanti il sistema di controllo di gestione, il segmento MTA International e l’esclusione dal segmento Star. Per quanto riguarda il sistema di controllo di gestione, le nuove disposizioni non modificano la nozione del sistema di controllo di gestione, ma ridefiniscono compiti e responsabilità nel processo di valutazione e attestazione nei confronti di Borsa Italiana. Si richiede all’emittente di attestare in sede d’ammissione a quotazione, l’adozione di un sistema di controllo di gestione. L’emittente è tenuto ad adottare un sistema di controllo di gestione, a predisporre un Memorandum, approvato dal proprio organo amministrativo, in cui descrive il sistema, individuando le eventuali criticità dello stesso e a rilasciare a Borsa Italiana una dichiarazione i cui contenuti ripercorrono quanto oggi dichiarato dallo sponsor. Lo sponsor, sulla base di un esame del Memorandum, della dichiarazione dell’emittente e delle risultanze dell’analisi di conformità effettuata dalla società di revisione o da altro soggetto qualificato, dichiara a Borsa Italiana di non essere venuto a conoscenza di elementi tali da far ritenere che l’emittente non abbia adottato un sistema di controllo di gestione conforme a quanto descritto dall’emittente nel Memorandum e che le eventuali criticità evidenziate nel Memorandum non siano incompatibili con la casistica indicata da Borsa Italiana. La dichiarazione dello sponsor si riferisce al momento in cui è presentata la domanda d’ammissione. A tal fine, lo sponsor si avvale delle verifiche di conformità condotte da una società di revisione o da altro soggetto qualificato individuato dallo sponsor e incaricato congiuntamente con l’emittente, in possesso di requisiti di professionalità e indipendenza. Per quanto concerne il segmento MTA International, anche a seguito delle richieste provenienti dagli emittenti che hanno dimostrato interesse per l’ammissione su MTA anziché su MTA International, si modifica l’attuale segmentazione del mercato limitando l’ammissione su MTA International ai soli casi di domanda da parte di un operatore o su iniziativa di Borsa Italiana. Per conseguenza, laddove la domanda di ammissione sia presentata dall’emittente, si applicheranno le regole generali in tema di ammissione su MTA. Si modifica, inoltre, il Regolamento prevedendo l’esclusione dal segmento Star di società che vi appartengono, laddove risultino essersi verificati fatti che siano in “sostanziale contrasto con il pieno rispetto degli elevati standard caratteristici del segmento Star e che possano incidere negativamente sulla reputazione del segmento” stesso. L’esclusione di tali società dal segmento Star è mantenuta fino al momento in cui la causa sottostante tale esclusione non venga a cadere. La conseguente riammissione al segmento Star potrebbe quindi avvenire con il ripristino delle condizioni “normali” e a seguito di una nuova richiesta da parte della società, ma senza dover attendere un anno per la riammissione al segmento. Resta inteso che la società esclusa dal segmento Star non perderebbe lo status di società quotata e rimarrebbe quotata sul mercato MTA. Borsa Italiana S.p.A. - Avviso n. 15718 del 14 settembre 2011 - Modifiche al Regolamento dei Mercati e relative Istruzioni - Requisiti di partecipazione degli operatori - In vigore dal 3 ottobre 2011 La Consob, con delibera n. 17904 del 25 agosto 2011, ha approvato le modifiche al Regolamento dei Mercati deliberate dall’Assemblea di Borsa Italiana nella seduta del 28 giugno 2011 in materia di requisiti di partecipazione degli operatori. Le Istruzioni al Regolamento sono state conseguentemente modificate. Le anzidette modifiche sono in vigore a far data dal 3 ottobre 2011. Di seguito, le principali novitaà Requisiti di partecipazione degli operatori partecipanti indiretti nei sistemi di post-trading Il Regolamento prevede per gli operatori la possibilità di aderire direttamente o indirettamente ai sistemi di liquidazione e di compensazione e garanzia. Nel caso di adesione indiretta ai sistemi di post trading, Borsa Italiana acquisisce dagli operatori una attestazione (cd. notifica), dalla quale risulta l’autorizzazione alla sospensione dell’operatore da parte di Borsa Italiana su richiesta del liquidatore e/o del partecipante generale al sistema di garanzia. Con particolare riguardo ai mercati garantiti, tenuto conto del complessivo impianto regolamentare e contrattuale che connota i rapporti tra negoziatori indiretti nei sistemi di post trading, partecipanti generali al sistema di garanzia e liquidatori, e in ottica di semplificazione della documentazione che si acquisisce nella fase di ammissione degli operatori ai mercati, si prevede di non richiedere più l’acquisizione della notifica del rapporto tra negoziatore e partecipante generale. Ciò in quanto il sistema di garanzia dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (gestito da Cassa di Compensazione e Garanzia, di seguito CC&G) già prevede in capo al partecipante generale la facoltà di richiedere la sospensione del partecipante indiretto (negoziatore). Pertanto l’azione del partecipante generale nei confronti del proprio indiretto non potrà più essere esercitata presso il mercato. Inoltre, adeguando il testo del Regolamento con la prassi in vigore, si specifica che non è richiesta la notifica tra negoziatore e liquidatore per i mercati garantiti. Si prevede quindi: - di non acquisire più la cd. notifica in caso di adesione indiretta ai sistemi di compensazione e garanzia; - di specificare che la cd. notifica in caso di adesione indiretta ai sistemi di liquidazione, è acquisita limitatamente ai mercati non garantiti; - di sospendere dal mercato l’operatore per il quale il partecipante generale abbia richiesto la sospensione dal sistema di garanzia. Si evidenzia che invece nessun cambiamento è apportato per i mercati non garantiti per i quali in caso di partecipazione indiretta ai sistemi di liquidazione continua ad essere richiesta la cd. notifica. Si precisa inoltre che, alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche, le notifiche precedentemente fornite a Borsa Italiana in relazione ai mercati garantiti non avranno più validità; rimangono invece in vigore le notifiche per gli strumenti finanziari non garantiti del segmento DomesticMOT, come indicato nell’Avviso n. 17140 del 15 novembre 2010. Requisiti di partecipazione e permanenza delle imprese Si apportano le modifiche di seguito indicate: - si richiede per le imprese di recente costituzione, per le quali non è stato redatto un bilancio certificato, una dichiarazione resa dall’amministratore delegato che attesti l’adeguatezza del patrimonio netto esistente e l'impegno a trasmettere l’avvenuta certificazione del bilancio non appena disponibile; - si espunge la previsione secondo la quale le imprese partecipanti al segmento IDEX sono tenute ad aggiornare la comunicazione dalla quale risulta l’adeguatezza del patrimonio netto entro 15 giorni dall’approvazione del bilancio; ciò in quanto l’obbligo di tale comunicazione è già compreso nella previsione generale secondo la quale tutti gli operatori comunicano a Borsa Italiana ogni variazione delle condizioni di partecipazione. Inoltre si specifica che la previsione generale di comunicare a Borsa Italiana ogni variazione delle condizioni di partecipazione si applica, non solo ai requisiti di partecipazione, ma anche ai requisiti per l’ammissibilità degli operatori, previsti all’articolo 3.1.1 del Regolamento e declinati all’articolo IA.3.1 delle Istruzioni; - si espunge la previsione secondo la quale le imprese che richiedano la partecipazione ai mercati/segmenti di derivati su merci e relativi indici debbano essere aderenti almeno ad un mercato comunitario dell’energia elettrica. Ulteriori fine tuning - Si ampliano le fattispecie a seguito delle quali Borsa Italiana può sospendere o escludere l’operatore dalle negoziazioni, prevedendo che tali decisioni possano essere assunte anche a seguito di provvedimenti adottati dalle Autorità competenti che comportino l’impossibilità, anche temporanea, di assumere obbligazioni o regolare le obbligazioni assunte. - Si espunge infine la previsione secondo la quale i partecipanti al mercato IDEM devono avvalersi dei soggetti indicati nell’elenco degli addetti all’attività di market maker (o di specialista) esclusivamente al fine dello svolgimento di tale attività. L’utilizzo in via esclusiva dei negoziatori market maker risulta superato alla luce della possibilità per gli operatori di avvalersi di soggetti terzi per l’esecuzione, tra l’altro, delle attività di market making e specialista. Infatti, la possibilità di ricorrere all’outsourcing dei negoziatori non sembra coerente con la richiesta di dedicare gli addetti all’attività di market maker o di specialista in esclusiva a tali compiti.
Offerte di scambio non assistite da prospetto e dovere degli intermediari di informare i propri clienti: ultimi orientamenti Consob Comunicazione Consob n. DIN/DCG/DSR/11085708 del 20 ottobre 2011 La Commissione, tenuto conto della fase di crisi finanziaria che negli ultimi anni ha interessato taluni emittenti esteri anche bancari che hanno fatto ricorso ad operazioni di ristrutturazione del debito attraverso offerte di scambio (e/o di acquisto e scambio) di titoli obbligazionari a suo tempo emessi non assistite da prospetto né nel proprio Paese di origine né, tantomeno, in Italia, ha emanato la Comunicazione in commento, di carattere generale, al fine di richiamare l'attenzione del pubblico e degli operatori su alcuni principi. In materia, al fine di evitare che la scelta dell'emittente di non predisporre un prospetto/documento di offerta per l'operazione di scambio finisca per tradursi in limitazioni fattuali dei diritti dei portatori dei titoli oggetto dello scambio, la Commissione ha indicato che, pur in presenza di un'operazione di scambio per la quale non sia stato pubblicato un prospetto/documento d'offerta o siano state previste dall'emittente limitazioni fattuali all'adesione dei risparmiatori italiani, sussiste in ogni caso il dovere dell'intermediario che svolge per il proprio cliente, specie al dettaglio, il servizio accessorio di "custodia ed amministrazione titoli", di "operare in modo che ... [i clienti] siano sempre adeguatamente informati". Deve, infatti, ritenersi che informare il portatore di un titolo oggetto di un'operazione di scambio dell'esistenza dell'iniziativa stessa, delle sue caratteristiche e delle conseguenze che può comportare per l'investimento interessato, rientri fra i doveri dell'intermediario e non determini di per sé alcuna ipotesi di offerta al pubblico. Trattandosi di necessaria informativa al cliente su un'operazione che riguarda i titoli da esso detenuti (e non di promozione dell'adesione ad un'offerta) i relativi "esiti" potranno anche essere diversi dalla raccolta (o meno) di "ordini" di procedere allo scambio, potendo, ad esempio, il cliente - anche con l'assistenza dell'intermediario che nel suo interesse svolge un servizio accessorio e di investimento - decidere di vendere il titolo sul mercato prima della scadenza dell'operazione di scambio.
Presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali. Considerazioni in vista dell'assemblea di Mediobanca Comunicazione Consob n. DCG/11085486 del 19 ottobre 2011 - Assemblea degli azionisti di Mediobanca del 28-31 ottobre 2011- Presentazione di liste per l’elezione del collegio sindacale La Consob ha formulato alcune considerazioni in merito alla presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali. In particolare, la Commissione ha riscontrato la sussistenza di un rapporto di collegamento, rilevante ai sensi degli articoli 148, comma 2, del Tuf, tra Unicredit e la Fondazione Cariverona, soci di Mediobanca, che hanno presentato, rispettivamente, la lista di maggioranza e una delle liste di minoranza per l'elezione del collegio sindacale. Si rammenta che per la nomina dell'organo di controllo di Mediobanca sono state depositate tre liste di candidati; una da UniCredit, titolare di una partecipazione dell'8,655 del capitale sociale; una da Fondazione Cariverona, titolare di una partecipazione del 3,136%; una, infine, presentata per conto di un gruppo di investitori istituzionali, complessivamente titolari di una partecipazione pari all'1,066%. La Fondazione Cariverona, in sede di presentazione della lista di candidati per la nomina del collegio sindacale, ha dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in Mediobanca. A fronte di ciò risulta peraltro che Fondazione Cariverona è azionista rilevante di UniCredit con una partecipazione pari al 4,984% del capitale sociale (come comunicato ai sensi dell'art 120 del Tuf) nonché socio presentatore, da solo o unitamente ad altre Fondazioni, delle liste da cui storicamente sono stati tratti la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della medesima UniCredit. Tenuto conto di tali circostanze, la Consob ha inviato in data 12 ottobre 2011 due richieste di diffusione di informazioni ai sensi dell'art. 114 del TUF, rispettivamente: al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale di Mediobanca, allo scopo di conoscere le relative considerazioni in ordine alla rilevanza delle relazioni tra la Fondazione Cariverona, UniCredit e la stessa Mediobanca ai fini della sussistenza di rapporti di collegamento tra liste; alla Fondazione Cariverona, al fine di integrare la dichiarazione rilasciata in sede di presentazione della lista indicando le relazioni esistenti con UniCredit e precisando altresì le motivazioni per le quali si è ritenuto che tali relazioni non siano rilevanti ai fini della sussistenza di rapporti di collegamento. In riscontro a tali richieste, Mediobanca ha comunicato che il cda della società si riunirà il 24 ottobre prossimo per assumere le proprie determinazioni sul tema, che verranno comunicate senza indugio alla Consob e al mercato; mentre la Fondazione Cariverona, con nota del 14 ottobre 2011 ha rappresentando, in estrema sintesi, di ritenere che non ricorra nel caso di specie nessuna delle condizioni poste dal combinato disposto degli artt. 148, secondo comma, del Tuf e 144-quinquies del regolamento emittenti per ritenere sussistente un rapporto di collegamento rilevante. Con successiva comunicazione del 19 ottobre indirizzata alla Fondazione Cariverona, la Commissione ha formulato le considerazioni che di seguito si sintetizzano. Come noto, l'art. 148, comma 2, del Tuf, demanda alla Consob il compito di stabilire con proprio regolamento le modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In attuazione di tale delega e al fine di garantire l'effettiva estraneità dalla compagine di maggioranza dei sindaci di espressione delle minoranze, la Consob ha ritenuto di individuare nell'art. 144-quinquies del regolamento emittenti alcuni rapporti in cui la sussistenza del collegamento è presunta. La previsione di tali presunzioni di collegamento è volta a limitare possibili fenomeni elusivi, fornendo alcuni criteri univoci, ancorché non esaustivi, per l'individuazione delle concrete fattispecie in cui può manifestarsi un fenomeno complesso come quello dei collegamenti anche indiretti tra azionisti. In particolare, in tale elenco esemplificativo e non tassativo di rapporti di collegamento rilevanti sono compresi, tra l'altro, "i rapporti tra una società e coloro che la controllano congiuntamente" e i "rapporti di collegamento ai sensi dell'art. 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo" (art. 144-quinquies, comma 1, lett. c ) e d), Re). Tuttavia, come sostenuto da unanime dottrina, la nozione di collegamento indicata nell'art. 148, comma 2, del Tuf richiama forme di relazione societarie non necessariamente qualificate in termini di "controllo" o collegamento" in senso stretto: si tratta, infatti, di una nozione "atecnica" che non può essere limitata alle fattispecie normativamente individuate del controllo e del collegamento ma a cui, considerata la finalità antielusiva, deve essere attribuito un ampio significato: se il legislatore avesse voluto limitare la valenza di tale "collegamento" a tali specifiche fattispecie lo avrebbe fatto espressamente. Tutto ciò premesso, la Commissione ha ritenuto che nel caso di specie vi siano elementi per ritenere sussistente il rapporto di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, del Tuf tra UniCredit, che ha presentato la lista che storicamente è "risultata prima per numero di voti" e dalla quale nel passato è stata la maggioranza dei componenti degli organi sociali e la Fondazione Carioverona che ha presentato la lista per l'elezione del sindaco riservato alle minoranze. Nell'argomentare la propria valutazione, la Commissione ha chiarito in via preliminare che nel caso in esame il collegamento a cui occorre far riferimento non è tra Mediobanca e Cariverona (come sembrerebbe evincersi dal comunicato della Fondazione del 14 ottobre) ma è tra i due soci presentatori delle liste per il rinnovo del collegio sindacale di Mediobanca: Unicredit e Cariverona, ed è quindi alle relazioni tra questi ultimi due soci che occorre fare riferimento. Sul punto la Commissione ha valutato, sviluppando gli elementi già indicati nella comunicazione del 12 ottobre, che: a) la Fondazione Cariverona è azionista rilevante di UniCredit con una partecipazione pari al 4,984% del capitale sociale (come risulta dalle comunicazioni ex art. 120 del Tuf). La partecipazione posseduta dalla Fondazione in Unicredit rappresenta storicamente una delle partecipazioni più elevate possedute nel capitale di Unicredit da parte di un singolo socio tenuto conto del limite al possesso azionario al 5% previsto nello statuto di tale banca; b) la Fondazione ha presentato, da sola o congiuntamente con altre Fondazioni, le liste da cui più volte nel passato, e da ultimo nelle ultime assemblee del 2009 e del 2010, sono stati tratti la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della medesima UniCredit. In particolare: - nell'ultima assemblea del 22 aprile 2010, dalla lista presentata dalla Fondazione Cariverona è stata tratta la maggioranza dei componenti dell'attuale collegio sindacale; - nell'assemblea del 29 aprile 2009, dalla lista presentata congiuntamente dalla Fondazione Cariverina, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e da Carimonte Holding è stata tratta la maggioranza dei componenti dell'attuale consiglio di amministrazione; - nell'assemblea del 10 maggio 2007, dalla lista presentata dalla Fondazione è stata tratta la maggioranza dei componenti del collegio sindacale; - nell'assemblea del 4 maggio 2004, dalla lista presentata dalla Fondazione Cariverona è stata tratta la maggioranza dei componenti del collegio sindacale. Tali elementi appaiono di per sé sufficienti, a giudizio della Commissione, per ritenere sussistente un rapporto di collegamento nell'ampia accezione sopra indicata.
Dopo il 31 ottobre le operazioni sospette dovranno essere segnalate solo per via telematica Unità di Informazione Finanziaria - Comunicato 24 ottobre 2011 Con il comunicato in commento l’UIF avvisa che dal 1° novembre saranno accettate solo segnalazioni relative alle operazioni sospette inviate per via telematica con il sistema attivo dal 16 maggio 2011. Per consentire l’evasione delle segnalazioni già avviate con il vecchio sistema, l’UIF aveva concesso ai destinatari un periodo transitorio che terminerà il prossimo 31 ottobre poiché si ritengono venute meno le esigenze di smaltimento dell’arretrato. I dettagli tecnici del nuovo sistema sono disponibili sul sito della Banca d’Italia - Unità d’Informazione Finanziaria. I destinatari che non dispongono delle strutture informatiche necessarie all’elaborazione e all’upload del tracciato in formato XBRL possono avvalersi di un apposito data-entry disponibile sul portale Infostat-UIF. Per accedere ai servizi disponibili sul portale, i segnalanti debbono preventivamente registrarsi nell'Anagrafe dei Segnalanti UIF mediante l'invio del modulo di adesione, anch’esso disponibile sul sito. Come noto, le segnalazioni sono eseguite ai sensi dell’art. 41 della legge antiriciclaggio (D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231) dagli intermediari finanziari, dagli operatori non finanziari e dai professionisti quando “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”. Come altrettanto noto, la nozione di riciclaggio portata dalla legge antiriciclaggio è notevolmente diversa e più ampia di quella del codice penale. Infatti, costituiscono riciclaggio “amministrativo”, se commesse intenzionalmente, le seguenti azioni: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. Si deve notare che il riciclaggio amministrativo comprende anche l’autoriciclaggio, cioè la condotta di chi ha commesso pure l’attività criminosa presupposta, dovendosi intendere come tale qualsiasi delitto o contravvenzione. I presupposti del riciclaggio amministrativo sono l’intenzione, e la conoscenza della provenienza dei beni da attività criminosa. Particolarmente sensibilizzante è la considerazione che anche la mera detenzione dei beni costituisce riciclaggio amministrativo. Rispetto al vecchio software S.O.S. le informazioni che vengono fornite all’UIF sono più organizzate e complete, particolarmente per quanto riguarda i soggetti coinvolti. Possono essere indicate, oltre al cliente, ai suoi delegati e alle controparti, e all’eventuale titolare effettivo, eventuali persone che appaiano collegate, ad esempio, per aver sistematicamente presenziato all’esecuzione delle operazioni. Può essere il caso del consulente che assiste il cliente. Possono essere anche indicate altre persone direttamente coinvolte nell’operatività, come familiari, o soci. Per identificare la natura dell’operazione segnalata è introdotto un apposito (e corposo) elenco di tipologie specifiche che, per i professionisti e gli operatori non finanziari, integrano quelle del Provvedimento della Banca d’Italia per la tenuta dell’A.U.I destinato agli intermediari. Il tracciato richiede di precisare se la segnalazione è riconducibile a uno degli schemi di comportamento anomalo diffusi dall’UIF (in materia di evasione dell’IVA Intra UE, imprese in crisi e usura, scudo fiscale, finanziamenti pubblici, leasing, ricostruzione dell’Abruzzo, frodi informatiche, ecc). Sono previste tre categorie di segnalazione: riciclaggio, finanziamento del terrorismo, proliferazione di armi di distruzione di massa. Quest'ultima categoria trova origine in un provvedimento dalla Banca d’Italia del 27 maggio 2009, forse sfuggito a molti. L’obbligo è imposto ai soli intermediari; non ai professionisti, né agli operatori non finanziari. Si deve ricordare che l’UIF, ai sensi della legge n. 38/2006 è inoltre deputata a ricevere da parte di banche, poste e intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento le informazioni relative a rapporti e operazioni riconducibili a soggetti coinvolti nella commercializzazione di materiale pedopornografico, ma queste ultime segnalazioni seguono un canale diverso rispetto alle S.O.S. Nella segnalazione devono essere riportati eventuali provvedimenti giudiziari, investigativi, o amministrativi, connessi al fatto. Il massimo dettaglio è richiesto quando il provvedimento sia stato notificato al segnalante e “in particolare quando la conoscenza dell’esistenza di un provvedimento abbia costituito l’origine stessa della segnalazione”. Va detto che la mera conoscenza di un provvedimento non sostiene, di per sé, e in assenza di altri elementi, una segnalazione. L’analisi di questo elemento richiede una certa dose di buon senso. Fra i provvedimenti amministrativi rientrano senza dubbio anche le richieste delle indagini finanziarie ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 di cui gli intermediari hanno conoscenza. Ma è evidente che la loro numerosità produrrebbe la paralisi degli uffici dell’UIF se ad ognuna di esse conseguisse una segnalazione. Nel tracciato, ogni segnalazione è caratterizzata da un attributo che evidenzia se il segnalante ha richiesto un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 6, comma 7, della legge antiriciclaggio. È probabile che gli Uffici competenti degli intermediari di grosse dimensioni abbiano un canale di dialogo con l’UIF. Sarebbe opportuno che, tramite il portale web, fossero fornite ai destinatari meno strutturati indicazioni su modalità di contatto rapido e informale per la richiesta di valutazione di provvedimenti di sospensione.
Titoli di stato: in arrivo il trading on line Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comunicato 28 ottobre 2011 - Allo studio nuove modalità di collocamento diretto al retail di titoli di Stato in collaborazione con Borsa Italiana Con il comunicato in commento, il Ministero dell'Economie e delle Finanze ha anticipato che sono al vaglio del Dipartimento del Tesoro nuove modalità di collocamento diretto al retail di titoli di Stato, i quali potranno essere sottoscritti all'emissione attraverso i sistemi di trading online bancari aderenti alla piattaforma MOT di Borsa Italiana - London Stock Exchange Group, senza quindi doversi recare fisicamente in banca. Con questo nuovo canale di trading online, il Tesoro mira ad ampliare l'efficacia del collocamento dei titoli di Stato italiani, nonché, attraverso formule ancora allo studio degli esperti, premiare la fiducia dei piccoli risparmiatori.
Le polizze ''Index Linked'' sono contratti di assicurazione sulla vita? Tribunale di Roma - Ordinanza 2 agosto 2011, n. 7352 Con riferimento alle c.d. polizze assicurative index linked, va segnalata la presente e recente pronuncia del Tribunale di Roma, Sez. 12a civile, in composizione monocratica. L'ordinanza in commento ha riconosciuto fondata la domanda proposta dal consumatore ed il conseguente diritto al rimborso del capitale minimo liquidabile alla scadenza, condannando la controparte alla restituzione della somma di € 100.000,00, pari al capitale iniziale investito nella polizza, oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza al saldo. La pronuncia in esame, pur essendo sintetica, è particolarmente interessante sotto vari profili, sia teorici, sia pratici. Innanzi tutto, il Giudice monocratico capitolino ha ritenuto che il rito del procedimento sommario di cognizione, di cui agli artt. 702-bis e seguenti c.p.c., sia stato, nella specie, correttamente utilizzato, consentendo al contraente/consumatore di "ottenere giustizia" in tempi ragionevolmente rapidi, mediante la pronuncia di un’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., provvisoriamente esecutiva, la quale "costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione" (ai sensi del relativo sesto comma). Inoltre, la pronuncia in esame è non poco significativa laddove la polizza dedotta in giudizio è di tipo index linked e l’ordinanza in questione ha stabilito che tali tipi di polizze danno diritto alla restituzione integrale del capitale minimo garantito, vale a dire del capitale iniziale costituito dal premio originariamente versato. D’altro canto, il Giudice capitolino si è pronunciato anche sulla natura giuridica di tali polizze. Si legge nell’ordinanza in esame che "sia dalla proposta di assicurazione presuntivamente sottoscritta dal contraente, sia dalla comunicazione di … in data 1.3.2003 di accettazione della suddetta proposta non è ravvisabile in alcun punto l’eventuale connotazione finanziaria della suddetta polizza e la qualità di prodotto di investimento". Il Tribunale, quindi, ha ricondotto la polizza index linked nello schema giuridico tipico del "contratto di assicurazione sulla vita", conformemente al nomen iuris utilizzato dalla stessa compagnia assicurativa che aveva predisposto unilateralmente i moduli contrattuali e, dopo aver ricevuto la somma investita dal consumatore, gli aveva comunicato espressamente che questi aveva stipulato una vera e propria "polizza di assicurazione sulla vita". Si legge, al riguardo, nella medesima pronuncia quanto segue: "la polizza sottoscritta dal Sig. … non può che riferirsi ad un contratto di assicurazione sulla vita, caratterizzato, dunque, dalla certezza della prestazione prevista alla scadenza della polizza stessa e dalla funzione di garanzia del risparmio, escludendosi, espressamente a carico dell’assicurato-contraente, qualsiasi rischio finanziario". Per questi contratti, il profilo della protezione normativa dei diritti degli assicurati, codificata nell’art. 1923 c.c., "nell’attuale contesto economico sociale", è stato recentemente ribadito, "in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata", dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 8271/2008 ed il principio dell’inderogabilità della garanzia assicurativa vale anche nel caso in cui la polizza sia collegata, come nella specie, a strumenti finanziari. In tale contesto si inserisce l’ulteriore statuizione del Giudice capitolino, secondo cui "del tutto pretestuosi appaiono i tentativi della società convenuta di sottrarsi all’adempimento, potendo, come detto l’andamento delle obbligazioni emesse dalla Lehman Brothers incidere esclusivamente sul rendimento variabile e giammai sulla corresponsione del capitale minimo garantito, pari al capitale iniziale rappresentato dal premio originariamente versato". Tale assunto è certamente condivisibile e meritevole di ulteriori conferme, laddove l’elemento variabile di tali polizze può riguardare, al più, le cedole di interessi medio tempore percepibili e non anche la corresponsione del capitale inizialmente investito, comunque dovuto alla scadenza.
Enti locali e strumenti finanziari derivati: l'MTM iniziale negativo comporta la nullità del contratto per vizio di causa in concreto Tribunale di Milano - Sentenza 14 aprile 2011, n. 5118 Con la sentenza in commento, il Tribunale di Milano prende in esame, tra le altre questioni affrontate, quella del mark to market iniziale negativo. Chiamato a valutare la nullità di tre contratti swap collar sottoscritti da un Ente Locale, il Tribunale accoglie la domanda attorea dichiarando la nullità degli stessi perché privi di causa in concreto. Rileva, infatti, come i contratti swap in oggetto risentissero di un mark to market iniziale negativo di notevole entità rispetto al capitale nozionale di riferimento. Tale circostanza, sempre a parere del giudicante, determina una posizione di squilibrio iniziale tra le parti, con un ingiustificato vantaggio per il solo istituto di credito. Tale squilibrio non viene neanche “riequilibrato”dalla predisposizione di un up front. Ritenuto, quindi, che tale circostanza determini la trasformazione della finalità del contratto Swap da conservativa a speculativa, si dichiara violata la normativa che autorizza gli Enti Locali a sottoscrivere investimenti in derivati. Il Tribunale di Milano, quindi, dichiarava la nullità dei contratti sottoscritti dal Comune per difetto di causa concreta. In ultimo, ma non per ordine di importanza, precisa come un mark to market negativo non possa essere giustificato neanche dalla considerazione di quest’ultimo come costo dell’operazione stessa. Le tematiche che la decisione in oggetto affronta sono molteplici e di notevole rilievo. Il primo luogo viene esaminata la questione di un mark to market iniziale negativo e delle conseguenze ad esso riconducibili. Lo squilibrio iniziale tra le parti che questo determina pone chiaramente l’investimento swap in un’ottica speculativa, trasformandone la tipologia da “par” a “non par”. L’importante passaggio che il Tribunale milanese compie nel proprio sillogismo decisionale è l’effetto che tale elemento ha sull’intero investimento. La Corte rileva, infatti, come non solo vi sia uno svantaggio iniziale per l’Ente ed un corrispettivo vantaggio per il solo istituto bancario del tutto ingiustificato, ma come non vi sia neanche alcun elemento riequilibrativo tra le parti. Nel far questo si fa riferimento alla assenza di un up front iniziale. Tale circostanza aggrava lo squilibrio, determinando unicamente un aumento della rischiosità dell’investimento. La predisposizione di un up front, cioè di una somma iniziale concordata tra le parti e corrisposta dal soggetto avvantaggiato in favore di quello inizialmente svantaggiato, avrebbe sicuramente permesso una più corretta valutazione della rischiosità dell’investimento. Nel merito la dottrina evidenzia come in esso possa essere considerato un “rivelatore di rilevante criticità finanziarie ab origine connesse al derivato sottoscritto”. Posta l’assenza di un qualsivoglia elemento riequilibrativo in favore del Comune, appare indubbia la finalità speculativa dell’investimento. Altro rilievo di fondamentale importanza che il Tribunale di Milano compie è la conseguenza del mark to market negativo iniziale sull’investimento e cioè la trasformazione di esso in uno swap “non par”. Respingendo le difese dell’istituto di credito, secondo il quale non esisterebbero contratti swap di tipo “par”, il Tribunale rileva come al contrario l’Allegato n. 3 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998 (in vigore all’epoca dei fatti) preveda la possibilità che vi fossero contratti swap di tale tipologia. La circostanza è confermata dalla Consob, la quale conferma come generalmente i contratti swap sono predisposti in modo tale che alla stipula il valore iniziale sia nullo grazie a prestazioni equivalenti tra le parti, in modo tale da non generare nella sua fase iniziale alcun flusso di cassa. Sarà il valore sottostante il contratto swap a rendere rapidamente il valore dell’investimento positivo o negativo. Premesso, quindi, che il market negativo iniziale trasforma lo swap nella tipologia “non par”, il Tribunale evidenzia altresì come tale tipologia di investimento sia preclusa agli Enti Locali, poiché avente finalità non conservative come disposto dalla normativa autorizzativa citata. L’Ente Locale, infatti, secondo quanto disposto dall'art. 3 D.M. n. 389/2003 e art. 41 Legge n. 448/2001, non può sottoscrivere contratti derivati se non per fini conservativi e comunque con finalità di ristrutturazione di posizioni debitorie esistenti ed eventuali rischiosità ad esse connesse. Proprio il venir meno di tali finalità conservative determina concretamente il difetto di causa in concreto del contratto. Tale determinazione trova conferma nella c.d. teoria della causa concreta, enunciata dalla Suprema Corte. La stessa ha definito la causa contrattuale come lo scopo pratico del negozio, la sintesi cioè degli interessi che questo concretamente è diretto a realizzare al di là del modello astratto scelto. Scopo dei contratti swap sottoscritti dal Comune era quello di porre in essere un investimento con fini protettivi e non speculativi. In conclusione, quindi, proprio l’elemento del mark to market negativo iniziale opera la trasformazione dei titoli in investimenti non par con chiara finalità speculativa in violazione del D.M. n. 389/2003 e Legge n. 448/2001. Tale violazione introduce, a parere di chi scrive, un ulteriore elemento di nullità e cioè la violazione di norme imperative come la decisione chiaramente evidenzia. La tipologia di nullità in oggetto è quella c.d. virtuale. Come recente giurisprudenza ha confermato, la nullità virtuale è “una forma di nullità diversa e particolare del negozio contratto che si aggancia al concetto di illegalità. Essa si costruisce in modo singolare perché presuppone la violazione non di un precetto civile ma di una legge di altro sistema ordinamentale”. Nel considerare tale tipologia di nullità (ex art. 1418, comma 1, c.c.) per contrarietà a norme imperative, si dovrà accertare se la norma violata sia o no posta a tutela di interessi generali della collettività. La nullità per contrarietà a norme imperative, infatti, risente di quella valvola di sfogo, predisposta sempre dall’art. 1418, comma 1, c.c. idonea a salvare l’atto “salvo che la legge disponga diversamente”. Si tratta, quindi, ai fini della applicazione della sanzione di nullità di valutare se la normativa che autorizza l’utilizzo da parte di Enti Locali di investimenti derivati tuteli o meno interessi generali. In ciò soccorre la citata decisione di merito che, nell’evidenziare un prescritto uso virtuoso da parte degli Enti Locali dei contratti swap, ritiene che la ratio della normativa autorizzativa sia la tutela dell’ordine pubblico economico. Con ciò ritiene, quindi, che la violazione dell’art. 41 Legge n. 448/2001 e dell’art. 3 D.M. n. 389/2003 si presti in astratto alla ipotesi della nullità virtuale. Analoga situazione si rileva nel caso esaminato dal Tribunale milanese ove chiaramente vi è una violazione di tali norme, violazione dovuta alla circostanza che i contratti swap, così come predisposti e cioè con un market iniziale negativo, si prestano a fini speculativi vietati espressamente dalla suddetta normativa. Di fondamentale importanza è inoltre il passaggio che la decisione in esame compie circa l’impossibilità di ritenere che il mark to market negativo iniziale dell’investimento trovi giustificazione nella visione di esso quale espressione di commissioni e corrispettivo in favore della banca per la predisposizione della operazione. Sostenere che un faire value iniziale negativo possa essere giustificato quale corrispettivo a titolo di commissione, è in fermo contrasto con tutta la disciplina dettata dal Testo Unico Finanziario circa gli obblighi di illustrazione del costo dell’investimento dovuti dall’intermediario nei riguardi del sottoscrittore, e circa quelli di trasparenza. L’illustrazione del meccanismo con cui si determina il prezzo dell’intero investimento, ivi comprese eventuali commissioni, deve essere conosciuto o conoscibile per l’investitore. Da qui lo stesso potrà valutare la proficuità del titolo che va a sottoscrivere attraverso l’analisi comparativa dell’andamento del valore sottostante al titolo derivato rapportato ai costi dello stesso. La decisione del Tribunale milanese evidenzia correttamente come la struttura del pricing dell’investimento debba essere evidenziato ai sensi dell’art. 61 Regolamento Consob citato in vigore all’epoca dei fatti. Ove si accogliesse una ricostruzione secondo cui il market negativo sia espressione di commissioni in favore dell’istituto di credito, si accetterebbe una sostanziale indeterminatezza ed indeterminabilità delle commissioni stesse, nonché del costo dell’operazione finanziaria stessa. Tale tema ci introduce nella questione delle c.d. commissioni occulte che spesso emergono nelle tematiche inerenti i contratti derivati. In questa sede giova unicamente ricordare come dette commissioni si pongano in netto contrasto con la normativa del Testo Unico Finanziario, il quale vede necessaria la assoluta trasparenza dei rapporti tra investitore e intermediario. Una trasparenza che, come giustamente la Corte milanese evidenzia, è sottolineata anche dalla norma Regolamentare Consob che impone la precisa indicazione delle commissioni applicate all’investimento, le quali, per loro natura, non possono essere ricomprese nella struttura dell’investimento stesso. Ove si vada a considerare la fondamentale importanza in termini di trasparenza della costruzione del costo dell’investimento, emerge chiaramente l’impossibilità di leggere nel mark to market iniziale negativo il costo dell’investimento. In conclusione è possibile leggere nella decisione in oggetto un percorso logico volto a potenziare l’elemento della trasparenza nei contratti in derivati. Considerando possibile in base alla norma regolamentare Consob l’esistenza di contratti swap “par”, la sentenza evidenzia come solo tale tipologia sia sottoscrivibile da Enti Locali. Proseguendo sempre in termini di trasparenza, la Corte evidenzia come non sia accettabile la trasformazione di investimenti sottoscritti con finalità protettive in investimenti con finalità puramente speculative. Considera nel merito ingiustificato un market iniziale negativo vedendo in esso un chiaro indice di rischiosità che connota l’investimento in un’ottica appunto speculativa. Mosse tali premesse, chiaramente si afferma come sia altresì ingiustificata una lettura del market negativo iniziale quale costo dell’investimento, il quale invece deve essere a norma del Regolamento Consob n. 11522/98 specificato dettagliatamente secondo quanto previsto dall’art. 61. Tale percorso logico della sentenza costituisce un chiaro monito alla trasparenza che deve ingenerare l’intero rapporto tra istituto di credito ed Ente Locale. Quest’ultimo, infatti, potendo sottoscrivere unicamente tipologie di derivati con scopi protettivi, deve poter realizzare quell’uso virtuoso del prodotto derivato che le norme autorizzative citate gli impongono. Nel far questo l’investimento non potrà assumere valori di market negativi iniziali poiché essi determineranno la nullità del contratto stesso per violazione di norma imperativa, nonché per difetto di causa in concreto del contratto.
Ultimi orientamenti in materia di derivati OTC: il regime della nullità prevale sul conflitto di interessi Tribunale di Orvieto - Ordinanza 21 ottobre 2011 Nel procedimento instaurato contro B.N.L., il Comune di Orvieto ottiene dal Tribunale cittadino un importante provvedimento di sospensione, in via d’urgenza, dell’efficacia di un contratto derivato over the counter. Nell'emettere l'ordinanza, il Tribunale di Orvieto ha statuito che sussiste il fumus boni iuris della radicale nullità del contratto. È un precedente importante, sia perché riguarda l’operatività in derivati di un Comune - non di un’impresa -, sia perché, accertando, seppure a livello di fumus, la nullità, il giudice si distacca consapevolmente dalla tendenza recentissima ad assorbire ogni patologia dell’operatività in derivati nel conflitto di interessi dell’intermediario. Così è, per fare un esempio, per l’applicazione di costi occulti nella contrattazione in derivati over the counter; così è, più in generale, per il compimento di operazioni non rispondenti all’interesse dell’investitore. Qui, a valutazioni in chiave genetica sulla sussistenza o meno di una nullità (per immeritevolezza, per difetto della causa in concreto, e così via) si è sostituita l’idea, estremamente semplice, secondo cui un mandatario non è un buon mandatario - soprattutto quando è un mandatario professionale che esercita un’attività riservata, come l’intermediario finanziario che contratta in derivati over the counter - se con dolo o colpa (anche lieve, ma di fatto è spesso grave se non gravissima) conclude operazioni di investimento senza una seria ponderazione dell’effettiva rispondenza dell’operazione all’interesse dell’investitore. Donde l’obbligo di risarcire il danno senza che l’investitore debba provare il nesso di causalità (cioè farsi carico, in definitiva, dell’incidenza, sui risultati delle operazioni poste in essere per suo conto, dell’andamento del mercato). La tendenza all’applicazione della disciplina del conflitto di interessi è più che condivisibile, perché illumina un punto cruciale del rapporto tra intermediario e cliente, e cioè il dovere dell’intermediario, quale titolare di un ufficio di diritto privato, di agire fedelmente per la cura sostanziale dell’interesse del cliente, ma che non deve condurre a trascurare i vizi genetici e, quindi, la nullità, che, sovente, ricorre sotto molteplici profili.
Anche le c.d. "linked life policies" sono prodotti di investimento Tribunale di Reggio Emilia - Sentenza 30 agosto 2011, n. 1338 Le polizze c.d. "indicizzate", siano esse index linked (ossia con una redditività legata all’andamento di un determinato indice di borsa o paniere di titoli azionari) o unit linked (che hanno una redditività legata all’andamento di un fondo di investimento) sono prodotti che, sebbene formalmente rientranti nella categoria delle assicurazioni sulla vita, presentano in realtà caratteristiche profondamente diverse da quelli delle tradizionali polizze vita, potendo non solo mancare qualsiasi forma di garanzia in ordine alla restituzione del capitale, ma difettando strutturalmente la garanzia della redditività del capitale investito. Nei primi anni 2000 venne immesso sui mercati finanziari un prodotto di Credito Emiliano, denominato "Unit Linked Equity", che sovente veniva posto dall’istituto come pegno a garanzia di un’apertura di credito, con un meccanismo piuttosto perverso (absit injuria verbis) del tipo "apercredito-investimento-garanzia dell’apercredito". Pegno, costituito da un prodotto assicurativo estremamente volatile, con rendimenti matematicamente inferiori al tasso debitore, applicato dalla Banca stessa all’affidamento, concesso per l’acquisto del prodotto assicurativo indicizzato. Il prodotto veniva illustrato con la promessa (verbale) che alla scadenza della polizza, all’investitore sarebbe stato assicurato un rendimento elevato e tale da compensare non solo gli interessi debitori, le spese e le competenze trimestrali maturati sul conto corrente, ma anche da ricavare un ulteriore rendimento, che avrebbe incrementato i risparmi impegnati nella polizza. Credito Emiliano era soggetto collocatore di una polizza assicurativa "a vita intera a premi liberi", di cui sarebbero stati beneficiari gli eredi indicati dal sottoscrittore, del tipo unit linked, collegata al Fondo interno denominato "Azur Equity Linked", che si caratterizzava per essere "una nuova linea che si affianca alle tre già esistenti, indicizzato all’andamento di un portafoglio di fondi azionari Euromobiliare, con la garanzia del rimborso del capitale investito". Se l’investitore non disponeva dei capitali necessari ad acquistare il prodotto, la Banca concedeva un’apertura di credito ad hoc, che veniva garantita dalla stessa polizza, costituita in pegno. Dunque, si era al cospetto di un prodotto assicurativo, agganciato all’andamento di linee di investimento flessibili, ossia direttamente agganciato all’andamento di fondi d’investimento; un prodotto assicurativo con rischio di investimento a carico dell’assicurato, ove si realizzava sempre, sia pure con variabile entità, un trasferimento in capo all’assicurato dei rischi connessi al risultato finanziario della polizza. Proprio per quanto riguarda il "rischio di investimento sopportato dall’assicurato", di cui agli artt. 24 e 38 del D.Lgs. n. 173/97, occorre anche precisare che tale nozione è stata introdotta dalla normativa contabile per una finalità diversa da quella per cui viene richiamato il concetto di rischio di investimento a carico dell’impresa ex art. 35, D.Lgs. n. 174/95. Per individuare la presenza del "rischio di investimento sopportato dall’assicurato" occorre far riferimento esclusivamente alla variabilità, totale o parziale (in ragione dell’assenza o della presenza di una garanzia di risultato dell’investimento), dell’entità delle prestazioni dovute a quest’ultimo soggetto in funzione delle fluttuazioni del valore delle quote o degli attivi di fondi di investimento ovvero degli indici azionari o dei valori di riferimento. Nei contratti in cui le prestazioni assicurative sono direttamente collegate al valore di uno specifico attivo detenuto dall’impresa (ad esempio un titolo azionario o un titolo obbligazionario o un attivo strutturato che costituisce il "valore di riferimento"), i tre profili di rischio in capo all’impresa (di performance, di base e di controparte) possono essere totalmente assenti se, in base alle condizioni di polizza, risulta chiaro che l’impresa stessa non offre alcuna garanzia minima (assenza del "rischio di performance"), che ogni deprezzamento del valore dell’attivo di riferimento determina direttamente una corrispondente riduzione delle prestazioni assicurative (assenza del "rischio di base") e che anche la perdita di valore dell’attivo di riferimento derivante dall’insolvenza dell’emittente si ripercuote direttamente sull’assicurato (assenza del "rischio di controparte"). In relazione alla disciplina giuridica applicabile ed al sistema di controllo del settore, le caratteristiche delle polizze in esame impongono di considerare, oltre ai profili di tutela del consumatore, propri delle c.d. "obbligazioni di risultato", tipici dei prodotti assicurativi tradizionali e facenti leva su misure tese prioritariamente alla stabilità dell’impresa, anche i profili propri delle c.d. “obbligazioni di mezzo”, tipici dei prodotti di gestione del risparmio e focalizzati su misure volte innanzitutto a garantire la trasparenza del soggetto offerente e dell’attività di investimento da questi realizzata. Nella "obbligazione di mezzo" il debitore, come è noto, pur tenuto ad un certo comportamento, non risponde della realizzazione del risultato perseguito dal creditore; mentre nella "obbligazione di risultato" è tenuto a garantire al creditore proprio il conseguimento di un determinato risultato. "La struttura tecnica di questi contratti, in altre parole, oltre a costituire un netto elemento di differenziazione rispetto ad altri prodotti assicurativi, pone alla vigilanza problemi del tutto peculiari, tali da richiedere misure specifiche, pur nel quadro di quelli che sono gli istituti cardine della disciplina di settore". La normativa di riferimento è costituita, per il caso che ci occupa, dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174, attuativo della c.d. "III direttiva vita" e regolante l’intera attività assicurativa nei rami vita; e, per quanto riguarda i riflessi contabili, dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173, che ha recepito la direttiva sui conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione. Entrambi i citati decreti attuano rispettivamente, la direttiva n. 92/96/CEE e la direttiva n. 91/674/CEE. Specificatamente di contratti "linked" si parla nell’art. 30, del D.Lgs. n. 174/95, nell’ambito delle norme regolanti la copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione. L’art. 30 distingue i contratti con prestazioni "direttamente collegate al valore delle quote di un OICVM (organismo di investimento collettivo in valori mobiliari) oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione" (comma 1), ossia i contratti c.d. "unit-linked", dai contratti con prestazioni "direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento" (comma 2), ossia i contratti c.d. "index-linked". Mentre, la disciplina sugli OICVM discende dalla direttiva n. 85/611/CEE. Le forme tipiche di OICVM coordinate dalla direttiva sono Fondo di investimento, Sicav e Unit trust. In relazione a questo tipo di contratti l’articolo individua una disciplina particolare per la copertura delle riserve tecniche. Sia nei prodotti "unit" (come quello per cui è causa), che in quelli "index", le condizioni contrattuali possono comportare trasferimenti totali o parziali del rischio di investimento sull’assicurato e la possibilità di graduazione del trasferimento è apparsa l’elemento unificante e qualificante delle due tipologie ai fini della classificazione nel ramo. Per quanto riguarda le polizze "linked", va aggiunto che in esse l’accrescimento delle prestazioni non dipende da tassi di rendimento periodici, ma dal valore corrente dell’entità di riferimento. In particolare, non si tratta di tassi di rendimento determinati a posteriori sulla base dei risultati conseguiti, ma di variazioni di valore desunte dall’andamento corrente dei mercati di riferimento. Infine, nelle polizze "linked" non si hanno di norma accrescimenti delle prestazioni assegnati in via definitiva, ad eccezione dei casi di utilizzo di opzioni "cliquet" (o ratchet option, ovvero di opzioni che non prevedono alcuna garanzia di tasso minimo di rendimento a scadenza). Dunque, solo nelle polizze "linked", in concreto, si può dire che l’assicurato sopporti il rischio dell’investimento; rischio che si concretizza mediante la diretta dipendenza delle prestazioni dal valore corrente dell’unità di conto presa a riferimento. Nella gestione degli investimenti connessi alle polizze "linked" assume un ruolo rilevante l’utilizzo degli strumenti finanziari derivati proprio l’estrema flessibilità con la quale possono essere modellate le esposizioni e attivate strategie di copertura, infatti, rende particolarmente efficaci gli strumenti derivati nelle politiche di gestione volte a replicare sinteticamente valori di riferimento (benchmark) e, soprattutto, a bloccare un determinato rendimento minimo. Per meglio illustrare il prodotto, estremamente depauperante, offerto all’attore, si può aggiungere che polizze di assicurazione unit-linked sono contratti in cui l’entità del capitale assicurato (la c.d. performance finanziaria) dipende dal valore delle quote di fondi di investimento interni (appositamente costituiti dall’impresa di assicurazione) o da fondi esterni (OICVM - Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari), in cui vengono investiti i premi versati. Le polizze unit linked si differenziano da quelle tradizionali, in quanto il loro rendimento è agganciato a un'attività finanziaria sottostante. Di norma è consentito al contraente scegliere il fondo di investimento al quale agganciare il capitale tra più opportunità offerte dall’impresa di assicurazione e trasferire le somme accumulate da un fondo all’altro (switch) pagando eventualmente una commissione. Come dice il nome stesso, dunque, i prodotti in esame sono polizze legate (linked) a quote di fondi (unit) che investono in prevalenza in mercati azionari. Più nel dettaglio, il contratto de quo è un contratto, in cui i premi pagati dall’assicurato, anziché essere dirottati nella cosiddetta gestione separata, confluiscono in un fondo comune d'investimento aperto. In questo caso i rendimenti dipendono direttamente dalle performance del fondo. Più che a una polizza vita, di cui comunque porta il nome, la polizza unit linked è assimilabile ad un vero e proprio investimento di tipo finanziario ed è un prodotto che, come già detto, rientra nel comparto relativo all’espressione "ogni altra forma di investimento finanziario". Con questi prodotti le possibilità di guadagno sono le stesse che si avrebbero nel caso di investimento diretto in un fondo: alla scadenza della polizza si calcola il valore delle quote del fondo e lo si moltiplica per il numero delle quote accumulate. Proprio come normalmente si fa con i fondi di investimento quando si decide di uscire, anche nel caso delle polizze unit linked tutto dipende dal valore delle quote al momento della liquidazione. Per i prodotti unit linked è importante, tuttavia, che l’intermediario richiami l’attenzione dell’investitore sul rischio finanziario, che può comportare la liquidazione di un capitale inferiore ai premi versati nel caso in cui l’impresa di assicurazione non offra garanzie. Infatti, nelle polizze linked, come quella de qua, l’assicurato assume interamente o parzialmente, a secondo che esista o no la garanzia di un rendimento minimo, il rischio di investimento, ma in entrambi i casi permane quella che è la causa tipica dei contratti di assicurazione sulla vita, cioè il trasferimento, verso pagamento di un premio, di un rischio attinente alla durata della vita umana e continua pertanto ad applicarsi la disciplina degli artt. 1882 ss. c.c.. I rischi finanziari del prodotto sono riconducibili all’andamento dell’indice di riferimento, al quale il capitale assicurato è legato e, in assenza di garanzie da parte dell’impresa di assicurazione, alle variazioni del valore delle quote (unit-linked). In buona sostanza, i prodotti in esame pur avendo la medesima natura giuridica dei prodotti tradizionali di assicurazione sulla vita, si differenziano per la diversa modalità con cui determinano l’entità della prestazione assicurativa la quale risente, in misura più o meno accentuata, dell’andamento degli investimenti effettuati dall’assicuratore. Il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza in commento, ha condannato il Credito Emiliano al pagamento della somma di euro 104.343,03 a titolo di risarcimento del danno, subito da un investitore, cui era stata fatta acquistare la polizza indicizzata, denominato "Unit Linked Equity", posta a garanzia di un’apercredito, utilizzata proprio per l’investimento di capitali nella polizza stessa, sul presupposto che l’intermediario non avesse a suo tempo adempiuto agli obblighi di informazione sull’operazione finanziaria decisamente complessa e rischiosa. Infine, va sottolineato come il Tribunale abbia ritenuto che detti obblighi non vengono meno neppure nell’ipotesi in cui l’impulso all’investimento provenga dal cliente.
Lo scorso 1° novembre 2011 sono entrate in vigore le modifiche al Regolamento approvate dalla Banca d’Italia d’intesa con la Consob con delibera dell’11 ottobre 2011. Tali modifiche, attinenti ai profili di partecipazione, sono state apportate per consentire a Cassa depositi e prestiti S.p.A. di aderire al Sistema come Partecipante e per motivi di fine tuning. Le modifiche apportate alle Istruzioni si sono rese necessarie, invece, in seguito all'avvio del servizio di garanzia a Controparte Centrale previsto per il prossimo 14 novembre. L'annuncio è stato dato da Hi-MTF. I contratti saranno inviati da HI-MTF al servizio X-TRM che provvederà al routing a CC&G. X-TRM provvederà anche all’inoltro al Servizio di Liquidazione Express II dei saldi bilaterali calcolati secondo il modello operativo c.d. “B”.
Accesso agli atti: limiti anche per le associazioni di consumatori Consiglio di Stato - Sentenza 6 ottobre 2011, n. 5481 Un’associazione di consumatori, che rappresenta gli interessi diffusi degli utenti di un servizio o dei destinatari di atti autoritativi, ha astrattamente un titolo a richiedere l’accesso agli atti relativi all’esercizio di una determinata attività avente rilievo, ma deve rappresentare l’interesse differenziato, concreto e attuale, all’accesso ai documenti. Secondo la giurisprudenza, tale limite è imposto dal generale principio del necessario interesse alla domanda giudiziale, espresso dall’art. 100 cod. proc. civ., e di cui all’art. 22, comma 1, lett. b) legge 6 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, l. 11 febbraio 2005, n. 15. Legittimati all’accesso in qualità di interessati sono infatti "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". Il diritto di accesso non corrisponde ad un’azione popolare neanche se esercitato da un’associazione di consumatori rappresentativa di interessi diffusi, né può essere utilizzato come forma di controllo generalizzato ed indiscriminato sull’azione amministrativa, pertanto il suo esercizio non può che essere collegato alla sussistenza di un interesse differenziato, concreto e attuale, all’accesso ai documenti. La sentenza in esame evidenzia in particolare come la rappresentatività di interessi collettivi o diffusi non è sufficiente a legittimare un generalizzato interesse alla conoscenza di qualsivoglia documento riferito all’attività di un gestore di un servizio pubblico o dell’esercente una pubblica potestà. Occorre piuttosto che perché il principio di trasparenza operi verso l’esterno, anche per tali figure sia sostenuto da un effettivo, attuale e concreto interesse alla conoscenza di atti che incidono in via diretta e immediata (in quanto collegati alla prestazione o alla funzione svolta), e non già in via meramente ipotetica e riflessa, sugli interessi collettivi degli associati.
Conti dormienti: circolare del MEF sulla pubblicazione dei dati Ministero dell'Economia e delle Finanze - Circolare 25 ottobre 2011, n. 83689 - Pubblicazione sui quotidiani a diffusione nazionale dei dati relativi ai "Conti dormienti" Nessuna pubblicazione dell'elenco dei conti dormienti sui quotidiani nazionali, se il costo della stessa pubblicazione supera il dieci per cento del valore totale dei conti dormienti da pubblicare. Lo ha precisato la circolare in commento, diffusa dal dipartimento del Tesoro, in relazione alla pubblicazione sui quotidiani a diffusione nazionale dei dati relativi ai "conti dormienti", ovvero quei rapporti contrattuali in relazione ai quali, da parte del titolare o da terzi delegati, non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione per almeno dieci anni. La nota ha precisato che sono stati segnalati casi in cui il costo della pubblicazione sui quotidiani, a norma dell'articolo 4, comma 2 del D.P.R. n. 116/2007 è pari o superiore al valore dei conti da trasferire. Come noto, in tale disposizione si precisa che gli intermediari (banche, poste, assicurazioni e intermediari finanziari) devono pubblicare l'elenco dei rapporti entro il 31 marzo di ciascun anno, mediante avviso cumulativo, indicante il nome, la data ed il luogo di nascita di ciascun titolare del rapporto. La pubblicazione è effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito web del Ministero dell'Economia, con oneri a carico dei titolari del rapporto. In questi casi, ha ammesso il Tesoro, la pubblicazione non deve essere effettuata. Infatti, tale strumento di conoscenza va a tutela dell'interesse alla corretta informazione del titolare del rapporto dormiente. Ovviamente, questo interesse deve essere «contemperato» con quello della restituzione degli importi dei rapporti dormienti. Interesse che sarebbe pregiudicato, qualora gli importi dei conti dormienti fossero utilizzati, per una quota rilevante, per sostenere i costi di pubblicazione. Va oltre la nota del Tesoro che, per poter garantire un'interpretazione uniforme dei casi in cui occorre provvedere alla pubblicazione, precisa che questa non deve essere effettuata qualora il suo costo superi il dieci per cento del valore totale dei conti che devono essere pubblicati. Ritenendo in questi casi sufficiente la sola pubblicazione sul sito web del Ministero.
Obblighi di comunicazione in materia di antiriciclaggio: ultimi chiarimenti del MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze - Circolare 4 novembre 2011 Con la circolare in commento, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato alcuni chiarimenti relativamente agli obblighi di comunicazione previsti ex art. 51 del D.Lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio. Recentemente, infatti, con D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in Legge del 14 settembre 2011, n. 148, era stato ridotto a 2.500 euro il limite per l’utilizzo del denaro contante, dei libretti e dei titoli al portatore di cui all'art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Tale modifica è stata l’unica prodotta dal nuovo regime di cui al D.L. n. 138/2011, il quale, per il resto, ha confermato l’impianto normativo previgente. Fatta tale premessa, il Ministero ha inteso ribadire che le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione dell’art. 49 e, pertanto, non comportano l’obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 51. L’obbligo di comunicazione scatta solo nel caso in cui concreti elementi inducano a ritenere la violazione del precetto normativo. La circolare si sofferma poi sui libretti di deposito al portatore, chiarendo che:
La revocabilità dei giroconti dal conto anticipi al conto corrente ordinario Cassazione Civile - Sentenza 20 giugno 2011, n. 13449 Il Supremo Collegio torna su di un tema molto sensibile in materia di revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario, vale a dire quello di un conto corrente assistito, (eventualmente) in aggiunta ad un’apertura di credito ordinaria, da un’apertura di credito per smobilizzo di portafoglio commerciale. La novella degli artt. 67 e 70 l. fall. (che è ormai diritto applicato alle procedure concorsuali apertesi dopo il 16.03.2005) non ha modificato la fondamentale distinzione tra rimesse su c/c scoperto e su c/c passivo. Il c/c scoperto non è assistito da alcuna apertura di credito, oppure si versa nella situazione in cui il c/c sia affidato, ma il saldo debitore ecceda l’affidamento e per ciò il c/c risulti scoperto per l’eccedenza non affidata; mentre il c/c passivo è assistito da un’apertura di credito ordinaria (o per smobilizzo crediti) e la movimentazione del rapporto si mantiene nei limiti dell’affidamento concesso. Nel primo caso le rimesse, anche di terzi, affluite sul c/c hanno carattere solutorio dell’esposizione nei confronti della Banca e, come tali, sono revocabili; mentre nel secondo caso le rimesse hanno carattere ripristinatorio della disponibilità dell’affidamento concesso dalla Banca e, come tali, non sono revocabili. La persistenza di tale distinzione è stata autorevolmente statuita dalla giurisprudenza ambrosiana. La sentenza in commento trae origine dal fallimento di un “Ombrellificio”, occorso nel 1995. La società aveva dei c/c radicati presso la BNL di Napoli. In primo grado il Tribunale di Napoli aveva dichiarato l’inefficacia di una serie di rimesse intervenute dopo la formale revoca degli affidamenti da parte della Banca, comunicata alla società il 2.08.1994 (nella sentenza si parla di “conti correnti” e di “affidamenti”, al plurale, ma dalla lettura integrale pare evincersi che si trattasse di un unico conto corrente ordinario, assistito da un affidamento per anticipazione di carta commerciale, contabilmente regolato su di un conto anticipi). In secondo grado la Corte d’Appello di Napoli (appellante la curatela) aveva dichiarato l’inefficacia anche delle ulteriori rimesse affluite sul c/c nell’intero anno anteriore alla dichiarazione di fallimento (rammentiamo che, ante novella 2005, l’attuale termine di mesi sei, ex art. 67, comma 2, l. fall., era di anni uno), sostenendo, in particolare: 1) che, nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, il c/c aveva avuto un andamento anomalo, tanto che nel mese di maggio 1994 “presentava uno scoperto di oltre 900 milioni, nonostante gli accrediti per circa 1 miliardo e mezzo rivenienti da operazioni di giroconto”; che, stante la scientia decoctionis della Banca (maturata a seguito delle azioni monitorie di un terzo istituto di credito), “tutte le rimesse affluite sul conto corrente ordinario nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, pacificamente intervenute allorché il conto era scoperto, andavano revocate; che la revocabilità non era esclusa dal fatto che alcune di tali rimesse derivavano da operazioni di giroconto dai c.d. conti anticipi, in quanto era evidente “dalla documentazione prodotta” che i vari rapporti negoziali tendevano a realizzare il fine pratico unitario dell’estinzione dei debiti risultanti dal predetto conto corrente; che ugualmente irrilevante era la circostanza che i conti anticipi risultassero “a debito” all’atto dei giroconti, posto che ciò che rilevava era che le somme oggetto di anticipazione fossero state utilizzate per ridurre od estinguere lo scoperto; che in tali sensi l’appello andava accolto, mentre andava respinta la domanda di revoca delle operazioni annotate a credito sui conti anticipi, prive di funzione solutoria, e indicative dell’avvenuta anticipazione, confluita sul conto corrente ordinario”. Alla luce di questo quadro informativo, si può tratteggiare la forma tecnica applicata dalla Banca ed ipotizzare l’andamento concreto del rapporto. Innanzitutto, il c/c era affidato nella forma dell’anticipazione su crediti commerciali; inoltre, la società, mentre utilizzava appieno tale affidamento, necessitava di ulteriore credito, che il competente personale della Banca autorizzava alla bisogna, e che determinava lo scoperto. In punto specifico dell’affidamento, questo presupponeva che i crediti anticipati fossero evidenziati sul “conto anticipi”, e che, poi, le somme anticipate fossero effettivamente poste nella disponibilità della società, con giroconto sul conto corrente ordinario. Ancora: ciascun giroconto generava una scrittura in accredito sul conto corrente ordinario; la società utilizzava l’anticipazione con successive disposizioni in addebito, e, così facendo, riduceva progressivamente l’intero importo accreditato. A scadenza, infine, l’importo riveniente dal pagamento del terzo debitore veniva accreditato sul conto anticipi per chiudere l’anticipazione (lucrando, ovviamente, sulle valute); nel caso d’insoluto, l’anticipazione avrebbe potuto essere chiusa con una scrittura di accredito (fittizia) sul conto anticipi, con corrispondente addebito sul conto corrente ordinario. Ciò posto, se è vero come è vero che la scrittura di accredito sul conto corrente ordinario è soltanto lo strumento contabile per consentire al cliente di utilizzare l’affidamento concessogli, sino a concorrenza del portafoglio presentato ed ammesso all’anticipazione, non è chi non veda come, in costanza di tale affidamento, le scritture in accredito sul conto corrente ordinario per giroconto e le successive scritture in addebito, sullo stesso c/c, per utilizzo dell’anticipazione, siano, nella sostanza, un’operazione unitaria; e che, ove preesista od anche sopravvenga (come nel caso di specie) un utilizzo allo scoperto, l’unitaria operazione di cui sopra sia del tutto neutra rispetto a tale scoperto; come, in buona sostanza, non si realizzi (a dispetto del ragionamento della Corte d’Appello) alcuna funzione solutoria dello scoperto (che persiste), ma si tratti appena del normale funzionamento della forma tecnica di anticipazione in esame. La Corte, peraltro, dà atto che nel mese di maggio 1994 esisteva uno scoperto di Lire 900 milioni - si leggerà testualmente - “nonostante gli accrediti per circa 1 miliardo e mezzo rivenienti da operazioni di giroconto”; ed ancora che “dalla documentazione prodotta” sarebbe risultato il fine unitario di tutte le rimesse (rivenienti o meno da operazioni di giroconto dal conto anticipi) di “ridurre od estinguere lo scoperto”. Parrebbe, quindi (e l’uso del condizionale si spiega per quello che sarà poi il ragionamento svolto dalla Corte di Cassazione), che le somme anticipate alla società sul conto corrente ordinario fossero, in realtà, “congelate”: in altre parole, sussistendo un rilevante scoperto di c/c, la società avrebbe continuato a presentare carta commerciale, la Banca avrebbe continuato ad anticiparla, ma senza consentire poi alla società l’utilizzo dell’anticipazione con successivi addebiti del conto corrente ordinario, e così distorcendo lo strumento dell’anticipazione, al solo fine di assicurarsi il rientro dello sconfino. Se tale fosse stata la finalità solutoria della Banca, la dichiarazione d’inefficacia dei giroconti sarebbe, allora, ineccepibile. Contro la pronuncia della Corte d’Appello ricorreva la Banca, deducendo due motivi. Tralasciamo il primo, in punto di non conoscenza dello stato d’insolvenza della società; riportando, però, per quanto qui d’interesse, che, a detta della Banca, il conto corrente ordinario “era stato normalmente operativo sino al 2.8.1994 ed aveva sempre avuto un incremento negativo, pur nell’oscillazione delle rimesse attive e passive”; ciò è tanto vero che nel luglio 1994 risultava il pagamento “degli assegni [emessi dalla fallita] per decine di milioni”. Quanto, invece, al secondo motivo, la Banca deduceva violazione o falsa applicazione degli artt. 1241, 1248 (compensazione), 1271 (eccezioni opponibili dal delegato), 1853 (compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti) cod. civ. ed art. 67 l. fall., nonché vizio di motivazione in punto decisivo della revocabilità delle rimesse derivanti da giroconti disposti dai c.d. “conti anticipi” al conto corrente ordinario. In particolare, negava l’effettivo rientro, posto che i conti anticipi, al momento dei giroconti, presentavano un saldo passivo; pure ammettendo il saldo attivo, invocava il diritto di compensazione; infine, rammentava che non si versava affatto nella deprecabile ipotesi del c.d. “congelamento del conto scoperto” (come sopra rammentata). Su questo motivo la Suprema Corte rilevava, correttamente, che la questione non afferiva al saldo dei conti anticipi; descriveva, altrettanto correttamente, il funzionamento dei conti anticipi, che costituiscono, “una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente”, l’incasso dei quali consente al correntista di “tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell’affidamento concessogli”; per poi, tuttavia, passare a sostenere che: “Il rapporto di debito/credito fra la banca e il correntista è invece rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono, mediante “giroconto”, ed al s.b.f., alla stregua di ogni altro versamento eseguito da terzi e, nel momento in cui vengono definitivamente accreditate al correntista, rappresentano anch’esse rimesse revocabili nei limiti in cui hanno contribuito a ridurre od eliminare lo scoperto”. A detta della Suprema Corte, inoltre, la Banca anticiperebbe al cliente, “in un primo momento”, l’importo della carta commerciale, ma solo “successivamente (una volta che le abbia effettivamente incassate)” le porrebbe “nella definitiva disponibilità del correntista”, compensando il proprio credito con quello derivante al cliente dalla riscossione del credito. Nel caso di specie, poi, la Corte d’Appello avrebbe ben rilevato che: “le somme oggetto di anticipazione, essendo state poste nella disponibilità dell’Ombrellificio […] attraverso il loro giroconto sul c/c ordinario, allorché questo presentava uno scoperto, avevano avuto finalità solutoria”; dal canto suo, la Banca non avrebbe contrastato l’affermazione che le somme anticipate fossero state poste nell’effettiva disponibilità della società poi fallita, né avrebbe dedotto che fossero state stornate dal conto corrente ordinario. La questione del c.d. “congelamento del conto scoperto” sarebbe, infine, del tutto priva di attinenza. Il ragionamento svolto dal Supremo Collegio sorprende ed amareggia. Sorprende, perché le premesse sul conto anticipi, quale mera evidenza contabile dell’anticipazione, nonché sulla possibilità di riutilizzo dell’affidamento sino a concorrenza del limite concesso, lasciavano ben sperare. Amareggia, invece, perché compie un incomprensibile salto logico laddove sostiene, del tutto apoditticamente, ed in modo assolutamente contraddittorio rispetto alle premesse, che il rapporto Banca/correntista si evincerebbe appena dalle risultanze del conto corrente ordinario; che le somme anticipate dalla Banca al correntista con accredito sul c/c ordinario sarebbero da considerare alla stregua di qualunque versamento di terzi; che, inoltre, tali somme sarebbero, per l’appunto, anticipate “in un primo momento”, ma che, soltanto nel momento di effettivo incasso dei corrispondenti crediti, sarebbero “poste nella definitiva disponibilità del correntista” e che, quindi, entrando nella disponibilità del correntista su c/c scoperto, sarebbero revocabili. Così ragionando, la Suprema Corte compie un’incomprensibile cesura tra il conto anticipi ed il conto corrente ordinario, obliando del tutto il meccanismo dell’evidenza contabile che la medesima aveva poche righe sopra bene evidenziato. Ritiene, infatti, che le somme accreditate sul conto corrente ordinario a mezzo giroconto dal conto anticipi restino “sospese” in una sorta di limbo, sino all’incasso dei crediti anticipati (confondendo, probabilmente, la postergazione della valuta dell’importo accreditato con la facoltà d’immediato utilizzo dello stesso, a mezzo di successive disposizioni in addebito); ed ancora, che, a questo punto, la scrittura in accredito andrebbe ipso facto in riduzione dello scoperto. Trascura, così, la fondamentale circostanza che la scrittura in accredito sul conto corrente ordinario è proprio diretta a consentire al correntista, per l’appunto, l’immediato utilizzo dell’anticipazione, senza dover attendere l’incasso del credito commerciale evidenziato sul conto anticipi (altrimenti, quale altro scopo avrebbe mai l’anticipazione della carta commerciale?); e che, nel momento in cui il correntista utilizza di quell’anticipazione con disposizioni in addebito, sino a consumarla, il preesistente scoperto non è stato affatto ridotto, stante l’autoliquidazione della carta commerciale anticipata. D’altronde, quando la Corte accomuna, in un passaggio, la forma tecnica dei “giroconti” dal conto anticipi a quella (diversa) del “s.b.f.”, dimostra, una volta di più, come i dicitori del diritto siano ancora lontani dall’avere padronanza di questi meccanismi; e viceversa si preferisca aderire a quell’orientamento - in passato, purtroppo, già espresso dal Supremo Collegio - per cui, assunto che l’operazione di smobilizzo si concreta “in un mandato alla banca di riscuotere il titolo ed in un accredito del relativo importo in conto corrente, subordinato alla condizione sospensiva del salvo incasso”, ne discende che “l’importo anticipato non sarebbe disponibile se non dopo che il titolo è stato pagato”. In questo quadro, la circostanza che la Banca non avesse negato l’effettiva disponibilità delle anticipazioni da parte della società fallita si ritorce contro la stessa Banca, anziché valere a dimostrare (come il pagamento degli assegni per decine di milioni di lire) che il conto corrente ordinario, in costanza di affidamento, non era affatto congelato; che, quindi, il combinato funzionamento di conto anticipi e di conto corrente ordinario aveva una mera funzione ripristinatoria della possibilità di fruire di nuove anticipazioni; che, se lo scoperto si riduceva, era appena per altre e diverse rimesse, provenienti da terzi, e non certo per i giroconti provenienti dal conto anticipi (altre rimesse della cui esistenza la Corte d’Appello aveva dato atto), strumentali solo all’utilizzo dell’anticipazione concessa. La pronuncia in commento dimostra come la conoscenza delle tecniche bancarie sia un presupposto irrinunciabile per un’adeguata comprensione del confine tra rimesse aventi funzione solutoria e rimesse aventi funzione ripristinatoria; per la qual cosa la dottrina dovrebbe stimolare una migliore riflessione da parte della giurisprudenza, a partire da quella di merito.
A proposito di mutuo e realità Cassazione Civile - Sentenza 28 giugno 2011, n. 14270 Mutuo - In genere - Intestazione La sentenza in commento si inserisce nel tradizionale dibattito sulla realità del mutuo, confermando un orientamento che ormai può dirsi consolidato. In giurisprudenza è assolutamente prevalente la tesi della realità del mutuo. Il mutuo, come è noto, è un contratto reale la cui attuazione, secondo il disposto dell’art. 1813 c.c., si incentra nella consegna, da una parte all’altra, di una determinata quantità di denaro o d'altre cose fungibili e non già nell'obbligo di consegnare beni di tal genere che è previsto, invece, nel successivo art. 1822 come il contenuto proprio della promessa di mutuo. La portata significante di tale asserzione è, tuttavia, destinata ad attenuarsi notevolmente se la si legge alla luce della posizione assunta dalla giurisprudenza con riferimento ai modi in cui la consegna può verificarsi. Si allude all’orientamento che considera "equivalenti" alla traditio effettiva - cioè a quel comportamento che attui il passaggio dei beni dalla sfera d’azione del tradens a quella dell’accipiens determinando a favore di questi una situazione possessoria - tutti quei "fatti" che risultino in concreto idonei a conferire al mutuatario la "disponibilità giuridica" delle cose mutuate, che dovrebbe ritenersi integrata tutte le volte in cui il mutuante "crei un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario", idoneo a fare uscire la somma mutuata dal patrimonio del primo per entrare in quello del secondo, che, conseguentemente, potrà disporne autonomamente e "anche invito mutuante". È quanto dovrebbe accadere, per esempio, nel caso in cui la somma sia accreditata dalla banca mutuante in un conto corrente a favore del mutuatario, giacché, pur rimanendo la proprietà del denaro in capo all’istituto di credito, in tal modo verrebbe pur sempre creato in favore dell’accipiens un "autonomo titolo di disponibilità". Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario; ne consegue che la traditio rei può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario. Di un titolo autonomo addirittura si potrebbe fare a meno quando la somma resti presso il mutuante se nello stesso contratto di mutuo le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni consistenti nell’incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un suo interesse, quale può essere "il pagamento di un precedente debito nei confronti dello stesso mutuante oppure di un terzo". In tal caso, pur non avvenendo né la consegna materiale della somma né la costituzione di un autonomo titolo di disponibilità della stessa a favore del mutuatario, la consegna deve considerarsi come avvenuta - c.d. consegna simbolica - perché le parti, consensualmente, hanno posto in essere un meccanismo giuridico diretto ad evitare, considerandolo attuato, il duplice - inutile - trasferimento della somma mutuata dal mutuante al mutuatario e da costui di nuovo all'altro, con l'incarico di trasferirla secondo le istruzioni. La convenuta destinazione della somma, difatti, presuppone necessariamente che questa sia (fittiziamente) entrata nel patrimonio del mutuatario, che (solo) perciò ha potuto determinarne l'impiego concreto. Diversa è la situazione allorché con il contratto il mutuatario autorizzi il mutuante a trattenere la somma mutuata, senza disporre contestualmente la specifica destinazione della stessa. In tal caso la somma rimane nella disponibilità del mutuante perché la somma stessa né ha ricevuto una specifica convenzionale destinazione né ha costituito oggetto di una specifica regolamentazione, che, innovando il titolo di appartenenza della somma stessa, l'abbia per ciò posta nella - esclusiva: nel senso più sopra chiarito - disponibilità giuridica del mutuatario. Il mutuo si caratterizza come un tipico contratto reale. Il dettato normativo della disposizione in oggetto, ove lo si definisce come "il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili (…)", lascia poco spazio a interpretazioni differenti. Il fatto, poi, che l’art. 1815 c.c., ponendo a carico del mutuatario l’obbligo del pagamento degli interessi, abbia consacrato la naturale onerosità del contratto, dovrebbe indurre ad escludere che la scelta nel senso della realità possa essere riferita soltanto all’ipotesi, per così dire eccezionale, del solo mutuo gratuito. Quanto al fondamento della realità convincente pare l’opinione che, collegata la consegna alla causa, individua nella prima un momento imprescindibile della seconda. Alla base della scelta legislativa sembra collocarsi, in effetti, l’esigenza di meglio realizzare l’interesse del mutuatario ad ottenere l’immediata ed esclusiva disponibilità delle cose mutuate, che la causa del contratto mira - quale prima, anche se non esclusiva, esigenza - a soddisfare. Riconducendo la traditio alla struttura dell’atto, da un lato, si evita all’accipiens di dovere attendere, al fine di conseguire il risultato sperato, l’adempimento dell’obbligo di consegna (come, invece, accadrebbe nell’ipotesi in cui quest’ultima sia considerata non come elemento essenziale e di struttura del contratto reale, ma quale momento esecutivo di un’obbligazione che scaturisce dallo scambio dei consensi, visto, allora, come elemento sufficiente al perfezionamento dell’atto). Dall’altro, si scongiura il rischio di un soddisfacimento incerto dell’interesse di colui che riceve, che sarebbe, invece, inevitabile accogliendo l’alternativa della struttura consensuale del mutuo. Si può ancora aggiungere che l’accennata connessione della consegna con la causa rende possibile l’attuazione immediata di un effetto (trasferimento della proprietà di cose fungibili e generiche; art. 1814 c.c.) che, non rientrando a stretto rigore tra quelli previsti dall’art. 1376 c.c. ove il riferimento è al trasferimento della proprietà di cosa determinata, non potrebbe essere provocato dal solo consenso. È questo un dato che la giurisprudenza sembra trascurare allorché, nel tentativo di adeguare la regola della realità alla prassi del moderno mercato del credito, procede alla creazione di particolari caratteristiche della consegna che dovrebbe qualificare il tipo. In realtà, come è stato da tempo evidenziato, di un "simile adeguamento" non sembra esservi alcun bisogno una volta ammesso, come pare, che le fattispecie sottoposte all’attenzione del giudice, quand’anche non risultino riconducibili a strumenti tipici diversi [quali, per esempio, la novazione (art. 1230 c.c.); la delegazione di pagamento (art. 1269 c.c.); l’apertura di credito (art. 1842 c.c.); ecc.], ben possono essere ritenute produttive di effetti giuridici, se volte al soddisfacimento di interessi meritevoli di tutela (art. 1322 c.c.), attraverso la loro riconduzione alla "chiave, in un certo senso universale, del contratto consensuale atipico".
Demansionamento di un bancario e diritto al danno morale e non biologico Cassazione Civile - Sentenza 12 ottobre 2011, n. 20966 Il dirigente bancario, che è stato demansionato, ha diritto al risarcimento del danno morale anche in assenza di danno biologico. In caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2103 c.c., il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno in base agli elementi di fatto relativi alla durata della qualificazione e ad altre circostanze del caso concreto, potendo procedere ad una autonoma valutazione equitativa del danno, rispetto alla quale non ostano né l'eventuale insuccesso di una c.t.u. disposta alfine di quantificarlo in concreto alla luce di criteri "latu sensu" aggettivi, né l'eventuale inidoneità e/o erroneità dei parametri risarcitori indicati dal danneggiato, dovendosi, per converso, ritenere contraria a diritto un'eventuale decisione di non "liquet", fondata, appunto, sull'asserita inadeguatezza dei criteri indicati dall'attore o sulla pretesa impossibilità di individuarne alcuno, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente acclarato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità di una richiesta risarcitoria relativa ad una certa res lesiva. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il bancario demansionato ottenesse il risarcimento del danno morale e non del danno biologico. Nella disciplina del rapporto di lavoro, ove numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata alla persona del lavoratore con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale (artt. 32 e 37 Cost.), il danno non patrimoniale è configurabile ogni qualvolta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti della persona del lavoratore, concretizzando un "vulnus" ad interessi oggetto di copertura costituzionale; questi ultimi, non essendo regolati "ex ante" da norme di legge, per essere suscettibili di tutela risarcitoria dovranno essere individuati, caso per caso, dal giudice del merito, il quale, senza duplicare il risarcimento (con l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici), dovrà discriminare i meri pregiudizi - concretizzatisi in disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili - dai danni che vanno risarciti, mediante una valutazione supportata da una motivazione congrua, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi giuridici applicabili alla materia, sottratta, come tale, anche quanto alla quantificazione del danno, a qualsiasi censura in sede di legittimità. Nell’ipotesi di controversia in tema di demansionamento, accertato il nesso causale tra la condotta illecita datoriale e lo stato depressivo del lavoratore, la giurisprudenza maggioritaria ha riconosciuto il danno biologico e il danno morale nell'ambito del danno non patrimoniale, applicando correttamente - al di là delle singole espressioni utilizzate - il sistema bipolare introdotto nel sistema ordinamentale in materia risarcitoria e, quindi, fondando la liquidazione dei danni di cui erano risultati provati l'esistenza e il collegamento causale con l'illegittima condotta datoriale. Sul punto, va rilevato che il danno non patrimoniale include tanto il danno biologico che il danno morale e il danno esistenziale. Mentre il danno morale ha natura emotiva e interiore, ed il danno biologico è subordinato alla esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale deve essere inteso come ogni pregiudizio, oggettivamente accertabile, provocato sul fare aredittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Poiché si tratta di un vero danno, e di un vero risarcimento, e non di una sanzione civile, istituto che non ha cittadinanza nel nostro ordinamento, tale danno non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo, e va dimostrato con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni. Trattasi di un tipo di danno di natura strettamente personale, che come tale non può essere ridotto, neppure indirettamente, ad una frazione del danno biologico, ma deve essere valutato equitativamente in riferimento al singolo caso concreto (caratteristiche, durata, gravità conoscibilità all'interno e all'esterno ecc. …).
Modifica unilaterale del tasso: il Tribunale blocca la banca Tribunale di Rimini - Sentenza 22 agosto 2011 Il Tribunale di Rimini inibisce alla banca, con provvedimento d’urgenza, l’applicazione del tasso d’interesse su linea di credito dalla stessa modificato unilateralmente ai sensi dell’art. 118 TUB (c.d. ius variandi) e stabilisce, in applicazione dell’art. 614-bis cod. proc. civ., che per ogni violazione è dovuta al cliente la somma pari alla differenza tra gli interessi calcolati con il tasso nuovo e quelli calcolati con il tasso precedente (in tal modo neutralizzando gli effetti economici di eventuali violazioni dell’inibitoria). Il provvedimento è di rilievo in primo luogo, sul piano del diritto sostanziale, per l’interpretazione del requisito costituito dal "giustificato motivo" della modifica contrattuale, necessario per il corretto esercizio dello ius variandi a seguito della modifiche all’art. 118 TUB introdotte nel 2006. La banca aveva comunicato al cliente la modifica del tasso (incrementato di tre punti percentuali) motivando con l’andamento del rapporto creditizio. In giudizio ha precisato il motivo indicando due circostanze: la mancanza di movimentazione del conto a fronte di un fido concesso per elasticità di cassa; lo squilibrio, a favore del cliente, delle condizioni originarie (fido elevato, senza garanzie corrispondenti, con tasso ridotto). Il Tribunale di Rimini ritiene (richiamando anche un lodo dell’Arbitrato Bancario Finanziario) che il giustificato motivo deve consistere in un "mutamento" delle condizioni esistenti al momento della stipulazione della clausola oggetto di modifica, tale da incidere sulle condizioni presenti in tale momento, che può riguardare sia il cliente sia fattori generali. Al riguardo l’istruttoria ha accertato che, nel momento in cui erano stati concordati il limite di fido ed il tasso vigenti, il conto aveva già manifestato una scarsa movimentazione ed era nota alla banca la situazione finanziaria negativa del cliente. Su tali presupposti l’ordinanza ha giudicato che la modifica unilaterale risulta sostanzialmente determinata da un ripensamento, che non può integrare giustificato motivo di variazione delle condizioni del rapporto; viene incisivamente affermato che la norma prevede uno ius variandi e non uno ius poenitendi. Merita attenzione anche l’ulteriore affermazione, seppure incidentale, secondo cui il motivo indicato nella comunicazione di modifica ex art. 118 TUB deve ritenersi immutabile, tesi che introduce una forte tutela anche di carattere formale. Gli effetti dell’interpretazione, di per sè rigorosa, accolta dal Tribunale, sono amplificati dagli strumenti processuali adottati nel caso di specie (artt. 700 e 614-bis cod. proc. civ.), che hanno consentito, da un lato, di inibire l’aumento del tasso degli interessi, dall’altro di imporre la restituzione al cliente esattamente del surplus incassato per effetto dell’aumento del tasso che, in ipotesi, fosse attuato in violazione dell’inibitoria.
Privacy: è necessario armonizzare la normativa europea per garantire a tutti i cittadini europei la stessa tutela Garante per la protezione dei dati personali - Comunicato 2 novembre 2011 - Il futuro della privacy: i Garanti europei chiedono un diritto uniforme È quanto chiesto dai Garanti europei nella lettera di risposta inviata alla Vice Presidente della Commissione Europea, che aveva invitato le Autorità di protezione dei dati personali europee ad un ulteriore contributo al processo di revisione della direttiva n. 95/46 (secondo cui gli Stati membri devono garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali). In particolare, i Garanti europei riaffermano la necessità di un più alto livello di armonizzazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di giungere ad una uniforme applicazione del diritto alla privacy. Ciò proprio per assicurare maggiore certezza giuridica a chi tratta dati personali e, al tempo stesso, di garantire a tutti i cittadini europei lo stesso grado di tutela, indipendentemente dalla posizione geografica di chi usa i loro dati. Per tale ultimo obiettivo, il Garante della privacy italiano si è espresso a favore della presentazione, da parte della Commissione, di una proposta di regolamento che possa rendere direttamente applicabile dagli Stati membri e in maniera uniforme la nuova disciplina in materia di protezione dati. Il documento sostiene, tra l’altro, la necessità del rafforzamento del ruolo dei Garanti per la protezione dei dati personali, sia attraverso l’istituzione di un segretariato indipendente, che permetta una maggiore capacità di cooperazione e coordinamento in materia di privacy, sia rendendo più vincolanti gli atti adottati dalle stesse Autorità.
Vendite allo scoperto: proroga misure restrittive, obblighi di comunicazione e su tutto il listino divieto di operazioni "nude" Consob - Delibera n. 17992 dell'11 novembre 2011 - Proroga delle misure restrittive in materia di posizioni nette corte su titoli azionari del comparto finanziario Consob - Delibera n. 17993 dell'11 novembre 2011 - Misure restrittive in materia di vendite allo scoperto su titoli azionari e di comunicazione delle posizioni nette corte su titoli azionari La Consob ha deciso di prorogare fino al 15 gennaio 2012 il provvedimento restrittivo in materia di posizioni nette corte sulle azioni del comparto finanziario, adottato il 12 agosto scorso (delibera n. 17902) e poi prorogato fino all'11 novembre (delibera n. 17951). Resta quindi in vigore il divieto di assumere o incrementare le posizioni nette corte sui titoli azionari del settore bancario-assicurativo. Restano altresì in vigore gli obblighi di comunicazione alla Consob delle posizioni ribassiste rilevanti su tutte le società quotate in Italia, introdotti il 10 luglio scorso (delibera n. 17862). Misure analoghe sono in vigore in altri Paesi europei e saranno delineate nel futuro regolamento comunitario in materia di vendite allo scoperto. La Consob ha anche deciso di proibire le vendite allo scoperto "nude", cioè quelle non assistite dalla disponibilità dei titoli al momento dell'ordine. Il nuovo divieto vale per tutte le azioni quotate sui mercati regolamentati italiani indipendentemente da dove sono negoziate. Il provvedimento ha efficacia dalle ore 00.00 del 1° dicembre 2011. Le misure sono state adottate alla luce dell'attuale situazione dei mercati finanziari, caratterizzata da forte volatilità; potranno essere modificate o revocate secondo le condizioni di mercato e, per quanto possibile, in accordo con le altre autorità europee che hanno adottato analoghe misure.
Crac Parmalat - Pena severa per il revisore che diventa complice: conseguenze devastanti sull’economia globale Cassazione Penale - Sentenza 7 giugno-17 ottobre 2011, n. 37370 La "clamorosa disattenzione dei controlli istituzionali" e la "compartecipazione delittuosa" dei manager e del revisore dei conti della Parmalat hanno prodotto il crac del colosso alimentare parmense. La Corte di Cassazione - dopo aver confermato il 20 luglio scorso la condanna dell’ex patron Calisto Tanzi, colpevole di aver frodato investitori e Consob - con la presente decisione si occupa delle responsabilità di due amministratori e del revisore dei conti e conferma anche quelle. Gli ermellini si allineano - salvo una riduzione della pena di tre mesi per estinzione del reato di calunnia a carico di uno dei due manager - alla sentenza della Corte d’Appello di Bologna, bollando i due come gregari di Tanzi in una struttura criminale di cui non solo conoscevano gli obiettivi ma si adoperavano per raggiungerli. Da revisore dei conti a cattivo consigliere - La pena più severa, di sette anni e quattro mesi, c’è stata per il revisore dei conti che avendo eluso le delicate funzioni di controllo ha "assunto un ruolo fondamentale nella genesi del dissesto". Una debacle resa ancora più devastante dalla "clamorosa disattenzione dei controlli istituzionali". Il revisore - afferma la Cassazione - ha dismesso i panni dell’auditor per indossare quelli di un "concorrente esterno" di Tanzi e dell’allora direttore finanziario fungendo da suggeritore delle più accorte strategie fraudolente che sarebbero valse a eludere la verifica dei nuovi controllori, alla scadenza ex lege, del mandato della società di revisione di cui era partner. Un advisor tanto complice e accorto da consigliare di sostituire il vulnerabile, sistema di occultamento delle perdite basato su una società con sede nelle isole Antille con la sofisticata costituzione di una società nelle isole Cayman. Un contenitore che doveva svolgere lo stesso ruolo di discarica delle società antilliane. La Cassazione ritiene che la pena esemplare sia giustificata dal tradimento di un ruolo di garanzia che non è stato assicurato da chi, come il ricorrente, ha cambiato casacca, trasformandosi da arbitro in giocatore in una partita disputata da una squadra che era un’associazione a delinquere. Il pericoloso trasformismo degli operatori di rating - La Suprema Corte non perde l’occasione di trovare nel fenomeno degenerativo delle analogie "con la recente cronaca". Mettendo in guardia ancora una volta dal trasformismo che avrebbe inquinato rilevanti settori dell’economia globale in cui "accreditati operatori di rating, dal cui severo giudizio dipende la credibilità economica di grandi imprese e persino di interi Stati (per la certificata capacità di far fronte agli impegni, cosiddetta solvenza) diventano a un certo punto, consiglieri privilegiati del soggetto da controllare, suggerendo le iniziative strategiche più opportune per mantenere, comunque, un determinato coefficiente di affidabilità tale da consentire, nonostante tutto una rassicurante valutazione. Il controllore si pone dunque dalla stessa parte del soggetto che dovrebbe controllare". Un cambio di campo che se in altri ambiti è censurabile solo dal punto di vista deontologico, in economia - avverte la Cassazione - ha conseguenze devastanti per il tradimento delle aspettative di una platea sconfinata di utenti: dagli investitori istituzionali ai piccoli risparmiatori.
Libretti di deposito cointestati: è appropriazione indebita disporre oltre la quota Cassazione Penale - Sentenza 25 ottobre 2011, n. 38527 La Corte di Cassazione analizza il tema dell’appropriazione indebita di somme prelevate da libretti postali cointestati arrivando ad affermare la configurabilità del reato di appropriazione indebita a carico del coerede, cointestatario con il de cuius di un libretto di deposito bancario, il quale, pur se facoltizzato a compiere operazioni separatamente, disponga in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma in deposito in misura eccedente la propria quota parte. Richiamando i propri precedenti orientamenti, infatti, la Corte ricorda come, nel libretto di deposito cointestato, al pari del conto corrente bancario cointestato a più persone, i rapporti interni tra i correntisti non sono regolati dall’art. 1854 cod. civ., che riguarda i rapporti tra i medesimi e la banca, ma dall’art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale le parti di ciascuno dei debitori e creditori solidali si presumono uguali se non risulta diversamente. Se la solidarietà attiva consente la realizzazione dell’intero credito da parte di un solo creditore (art. 1292 c.c.), tuttavia, ricorda la Cassazione, in base alla disciplina civilistica dell’obbligazione solidale attiva vista nei rapporti interni, le parti di ciascun concreditore solidale si presumono uguali (art. 1298 c.c.) e il concreditore è obbligato a non disporre per sé della parte della somma ad altri spettante, salvo la prova contraria a carico della parte che deduce una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.
In Gazzetta la Legge di Stabilità Legge 12 novembre 2011, n. 183 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2012) Dopo il voto favorevole di entrambi i rami del Parlamento e la firma del presidente della Repubblica, il Ddl Stabilità diventa legge, la n. 183 del 2011. Si riassumo, di seguito, le principali modifiche che hanno attinenza con i temi trattati da Arianna. Imprese, semplificazioni (articolo 14, commi da 8 a 11) Arrivano una serie di norme per la semplificazione anche contabile in favore delle aziende. Intanto si prevede che nel quadro delle disposizioni che riducono gli adempimenti per la costituzione delle società a responsabilità limitata viene introdotta una procedura semplificata di trasferimento di quote delle S.r.l., mediante l'interpretazione autentica delle disposizioni (contenute nell'articolo 36, comma 1-bis, del D.L. n. 112 del 2008, come successivamente modificato) che hanno introdotto modalità semplificate di sottoscrizione e deposito degli atti relativi ai trasferimenti di quote di società a responsabilità limitata. Con la disposizione in esame si precisa che la modalità di trasferimento così richiamata è espressamente in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile, il quale ordinariamente prevede la sottoscrizione autenticata dell'atto di trasferimento, che deve essere depositato entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura del notaio autenticante. Si precisa poi che la firma digitale utilizzata nella procedura "semplificata" è quella disciplinata dall'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale). Ed ancora a partire dal 1° gennaio 2012, si consente alle società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il collegio sindacale di redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Toccherà al Tesoro definire voci e struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato (e le modalità d'attuazione della presente norma). Si autorizzano infine i soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi, ove effettuino operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili, a sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili. Società di capitali (articolo 14, commi da 12 a 15) Le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità all'¿articolo 6 del D.L.gs. n. 231/2001 prevedono che, nelle società di capitali, le funzioni dell'Organismo di vigilanza di cui alla lett. b) del primo comma possano essere svolti: dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza e dal comitato per il controllo della gestione. L’Organismo di vigilanza (Odv), di cui dall’articolo 6, comma 1, lett. b) del D.L.gs. n. 231/2001, riveste un’importanza fondamentale al fine di eliminare la responsabilità amministrativa dell’ente. Secondo l’articolo 6, infatti, i reati commessi dai soggetti di vertice delle società ed enti non sono punibili se: 1) prima della commissione del reato, l’organo dirigente adotta e attua uno o più modelli di organizzazione e gestione atti a prevenire i reati della specie di quello verificatosi 2) viene affidato, ad un organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito: a) di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli b) e curare il loro aggiornamento; 3) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione; 4) l’organismo di vigilanza non ha adeguatamente svolto i propri compiti. Se l’Odv non viene istituito, o non funziona a dovere, l’esimente prevista dall’art. 6 non può dunque operare. La stessa norma, però, al comma 4, prevede che, negli enti di piccole dimensioni, i compiti di tale organismo possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente. L’Organismo in questione svolge pertanto funzioni ben diverse da quelle attribuite al collegio sindacale cui spetta, invece, il controllo sulla legittimità dell’operato della società. Nonostante ciò, la L.12 novembre 2011, n. 183 (c.d Legge di Stabilità per il 2012), ha previsto che nelle società di capitali le funzioni dell’Organismo di vigilanza possono essere svolte dal collegio sindacale o, per quelle che adottano altri sistemi di corporate governance, dal consiglio di sorveglianza e dal comitato per il controllo di gestione. Questa novità deve tuttavia essere messa a sistema con le modifiche apportate dalla stessa Legge alla composizione del collegio sindacale e cioè, in sintesi, con la previsione che detto organo, nelle S.p.A. di minori dimensioni e nelle S.r.l., possa essere costituito da un sindaco unico. Nelle S.p.A. l’organo monocratico è ammissibile se l’ammontare dei ricavi o del patrimonio netto è inferiore a un milione di euro, a condizione, però, che vi sia una specifica previsione statutaria. Nelle S.r.l., invece, l’articolo 2477 del codice civile è stato completamente riscritto, a cominciare dalla rubrica: “Sindaco e revisione legale dei conti”, per finire con il testo della norma in cui tutti i precedenti riferimenti al collegio sindacale sono stati sostituiti con quelli al sindaco unico. Poiché gli interventi in commento sono contenuti nell’articolo 14 della Legge di Stabilità per il 2012, e quindi avrebbero come obiettivo la riduzione degli oneri amministrativi per imprese, viene da domandarsi se sia ammissibile l’attribuzione delle funzioni dell’Organismo di vigilanza al nuovo collegio sindacale monocratico. Un’interpretazione letterale del nuovo comma 4-bis dell’articolo 6 del D.L.gs. n. 231/2001 sembrerebbe escludere tale ipotesi, in quanto la norma si riferisce unicamente al collegio sindacale e non anche al nuovo sindaco unico. Se ne dovrebbe concludere che l’attribuzione al collegio sindacale delle funzioni dell’Organismo di vigilanza potrà aversi solo nei soggetti di maggiori dimensioni che, come tali, non possono ricorrere al sindaco unico. Ma in tal modo, dalla semplificazione in oggetto verrebbero escluse proprio quelle società che, in virtù della minore complessità aziendale, potrebbero trarre vantaggio, in termini di minori costi, da una riduzione degli organi preposti ai controlli. Oltretutto, il dato dimensionale non pare essere poi così determinante nella visione del Legislatore se si considera che, nel caso delle S.r.l., il collegio sindacale sembra del tutto scomparso e che quindi, anche società di rilevanti dimensioni, purché costituite in tale forma, potranno operare sotto il controllo del sindaco unico. La sopravvivenza del collegio sindacale nelle S.r.l. potrebbe, forse, verificarsi nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477 codice civile, che rendono obbligatoria la nomina del sindaco quando: 1) il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni; 2) la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’art. 2435-bis. Ora, poiché il quarto comma del medesimo articolo prevede che le disposizioni in tema di società per azioni debbano applicarsi nei casi appena elencati, se la società dovesse superare anche i limiti dimensionali previsti per le S.p.A. dal nuovo art. 2397, si dovrebbe ritenere che la S.r.l. sia obbligata a nominare il collegio sindacale. Contro tale interpretazione, però, sembrano ostare la rubrica e testo dell’articolo 2477, ove si parla solo di sindaco e mai di collegio sindacale. Alla luce di quanto sopra esposto, le funzioni dell’Organismo di vigilanza potranno essere svolte: 1) Nelle S.p.A. di maggiori dimensioni: a) da un organismo dedicato; b) dal collegio sindacale; 2) nelle S.p.A. di piccole dimensioni: a) da un organismo dedicato; b) dall’organo dirigente; c) dal collegio sindacale, se nominato; 3) Nelle S.r.l.; a) da un organismo dedicato; b) dall’organo dirigente, solo per quelle di piccole dimensioni. L’eliminazione dell’Odv, con attribuzione delle relative funzioni all’organo dirigente o al collegio sindacale, ove consentita, deve comunque essere attentamente valutata tenendo conto: a) della numerosità e complessità dei modelli organizzativi adottati; b) della convenienza ad attribuire dette funzioni a soggetti esterni alla società. In relazione al primo punto, si deve considerare che il continuo ampliamento degli illeciti per i quali le società possono essere chiamate a rispondere ai sensi del D.L.gs. n. 231/2001 (da ultimo sicurezza sul lavoro e antiriciclaggio), può richiedere l’adozione di più di un modello organizzativo, ciascuno dedicato alla prevenzione di una specifica categoria di reati, anche per compensare, in parte, l’elevata discrezionalità riconosciuta ai giudici penali nella valutazione dell’idoneità dei modelli adottati. Sotto il secondo profilo, invece, vale la pena di ricordare l’Ordinanza GIP del Tribunale di Roma del 4 aprile 2003 che ha sottolineato l’auspicabilità di un Organismo di vigilanza composto da soggetti non appartenenti agli organi sociali al fine di assicurarne l’autonomia dei poteri di iniziativa e controllo, giungendo a suggerirne l’individuazione, eventualmente ma non necessariamente, anche in collaboratori esterni. Pertanto, ove si ricerchi la massima compliance con le previsioni del D.L.gs. n. 231/2001, per sfruttare il più possibile le esimenti di cui all’art. 6, rimane consigliabile ricorrere ad un autonomo Organismo di vigilanza.
Antitrust: aggiornate le soglie di fatturato per la notifica preventiva delle operazioni di concentrazione Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Provvedimento n. 22951 del 16 novembre 2011 - Rivalutazione soglie fatturato ex art. 16, comma 1, della legge n. 287/90 L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato che, a decorrere dal 21 novembre 2011, le "soglie" di fatturato oltre le quali diviene obbligatoria la comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione sono pari a 468 milioni di euro per il fatturato realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate all’operazione mentre restano ferme a 47 milioni di euro per l’impresa di cui è prevista l’acquisizione. La rideterminazione del valore delle "soglie" tiene conto della revisione straordinaria attuata dall’Istat delle serie storiche per gli anni 1990-2010 relative ai conti nazionali, pubblicate il 2 novembre 2011 sul proprio sito istituzionale e, come previsto dall’art. 16 della legge n. 287/90, dell’aumento dell’indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo, pari, come risulta dai dati Istat, per il 2010, allo 0,37%.
Banche e c/c: un vademecum per le CTU contabili Tribunale di Teramo - Sentenza 20 giugno 2011 Conto corrente bancario - Rapporto unico ed unitario - Definitiva quantificazione delle contrapposte pretese - Chiusura. Interessi ultra legali - Nullità per mancanza di pattuizione scritta - Comunicazioni di variazione del tasso - Sanatoria - Esclusione. Commissione di massimo scoperto - Elemento retributivo aggiuntivo rispetto agli interessi - Fonte legale - Esclusione - Specifica pattuizione scritta - Necessità. Rapporti bancari - Rinegoziazione - Retroattività - Effetti precedenti alla rinnovazione - Sanatoria - Esclusione. La Sentenza in commento riveste una notevole importanza in quanto affronta, in aggiunta alle note tematiche anatocistiche (interessi usi piazza e capitalizzazione), ulteriori profili giuridici, spesso sottaciuti e comunque fonte d'incertezze in occasione dell'espletamento di CTU contabili. LA SENTENZA IN SINTESI: LE PROBLEMATICHE AFFRONTATE Indebito pagamento alla banca di somme non dovute - violazione artt. 1283, 1284 e 1346 c.c. - obbligo di forma scritta - insufficienza dei criteri per relationem - insufficienza pubblicazione delle condizioni economiche - decorrenza del termine di prescrizione - imprescrittibilità dell’azione di nullità del contratto ex art. 1422 c.c. - illegittimità della CMS e delle valute - violazione Legge n. 108/1996 - applicazione in via sostitutiva art. 1815 c.c. – perdita della remunerazione del capitale - sussistenza - legittimità. I PUNTI DI MAGGIORE INTERESSE PER IL CORRENTISTA 1) Viene innanzi tutto specificato che per i contratti sorti anteriormente alla Legge n. 154/1992 la carenza contrattuale di cui all’art. 7 delle NUB non può essere in alcun modo sanata né con l’invio delle comunicazioni periodiche, né con la pubblicazione dei fogli informativi, in quanto la forma scritta e l’iniziale sottoscrizione avrebbero funzioni genetiche e sostanziali irrinunciabili. 2) Eventuali rinegoziazioni successive non hanno alcuna efficacia retroattiva, con la conseguenza che il contratto originario, sebbene parzialmente nullo, resta efficace sino alla sua rinegoziazione. 3) La sentenza in commento coglie anche il problema delle cd valute, ossia di quel meccanismo utilizzato dalla banca di posticipare gli accrediti e anticipare gli addebiti, creando un ulteriore guadagno la cui quantificazione ed incidenza aumentano esponenzialmente con il numero di operazioni eseguite dalla correntista. L’esperienza delle CTU ha quantificato in una forbice tra il 20 ed il 45% l’incidenza delle valute sull’ammontare dei costi di conto corrente. 4) Infine va segnalato come la Sentenza in parola abbia colto gli effetti civilistici della Legge n. 108/1996 costituiti dalla perdita di qualsiasi remunerazione del capitale ex art. 1815 c.c. allorquando viene rilevato il superamento del tasso soglia. Nota tecnica: per mero errore il giudice ha condannato parte opponente al pagamento della spese. Lo stesso ha prontamente fissato l’udienza del 19/7 per procedere alla conseguente rettifica.
Class action: niente legittimazione processuale multipla Tribunale di Torino - Ordinanza 7 aprile 2011 Azione di classe - Caratteristiche - Natura individuale. Azione di classe - Mandato ad associazioni - Conferimento di legittimazione ulteriore rispetto a quella del componente - Esclusione. Processo civile - Mandato ad agire in giudizio - Legittimazione processuale del mandatario - Potere di disporre del diritto controverso - Necessità. Azione di classe - Spese di pubblicità - Onerosità per il singolo consumatore - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. Azione di classe - Rilevante numero dei componenti della classe - Particolare complessità delle questioni e delle difese - Idoneità del proponente alla tutela degli interessi della classe - Fattispecie. Se il soggetto che attiva l'azione di classe non dimostra la sua adeguatezza anche finanziaria a curare gli interessi della classe, la sua domanda è inammissibile. Inoltre, non è ammissibile una domanda congiunta per far valere un'azione di classe a firma di un singolo consumatore e di un'associazione di consumatori. Ciò in quanto la previsione contenuta nell'articolo 140 bis in base alla quale in giudizio può agire il diretto interessato oppure, un'associazione cui egli dà mandato, deve intendersi "nel senso della possibilità di conferire ad associazioni di consumatori il mandato ad agire per conto del componente della classe, ma non anche di attribuire a tali associazioni una legittimazione ulteriore che consenta di fare loro valere nel medesimo giudizio lo stesso diritto già esercitato dal mandante". Sono questi i due principi centrali dell'ordinanza con la quale il Tribunale di Torino, Prima Sezione Civile ha rigettato la domanda di azione collettiva presentata da un consumatore e dall'associazione ADOC contro la Banca Popolare di Novara per alcune commissioni richieste a suo dire in modo non conforme alle norme vigenti.
Se il promotore scappa, paga il mediatore Cassazione Civile - Sentenza 4 ottobre - 16 novembre 2011, n. 24004 In materia di intermediazione finanziaria sussiste la responsabilità solidale dell’intermediario, in caso di appropriazione indebita da parte del promotore finanziario di somme del cliente, anche se quest’ultimo ha pagato in contanti. Dopo aver sottoscritto alcuni moduli relativi a vari fondi e aver versato un consistente importo a un promotore finanziario di un noto gruppo bancario, un risparmiatore scopre che la Banca non ha mai ricevuto quei soldi: si rivolge, quindi, al Tribunale per ottenere la restituzione della somma versata. La Banca, condannata in primo e secondo grado, propone ricorso per Cassazione. La Cassazione osserva che non è possibile trasformare quelle regole "da obbligo di comportamento del promotore in un onere di diligenza gravante sul risparmiatore, il cui mancato assolvimento si tradurrebbe in un addebito di colpa concorrente". Il divieto di pagare in contanti costituisce un obbligo di comportamento per il promotore ed è teso a responsabilizzare l’intermediario. Se così fosse si finirebbe per stravolgere il senso della normativa stessa, concedendo alla Banca la possibilità di scaricare sul risparmiatore le conseguenze negative derivanti dalla violazione delle regole in esame che, invece, sono finalizzate, come detto, "a responsabilizzare l’intermediario in relazione ai comportamenti, anche illeciti" dei suoi promotori, che egli medesimo sceglie "e della cui opera si avvale per il perseguimento dei suoi interessi imprenditoriali". Sussiste la responsabilità solidale della Banca. Insomma, secondo giurisprudenza ormai pacifica, in caso di appropriazione indebita di somme dei risparmiatori, da parte del promotore finanziario, l’intermediario è responsabile in via solidale anche se i pagamenti sono stati effettuati in contanti.
Lehman Brothers: ultimi orientamenti di merito Tribunale di Bari - Ordinanza 16 settembre 2011 L’ultimo pronunciamento in materia di obbligazioni Lehman Brothers arriva dal Tribunale Bari, dove il Giudice, Dott. Anna de Simone, previa dichiarazione di nullità del contratto quadro, ha condannato la Banca a restituire all’investitore le somme investite in titoli della nota banca americana. Nella specie il Giudice ha ravvisato, in violazione di quanto previsto dagli artt. 23 TUF e 30 Regolamento Consob n. 11522/98 - Regolamento Intermediari (ratione temporis applicabile), il difetto di forma scritta del c.d. master agreement, riconducibile al fatto che lo stesso risultava validamente sottoscritto solo dall’investitore e non anche da un rappresentante della Banca. Dichiarata quindi, per espressa previsione normativa, la nullità del contratto quadro per vizio di forma, ne è conseguita la nullità dell’operazione di investimento in obbligazioni Lehman Brothers da esso regolata.
IFRS 7 - Strumenti finanziari: Informazioni integrative. Le nuove modifiche Regolamento della Commissione 22 novembre 2011, n. 1205 - Che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) n. 1205/2011 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 sui principi contabili internazionali relativamente al principio contabile IFRS 7 (International Financial Reporting Standard 7, Strumenti finanziari: Informazioni integrative - Trasferimenti di attività finanziarie). L’intervento della Commissione fa seguito alle modifiche sull’IFRS 7 pubblicate il 7 ottobre 2010 dall’International Accounting Standards Board (IASB). Tali modifiche mirano a consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare meglio le esposizioni ai rischi connesse con il trasferimento di attività finanziarie e gli effetti di detti rischi sulla posizione finanziaria dell’entità, promuovendo la trasparenza dell’informativa sulle operazioni di trasferimento, in particolare le operazioni che comportano la cartolarizzazione delle attività finanziarie. Le modifiche dovranno essere recepite dalle imprese a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario con inizio successivo al 30 giugno 2011.
Momento consumativo del delitto di usura Cassazione Penale - Sentenza 8 settembre 2011, n. 33331 Precisazioni della Suprema Corte a proposito del momento consumativo del delitto di usura, rilevante anche ai fini del computo del termine di prescrizione. La vicenda processuale al vaglio della Suprema Corte riguardava un imputato, condannato in primo grado per il delitto di usura, per essersi fatto promettere da un imprenditore interessi usurari nel periodo gennaio-dicembre 2001 e ottobre 2007-gennaio 2008. Adita dal ricorso del difensore, la Cassazione ha annullato la sentenza perché ritenuta contraddittoria in relazione al momento consumativo del delitto di usura e al conseguente spirare del termine di prescrizione. La Corte, in primo luogo, nel solco della propria giurisprudenza inaugurata nel 1998, ha affermato che "il reato di usura si configura come reato a schema duplice e, quindi, si perfeziona o con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, non seguita dalla effettiva dazione degli stessi, ovvero, quando questa segua, con l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria". In particolare, l’effettivo pagamento degli interessi usurari, quale adempimento dell’illecita pregressa pattuizione costituisce non un post factum irrilevante, bensì la consumazione sostanziale del delitto, il quale, in questo caso, si atteggia a delitto a consumazione prolungata. Infatti il delitto di usura può presentarsi sotto un duplice schema, che trae origine da un elemento comune, dal quale si dipartono, poi, due possibili fattispecie entrambe costituenti ipotesi di delitto consumato. Elemento comune ai due schemi è l’induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile. Duplice può essere il modo di realizzazione del reato. In un caso, può perfezionarsi con la sola accettazione del sinallagma preordinato all'usura, che già di per sé è reato anche se non è seguito da esecuzione (o inizio di esecuzione) del patto. Nell’altro caso, si realizza con la dazione effettiva degli interessi in esecuzione dell’illecita pattuizione. Questo diverso modo di atteggiarsi del delitto di usura si riflette sul momento di consumazione del delitto, che coincide, nel primo caso, con l’accettazione dell’obbligazione rimasta inadempiuta, nel secondo con il pagamento degli interessi. E l’esatta individuazione della consumazione del reato incide sul dies a quo del termine prescrizionale che decorre nel primo caso dal momento della promessa, nel secondo caso dalla data in cui si è verificato l’ultimo pagamento. Una variante è rappresenta dall’ipotesi in cui, tra le stesse persone, le dazioni di denaro successive alla scadenza delle precedenti non costituiscono l'esecuzione della promessa iniziale, ma del rinnovo del patto usurario con la nuova fissazione del capitale in diverso importo e dei conseguenti interessi: trattandosi della conclusione di patti successivi, si è in presenza di un reato continuato di usura. In tal caso - sebbene la Suprema Corte non l’abbia esplicitato - il termine di prescrizione per il reato continuato non decorre dall’ultimo pagamento, poiché, a seguito della modifica dell’art. 158 c.p., per ogni singola ipotesi di usura decorre un autonomo termine di prescrizione, a far tempo dalla promessa ovvero dalla dazione degli interessi usurari. Nel caso in esame, il giudice aveva fatto decorrere il termine di prescrizione dall’ultima richiesta di restituzione del prestito da parte dell’imputato, elemento questo, che se può gettare luce sulla determinazione del tasso applicato in origine, non è dirimente ai fini di determinare i tempi e le modalità di pattuizione degli interessi usurari. Di qui l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame.
Class action: non azionabile il danno da illecito anteriore all’agosto 2009 Tribunale di Roma - Ordinanza 25 marzo 2011, n. 2784 Tribunale di Roma - Ordinanza 25 marzo 2011, n. 2794 Partenza ad ostacoli per la class action. La data del 15 agosto 2009, che segna l’avvio dell’azione collettiva nel nostro ordinamento, ha imposto uno spartiacque che fa discutere. L’incertezza riguarda tutte quelle situazioni che si posizionano a cavallo dell’entrata in vigore della legge. Per ora, il primo round l’hanno perso i consumatori e l’ha vinto una banca, grazie a due ordinanze del Tribunale di Roma che hanno fatto propria l’interpretazione più rigorosa, quella che nega qualsiasi possibilità di azione nel caso in cui l’illecito si sia consumato prima dell'agosto 2009 anche se poi gli effetti si sono prodotti successivamente. L’inammissibilità ratione temporis Il Tribunale di Roma, con le ordinanze in commento, ha bocciato i ricorsi sollevati dal Codacons, a tutela di alcuni correntisti, contro Unicredit banca. I clienti lamentavano la surrettizia reintroduzione della clausola di massimo scoperto, abolita dalla Legge n. 2/2009, attraverso l’imposizione unilaterale di una serie di nuove commissioni. Da quella "per scoperto di conto" fissata nella misura di due euro per ciascun giorno, e per ogni 1000 euro, per i clienti non affidati. Ad altre spese rubricate: "recupero costi operazione in assenza di provvista", "corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi", e "commissione utilizzi oltre il limite del fido", per i clienti affidati. Senza entrare nel merito delle questioni, i giudici hanno ritenuto che i fatti contestati siano avvenuti prima della data di partenza dell’azione di classe. I ricorrenti hanno comunque 30 giorni, a partire dal 25 marzo scorso, per fare reclamo. I fatti Con una comunicazione ai correntisti dell’8 maggio 2009, Unicredit introduce nel contratto una proposta unilaterale di modifica della clausole negoziali. Le variazioni sono divenute operative il successivo 28 giugno. Ora, siccome la legge n. 99/2009 stabilisce che le disposizioni sulla class action, di modifica dell’art. 140 bis del codice del consumo, "si applicano agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore" della legge, per i giudici l’azione è inammissibile. Infatti, è "fondata su di un asserito illecito derivante da una proposta di modifica unilaterale delle condizioni di contratto anteriore, anche in relazione alla decorrenza dei suoi effetti, alla data del 15 agosto 2009". Il carattere non "permanente" dell’illecito E neppure si può arrivare a conclusioni differenti sostenendo il carattere "permanente" della violazione. Secondo questa tesi, sostenuta dal Codacons, "il perfezionamento dell’illecito extracontrattuale coinciderebbe con il momento in cui si produce il danno anziché con quello in cui si verifica il fatto produttivo del pregiudizio". Al contrario per il Tribunale di Roma, caratteristica peculiare dell’illecito permanente è che "la condotta antigiuridica si ripeta continuamente, rinnovandosi di momento in momento", con una partecipazione attiva e consapevole del soggetto agente (come nel caso di occupazione abusiva di suolo pubblico). E, dunque, l’asserito illecito pur essendo stato perpetrato in un contratto di durata, quale il conto corrente, non rientra in tale ipotesi. Infatti, per i giudici "l’eventuale condotta illecita delle banca è stata posta in essere esclusivamente nel momento in cui la stessa ha dato comunicazione al correntista della propria volontà di modificare unilateralmente determinate condizioni contrattuali". Dopodiché Unicredit non ha posto in essere "nessun altra iniziativa" successiva tale da caratterizzare il suo illecito come permanente. Né può considerarsi tale "il mero incasso delle somme dovute dai clienti" per via delle nuove clausole. Essendo questo soltanto "un effetto consequenziale" della stipulazione delle medesime. La qualificazione per il Tribunale di Roma è dunque quella di "un illecito istantaneo ad effetti permanenti". Il momento del "perfezionamento" Bocciata anche l’ipotesi per cui "perfezionandosi l’illecito aquiliano nel momento del verificarsi del danno e non in quello dell’atto illecito", allora l’azione sarebbe ammissibile in quanto l’illecito cadrebbe dopo l’agosto 2009 coincidendo con il concreto addebito al correntista delle commissioni bancarie. Secondo il Tribunale, infatti, l’illecito sussiste anche se il danno non si è ancora verificato. Essendo "il fulcro dell’illecito" quello in cui "l’agente tiene un comportamento contrario alle norme di diritto, indipendentemente dal verificarsi di un danno". Il pregiudizio invece rileva "al solo fine della nascita del diritto al risarcimento". Insomma esiste una distinzione logica tra illecito e danno per cui il secondo "è superfluo" ai fini del perfezionamento del primo. E quindi, in conclusione, per i giudici "ne consegue che, essendosi il preteso illecito dell’odierna convenuta perfezionato in epoca anteriore al 15 agosto 2009, la domanda proposta dal Codacons deve ritenersi inammissibile ratione temporis". Gli altri profili Il Tribunale di Roma ha anche dichiarato non possibile la riunione delle cause tra soggetti affidati e non, in quanto ai fini della class action l’unificazione "è possibile nella sola ipotesi di assoluta uguaglianza dei tratti oggettivi delle azioni proposte". Tuttavia, la Corte ha ritenuto che vertendo i ricorsi su di una modifica contrattuale riguardante una vasta platea di correntisti, astrattamente avevano le caratteristiche della class action, a nulla ostando "la diversa entità del danno eventualmente subito da ciascun correntista che non influisce sull’omogeneità dei diritti fatti valere". Peraltro la domanda attorea era volta ad ottenere la nullità delle clausole della banca, così configurando una domanda tecnicamente inammissibile nell’azione di classe. Però, secondo i giudici, tale richiesta "costituisce un semplice passaggio prodromico rispetto alla pronuncia giudiziale sulla questione risarcitoria". E, dunque, essendo quello il vero oggetto della domanda la pretesa rimarrebbe azionabile.
Responsabilità dei preposti e/o promotori delle società di intermediazione mobiliare Cassazione Civile - Sentenza 24 marzo 2011, n. 6829 La sentenza in commento offre spunti di riflessione in ordine ad importanti aspetti della responsabilità dei preposti e/o promotori delle società di intermediazione mobiliare. Aspetti, in verità, già in passato oggetto di analisi da parte Suprema Corte, ma sui quali - evidentemente - continua a sollecitarsi un intervento incisivo. I Giudici di Legittimità, tornano, pertanto, ad esaminare la responsabilità solidale di delle S.i.m. per i danni provocati ai terzi dal promotore finanziario "infedele", che abbia agito nell’espletamento delle funzioni affidategli. A tal proposito, la Corte rileva che la disposizione dell'art. 5, comma 4, Legge. n. 1 del 1991, secondo la quale la società di intermediazione mobiliare è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, anche se tali danni siano conseguenti a loro responsabilità accertata in sede penale, richiede un rapporto di "necessaria occasionalità" tra incombenze affidate e fatto del promotore, ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività strumentali all'esercizio delle mansioni/funzioni di cui è investito. I Giudici di Piazza Cavour hanno, quindi, ritenuto irrilevante che il comportamento del promotore esorbitasse dal limite fissato dalla società, essendo sufficiente che la sua condotta fosse stata agevolata - e resa possibile - dal suo inserimento nell'attività della società d'intermediazione mobiliare e si fosse realizzata nell'ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali l'incarico era stato conferito, in maniera tale da far apparire al terzo in buona fede che l'attività posta in essere, per la consumazione dell'illecito, rientrasse nell'incarico affidato.
Modifiche alle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Borsa Italiana S.p.A. - Avviso n. 18727 del 9 novembre 2011 - Modifiche alle Istruzioni al Regolamento dei Mercati - Mercato IDEM: - rettifica dei contratti; - esclusione dalle negoziazioni delle opzioni e dei futures su azioni in vigore dal 1° dicembre 2011 Il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana, nella seduta del 27 maggio 2011, ha approvato le seguenti modifiche alle Istruzioni al Regolamento dei Mercati. La Consob ha comunicato il proprio assenso con lettera del 23 settembre 2011. Tali modifiche sono in vigore a far data dal 1° dicembre 2011. Rettifica dei contratti Gli articoli IA.9.1.9 e IA.9.1.14 delle Istruzioni disciplinano la rettifica dei contratti di opzione su azioni e dei contratti futures su azioni. In particolare le suddette disposizioni prevedono che, in occasione di operazioni straordinarie che interessino l’azione sottostante e in occasione di distribuzione di dividendi straordinari da parte dell’emittente, alcuni elementi del contratto possano essere rettificati (prezzo di esercizio, numero di azioni sottostanti, ecc.). È inoltre specificato che le rettifiche sono volte a contenere gli effetti distorsivi dell’evento e che sono determinate sulla base di regole di equivalenza finanziaria di generale accettazione. Con la presente modifica è espunta dalle Istruzioni la descrizione delle modalità di calcolo e applicazione dei coefficienti di rettifica, e in particolare la formula di calcolo del K applicato in occasione della distribuzione di dividendi straordinari. Esclusione delle negoziazioni dei contratti di opzione e futures su azioni Gli articoli IA.9.1.11 e IA.9.1.16 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati disciplinano l’esclusione dalle negoziazioni per i contratti di opzione su azioni e per i contratti futures su azioni. Alla luce dell’esperienza maturata, al fine di rendere la procedura maggiormente flessibile in termini di tempi di attivazione e di efficacia, si prevede che la procedura di esclusione inizi in qualsiasi giorno di mercato aperto (e non più necessariamente il primo giorno di negoziazione successivo alla scadenza utile) e si prevede altresì che il preavviso di 20 giorni possa essere derogato anche qualora le condizioni di mercato facciano ritenere che si verificheranno condizioni di illiquidità del sottostante.
Polizza Index Linked con sottostante titoli Lehman Brothers e restituzione del capitale a scadenza Tribunale di Prato - Sentenza 20 settembre 2011, n. 970 Con la sentenza in commento, il Tribunale di Prato definisce la corretta interpretazione di alcune clausole contrattuale relative ad una polizza index linked con sottostante titoli Lehman Brothers, arrivando a riconoscere il legittimo affidamento in capo al sottoscrittore della polizza circa l’integrale restituzione a scadenza del capitale investito. Nel farlo, il Tribunale evidenzia come "il tenore letterale dell’art. 2.1 delle note informative e l’intitolazione della polizza come "Progetto Performance 5" con capitale garantito e rendimento annuo variabile portano a sostenere che sia plausibile una diversa interpretazione del contratto, in base alla quale l’elemento di aleatorietà fosse riconducibile esclusivamente alle cedole annuali e non al capitale iniziale, che viene indicato come garantito". Altresì, nella stessa proposta di contratto veniva riportato, quale capitale iniziale, la somma pari a Lire 20.000.000, e, quale capitale minimo garantito alla scadenza, sempre la somma pari a Lire 20.000.000. Per il Tribunale, quindi, il cliente poteva ragionevolmente fare affidamento, al momento della conclusione del contratto, sulla restituzione a scadenza del capitale investito. Questo in applicazione del principio secondo cui chi predispone il contenuto delle condizioni generali del contratto, o la clausola di un contratto proposta ad un consumatore, non può invocare in sede di esecuzione del contratto delle interpretazioni che non fossero ragionevolmente evidenti alla controparte al momento della conclusione del contratto.
Risarcimento per frode informatica (bonifico da conto corrente on line) Tribunale di Palermo - Sentenza 11 giugno 2011, n. 6139 Il Tribunale ha accolto la domanda promossa da due clienti di un istituto di credito con conto corrente con operabilità on line, dal quale era stato effettuato un bonifico non autorizzato. In generale, il Tribunale ha condannato l'istituto a rimborsare i correntisti, non avendo provato la legittimità dell'autorizzazione al bonifico. Il Giudice ha altresì rilevato che il sistema di sicurezza adottato era inadeguato ai migliori standard tecnologici. Di seguito i passaggi più significativi della pronuncia. Va, parimenti, ritenuta applicabile al caso di specie la previsione di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 196/2003, la quale statuisce che chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile. Invero, la società convenuta non impedendo a terzi di introdursi illecitamente nel sistema ha cagionato un danno ai propri risparmiatori, quale titolare del trattamento dei dati personali. Ed ancora l'art. 31 del D.Lgs. n. 196/2003 impone che i dati personali oggetto di trattamento siano custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In applicazione dei predetti principi, l'istituto avrebbe dovuto adottare tutte le misure di sicurezza, tecnicamente idonee e conosciute in base al progresso tecnico, a prevenire danni, come quelli verificatisi in capo agli attori, non essendo sufficiente la non violazione di nonne di legge, posto che la diligenza richiesta deve essere valutata con maggior rigore, atteso che la prestazione inerisce all'esercizio di un'attività professionale. Nel caso in esame, nessuna prova è stata fornita ed il sistema adottato dalla convenuta appare inadeguato se raffrontato con quello adoperato da altri operatori, cui successivamente la stessa società convenuta si è conformata. Alla luce delle pregresse argomentazioni le domande formulate dagli attori vanno accolte con la consequenziale condanna al pagamento della somma di euro 5.500,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, commisurandoli alla somma medesima rivalutata di anno in anno, sino all'effettivo soddisfo.
ISVAP: nuovo regime per le polizze legate ai mutui ISVAP - Provvedimento 6 dicembre 2011, n. 2946 - Disposizioni in tema di conflitto di interesse degli intermediari assicurativi - Modifiche al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 L’ISVAP ha emanato la nuova disciplina delle polizze legate ai mutui. La norma regolamentare che viene introdotta con il Provvedimento in commento stabilisce che gli intermediari assicurativi, ivi incluse le banche e altri intermediari finanziari, non possono ricoprire simultaneamente il ruolo di distributori di polizze e di beneficiari (o vincolatari) delle stesse. Si è posto fine in tal modo a un conflitto d’interesse penalizzante per i consumatori. La disposizione, che entrerà in vigore il 2 aprile 2012 in modo da offrire agli operatori un congruo periodo di adeguamento, è stata adottata al termine di un processo di pubblica consultazione che ha interessato, oltre al mercato, le principali Associazioni dei Consumatori che hanno condiviso l’impostazione del provvedimento. L’intervento regolamentare trae origine dalla rilevazione di prassi di mercato pregiudizievoli per i consumatori nell’offerta di polizze in cui gli intermediari assumono anche la veste di beneficiari (o vincolatari), in un mercato - quello delle polizze connesse a mutui e prestiti da parte di banche e intermediari finanziari - che ha raccolto 2,4 miliardi di euro nel 2010. Già nel 2009 l’ISVAP aveva effettuato una prima indagine sulla distribuzione delle polizze assicurative abbinate a mutui e prestiti personali, rilevando che: 1) le polizze abbinate a mutui e prestiti, sebbene non obbligatorie, sono di fatto imposte dalla banca e dagli intermediari finanziari al cliente quale condizione per accedere al mutuo o al prestito; 2) le polizze sono vendute quasi esclusivamente in forma di premio unico, da pagare anticipatamente all’atto dell’accensione del mutuo o prestito, spesso con aggiunta del premio all’importo finanziato; 3) la banca (o l’intermediario finanziario) richiede al cliente di essere designata come beneficiaria o vincolataria delle prestazioni offerte dalla polizza allo scopo quasi esclusivo di soddisfare propri interessi (protezione della posizione creditoria, riduzione del capitale di vigilanza, immediatezza della riscossione in caso di sinistro); 4) la banca (o l’intermediario finanziario) ottiene il soddisfacimento di tali interessi facendo gravare il costo della polizza sul cliente e richiedendo l’applicazione di provvigioni esorbitanti; 5) a causa di tali politiche di prezzo, le polizze in abbinamento a mutui o prestiti presentano aliquote provvigionali medie più elevate (44% con punte del 79%) rispetto a quelle distribuite dagli agenti (20%). Ad esito dell’indagine l’Autorità, dopo aver sollecitato, senza esiti significativi, le principali associazioni di categoria ad intervenire sui propri aderenti allo scopo di creare le condizioni per introdurre maggiore concorrenza e ridurre i livelli provvigionali, era intervenuta con un primo Regolamento (n. 35), poi parzialmente annullato dal TAR del Lazio (sentenza 27 ottobre 2010, n. 33032) per vizi procedurali. Nell’ambito della seconda pubblica consultazione, l’ISVAP, nell’aprile 2011, ha effettuato una nuova indagine conoscitiva sulle polizze abbinate a mutui e finanziamenti che non ha evidenziato modifiche nelle pratiche di vendita, continuandosi a registrare l’applicazione di livelli provvigionali molto elevati, con punte dell’80% dei premi. A mero titolo di esempio, sono risultati casi in cui ad un cliente di 40 anni per un’assicurazione temporanea per il caso di morte a copertura di un mutuo ventennale di 200.000 euro è stato chiesto un premio in unica soluzione di 9.636 euro, di cui 3.854 euro per la copertura tecnica del rischio e 5.782 euro per costi complessivi, di cui 5.011 a titolo di provvigione per l’attività di intermediazione (ossia il 52% del premio complessivo).
Crisi bancarie: codice deontologico per gli organi delle procedure Banca d'Italia - Codice deontologico per i componenti degli organi delle procedure di gestione delle crisi (gestione provvisoria, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa) delle banche e degli altri intermediari sottoposti a vigilanza La Banca d’Italia ha pubblicato il "Codice deontologico per i componenti degli organi delle procedure di gestione delle crisi delle banche e degli altri intermediari sottoposti a vigilanza". In particolare, il Codice individua valori e principi fondamentali e stabilisce regole deontologiche per i componenti degli organi delle procedure di gestione delle crisi (gestione provvisoria, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa) delle banche e degli altri intermediari sottoposti a vigilanza. Il Codice evidenzia l’obbligo per i componenti degli organi straordinari di comportarsi con dignità, lealtà e correttezza, svolgendo le proprie funzioni nel rispettano dei principi di indipendenza, imparzialità, discrezione e disinteresse personale. Obbiettivo finale è la salvaguardia e la promozione della reputazione della vigilanza bancaria e finanziaria e dei sistemi di tutela dei depositanti e degli investitori e di risoluzione delle crisi, nonchè la fiducia dell’opinione pubblica nei loro confronti.
Best price rule: ultimi orientamenti Consob in materia di OPS su titoli obbligazionari Consob - Comunicazione n. DCG/CLE/11094379 del 23 novembre 2011 - Richiesta di parere in merito all’applicabilità dell’articolo 42 del Regolamento Emittenti (best price rule) ad un’offerta pubblica di scambio su titoli obbligazionari Con la Comunicazione in commento, la Consob ha fornito il proprio indirizzo interpretativo in ordine all’applicabilità dell’articolo 42 del Regolamento Emittenti (best price rule) ad un’offerta pubblica di scambio su titoli obbligazionari. La c.d. best price rule, prevista dal suddetto articolo 42, richiede, in caso di acquisti effettuati dall’offerente nel corso dell’offerta e nei sei mesi successivi alla data di pagamento a prezzi superiori al corrispettivo dell’offerta, di adeguare quest’ultimo a tale prezzo più alto. Nel caso esaminato, la Commissione ha escluso l’applicabilità della cd. best price rule per due motivi. In primo luogo, la Consob ha evidenziato come l’esistenza di un impegno al riacquisto assunto dall’offerente risultasse prevista dagli stessi regolamenti dei prestiti obbligazionari i cui titoli costituivano oggetto dell’offerta e, per tale motivo, rappresentasse una caratteristica intrinseca originariamente connaturata alle emissioni nell’ambito delle quali tale impegno era stato assunto. In secondo luogo, perché non si sarebbe trattato di acquisti suscettibili di minare in alcun modo la parità di trattamento dei portatori dei titoli - principio alla cui tutela è preordinata la previsione di cui all’articolo 42 del Regolamento Emittenti - posto che chiunque tra costoro era messo in condizioni di fruire della relativa facoltà.
Mancato blocco della carta: la banca risponde dei prelievi illeciti Giudice di Pace di Caserta - Sentenza 3 ottobre 2011 Con la sentenza in commento, il Giudice di Pace di Caserta affronta il tema della responsabilità della banca per mancato blocco di una carta postamat. Nel caso di specie, i clienti, accortisi di aver smarrito la carta, telefonavano prontamente al numero verde indicato dalla banca, ricevendo conferma dell’avvenuto blocco della stessa. Pur tuttavia, con la stessa carta, venivano effettuati, successivamente alla richiesta di blocco, alcuni prelievi illeciti da parte di soggetti terzi. Intimata del risarcimento dei danni patiti dai proprio clienti, la banca eccepiva il fatto che gli stessi avrebbero dovuto telefonare non al numero contattato, utilizzabile solo per il blocco delle carte post pay, ma ad altro numero dedicato alle carte pastamat. Il Giudice, rigettando l’eccezione sul presupposto che fosse onere della stessa banca indicare l’esatto numero verde da utilizzare per il blocco della carta, afferma la responsabilità della stessa banca ex art. 1710, comma 1, c.c. per la mancata esecuzione delle istruzioni da parte del cliente mandante in ordine al blocco della carta. Tale principio, prosegue il Giudice, non viene meno nell’ipotesi in cui la banca si serva di soggetti terzi per tali operazioni, posto che, nei confronti del cliente, risponde ex art. 1228 c.c. del cattivo operato di detti terzi.
Pubblicata in Gazzetta la manovra "salva Italia" Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici La manovra economica varata dal Governo Monti è approdata nella Gazzetta ufficiale. Si tratta del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", provvedimento già pienamente operativo. La pubblicazione è avvenuta nella G.U. n. 284 del 6 dicembre, supplemento ordinario n. 251. Di seguito vengono illustrate alcune delle principali disposizioni contenute nel Decreto che hanno attinenza all’oggetto della banca dati. Garanzie di Stato per aiutare le banche (art. 8) Arrivano, con il Decreto "salva Italia" anche le misure che danno attuazione al pacchetto banche definito dai Capi di Stato e di Governo nel Consiglio Europeo del 26 ottobre scorso per irrobustire le aziende di credito di fronte alla crisi finanziaria in corso. Sotto la voce "Misure per la stabilità del sistema creditizio", il Ministero dell'Economia viene autorizzato, fino al 30 giugno 2012, a concedere la garanzia dello stato sulle passività delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino a 5 anni o, a partire dal 1° gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite previste dall'articolo 7-bis della Legge n. 130 del 1999 e di emissione successiva alla data del Decreto. Le nuove garanzie che le banche potranno acquistare dallo Stato sono finalizzate a contenere i problemi di funding delle aziende di credito, con ciò evitando che si inaridiscano i finanziamenti di medio e lungo termine. La logica del provvedimento è quella delle regole definite a livello comunitario, che poggiavano su tre pilastri, cioè la ricapitalizzazione delle aziende di credito, il potenziamento del fondo di stabilità Efsf, le garanzie pubbliche che, in un primo momento, si pensava di realizzare, secondo uno schema mutualistico a livello europeo e che invece, in base alla dichiarazione Ue approvata il 26 ottobre si è deciso che debbano essere offerte a livello nazionale. L'ammontare delle garanzie dello Stato che ciascuna banca può acquistare presso il Tesoro è comunque limitato a "quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio lungo termine per le banche beneficiarie" e verrà attentamente monitorato dalla Banca d'Italia, chiamata dalla legge a verificare l'adeguatezza dei livelli patrimoniali reddituali e di merito di credito di quanti vorranno avvalersi di questo strumento.
Quanto al costo di queste operazioni, al tasso praticato dalla Bce le banche dovranno sommare quell'1% che è grosso modo il costo della garanzia pubblica. Ai fini dell'ammissione alle operazioni di acquisto della garanzia la Banca d'Italia valuterà in ogni caso l'adeguatezza patrimoniale delle aziende di credito in base a due criteri: il primo è che i coefficienti patrimoniali alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza non siano inferiori a quelli obbligatori; il secondo è che la capacità reddituale della banca dovrà essere adeguata a fare fronte agli oneri delle passività garantite dallo Stato. Il provvedimento tutela inoltre le banche dal rischio che l'accesso alle garanzie pubbliche comporti un effetto stigma (problema che era aleggiato ai tempi dei Tremonti bond) perché stabilisce che le modalità dell'istruttoria e delle comunicazioni del Tesoro a Bankitalia e al richiedente siano rapide e riservate. Un altro backstop previsto dal decreto, che anche in questo segue letteralmente lo schema europeo, è che il Tesoro possa rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati da Bankitalia a banche italiane e a succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità. IN SINTESI Le garanzie Lo Stato italiano potrà garantire le passività delle banche italiane e le loro obbligazioni, dopo una valutazione da parte della Banca d'Italia che stabilirà "l'adeguatezza patrimoniale della banca richiedente". Le passività Le garanzie dello Stato concesse alle banche italiane fino al 30 giugno 2012 riguardano le passività con scadenza da 3 mesi a 5 anni oppure, dal 1° gennaio 2012, a 7 anni per le obbligazioni bancarie garantite. Le concessioni La garanzia dello Stato è incondizionata e irrevocabile. L'ammontare delle garanzie è limitata a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie. Le garanzie escluse Vengono esclusi da tali garanzie quegli strumenti finanziari già computabili nel patrimonio di vigilanza. I titoli devono essere emessi dopo l'entrata in vigore del decreto e non essere titoli strutturati. Le commissioni Le commissioni applicate per le banche saranno in media dell'1 per cento a cui si aggiunge una fee basata sul rischio che tenga conto dei Cds senior a 5 anni relativi alla capogruppo. Scende a 1.000 euro il limite per l’uso del contante nelle transazioni (art. 12) L’art. 12 del Decreto "salva Italia" provvede a fissare nuove norme per l’uso del denaro contante. La normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 ha previsto specifiche limitazioni all’uso dei contanti, accompagnate da una serie di sanzioni destinate a colpire i soggetti che le avessero violate o tentato di aggirarle. Ciò allo scopo di contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro costituente il frutto o il provento di reati e il perpetrarsi dell’oppressivo fenomeno dell’evasione fiscale. La limitazione all’uso del contante si traduce, infatti, nella tracciabilità dei pagamenti mediante una diffusa canalizzazione dei flussi finanziari verso gli archivi contabili degli enti creditizi e finanziari i cui dati ed informazioni sono facilmente reperibili in caso di indagini. Pertanto, con il citato D.Lgs. n. 231/2007 è divenuto operativo il divieto di pagare in contanti o con titoli al portatore quando l’importo fosse pari o superiore a 5.000 euro (in precedenza il limite era di 12.500 euro). Successivamente, il D.L. n. 112/2008, (convertito in L. n. 133/2008), ha riportato il limite delle somme liberamente trasferibili al di sotto dei 12.500 euro. Ancora, al fine di adeguare le disposizioni nazionali a quelle comunitarie in materia di antiriciclaggio, il D.L. n. 78/2010 (convertito in L. n. 122/2010) ha nuovamente adeguato le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore dall’importo di euro 12.500 a quello di euro 5.000. In tempi più recenti D.L. n. 138/2011 (convertito in L. n. 148/2011) ha ulteriormente ribassato alla cifra di 2.500 euro la soglia al di sotto della quale è possibile, senza alcuna limitazione, trasferire delle somme in contanti, emettere degli assegni trasferibili e detenere libretti al portatore. Da ultimo, al fine di rendere sempre più limitata la possibilità del ricorso a strumenti di pagamento costituenti possibile fonte di evasione (consentendo la gestione del "nero" di imprese individuali e società) il decreto legge varato dal Governo per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici ha fissato in 1.000 euro la soglia al di sopra della quale non si potranno effettuare i pagamenti in contanti. Si tratta di una misura imposta dalla necessità di reperire risorse economiche importanti alle casse dello Stato per far fronte alla grave situazione di crisi nazionale e alla situazione economica congiunturale di questi ultimi tempi. In coerenza con l’intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all’evasione, l’art. 12 del citato decreto legge prevede altresì che gli stipendi, le pensioni e "i compensi comunque corrisposti dalla Pubblica Amministrazione centrale e locale e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a cinquecento euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante". È fatto obbligo, infatti, alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull’uso di supporto cartaceo e di incrementare l’utilizzo di strumenti telematici di pagamento, ivi comprese le carte di pagamento prepagate. La efficienza delle disposte misure sulla tracciabilità, volte a ridurre l’utilizzo del denaro contante come strumento per combattere l’evasione fiscale, richiede, infine, la previsione, accanto ad esse, di una riduzione dei costi delle transazioni e della concessione agevolata dei POS agli esercizi commerciali. Nella prima direzione, la norma de qua affida all’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e alla associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale la definizione, entro tre mesi dall’entrata in vigore del nuovo provvedimento, delle regole generali per assicurare una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento. Ridotto il numero dei componenti delle Autorità indipendenti (art. 23) Il Decreto è intervenuto anche sui costi di funzionamento delle Autorità amministrative indipendenti, così diminuendone il numero dei componenti, che passa da 50 a 28. In particolare, ridotto il numero dei componenti: a) del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) da 8 a 4, escluso il Presidente; b) dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) da 7 a 3, compreso il Presidente; c) dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas da 5 a 3, compreso il Presidente; d) dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) da 5 a 3, compreso il Presidente; e) della Commissione nazionale per la società e la borsa (Consob) da 5 a 3, compreso il Presidente; f) del Consiglio dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) da 6 a 3, compreso il Presidente; g) della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione (Covip) da 5 a 3, compreso il Presidente; h) della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche da 5 a 3, compreso il Presidente; i) della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali da nove a cinque, compreso il Presidente. Limiti vengono posti anche ai programmi di assunzione. Pertanto, per gli anni 2012 e 2013, le Autorità indipendenti possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite del 20% delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 20% delle unità cessate nell’anno precedente. Tale facoltà di assunzione aumenta nella misura del 50% per l’anno 2014 e del 100% a decorrere dall’anno 2015. I risparmi derivanti da tali tagli saranno versati per gli anni 2012, 2013 e 2014, ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. Prescrizione anticipata delle lire in circolazione (art. 26) Finisce l’era della lira. Non sarà più possibile cambiarle in euro. La manovra stabilisce la prescrizione anticipata delle lire in circolazione. Le banconote e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell’Erario con decorrenza immediata per essere riassegnate al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. Per chi possiede ancora monete o banconote in lire una fregatura, per lo Stato un bel guadagno. Infatti, secondo gli ultimi dati, aggiornati a fine agosto, ci sono ancora 300 milioni di banconote in circolazione equivalenti a ben 2.500 miliardi di lire. Cioè, circa 1 miliardo e 300 milioni di euro. Fra tutti i tagli di banconote in lire sono decisamente al primo posto quelle da mille con 196,2 milioni di pezzi equivalenti a ben 196 miliardi di lire, seguite dai circa 12 milioni di pezzi dei biglietti da 100 mila per un totale di 1.190 miliardi di lire. Se da oggi qualcuno ne trova qualcuna in un vecchio baule o nel cappotto della nonna non può cambiarle più. Potenziamento dell'Antitrust (art. 35) L'art. 35 del Decreto è dedicato al "Potenziamento dell’Antitrust". Nuovi spazi si aprono, dunque, alla tutela della concorrenza poichè l'Antitrust potrà ora essere il destinatario UTILE di una enormità di segnalazioni da parte dei singoli soggetti, fino ad oggi privi di un "tutore istituzionale" di prim'ordine (quale certamente sarà l'Antitrust, col supporto tecnico, inoltre, dell'Avvocatura dello Stato), dotato di legittimazione processuale ad agire in giudizio "contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato". Limitazioni delle cariche di banchieri e imprenditori (art. 36) La norma è potenzialmente dirompente. Da ieri, infatti, banche e assicurazioni hanno messo al lavoro i loro esperti legali per cercare di capire meglio la portata della novità. L'articolo 36 della manovra impone il divieto "ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti". Che cosa si intenda per concorrenti lo spiega lo stesso articolo 36 al secondo comma: lo sono "le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non ci sono rapporti di controllo ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n.287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici". Nessun effetto pare invece esserci sulle partecipazioni incrociate in consigli di società controllate o di diverso settore. Quello delle partecipazioni incrociate, o all'anglosassone "interlocking dìrectorshìps", è un tema caro da anni sia all'inquilino di Palazzo Chigi sia al nuovo Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Antonio Catrìealà, sbarcato in quella posizione direttamente dalla guida dell'Antitrust. Proprio sotto Catricalà, nel gennaio 2010 l'Autorità aveva effettuato un'indagine conoscitiva sulla corporate governance delle società finanziarie italiane che evidenziava "soggetti con incarichi concorrenti"nell'80% dei gruppi esaminati. Poi, dopo che le esortazioni non erano servite a nulla, l'Antitrust aveva chiesto una legge apposita. Non stupisce che abbia trovato grande attenzione da Monti: il nuovo premier, già nel 2000 quando era Commissario europeo alla Concorrenza mise tra le condizioni per il via libera all'acquisizione dell'Ina da parte di Generali proprio l'impegno a non avere incroci di cariche tra le due compagnie. Un impegno che adesso arriva per tutte le società del settore finanziario. Cade la privacy per le società (art. 40) Il Decreto sancisce di fatto la definitiva sottrazione delle società, enti ed associazioni dall’ambito di applicazione del Codice Privacy. Nascosta, infatti, tra le pieghe del Decreto "salva Italia" c’è una piccola disposizione che, di fatto, sancisce la definitiva ed integrale - o quasi - sottrazione delle società, enti ed associazioni dall’ambito di applicazione del Codice Privacy e, dunque, dalla relativa disciplina. L’art. 40 del Decreto, infatti, ridelinea i confini delle definizioni di "dato personale" e di "interessato" contenute nel Codice Privacy stabilendo che non sono dati personali quelli di "persone giuridiche, enti ed associazioni" e che questi ultimi non vanno considerati quali "interessati" ai fini dell’applicazione del Codice. Tutte le altre modifiche apportate al Codice della Privacy, riflettono, sostanzialmente, questo cambiamento. È giallo - probabilmente a causa di una svista nella redazione del provvedimento - sulla sorte della disciplina del telemarketing in relazione a società, enti ed associazioni. Il Decreto "salva-Italia", infatti, non è intervenuto sulla definizione di "abbonato" con la conseguenza che "persone giuridiche, enti ed associazioni" continuano a dover essere considerati abbonati. Un’interpretazione rigorosa e letterale delle norme, pertanto, potrebbe portare alla conclusione che società, enti ed associazioni che hanno, ormai, perduto ogni tutela, sotto il profilo della privacy, in relazione ai propri dati, conservano, ancora, intatti i loro diritti quando si tratti di telemarketing. Ai sensi dell’art. 130 del Codice della Privacy, in materia di "comunicazioni indesiderate", tuttavia, le società, gli enti e le associazioni possono, certamente, già da oggi essere destinatari di comunicazioni effettuate attraverso "l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore", giacché non possono più considerarsi tra i soggetti "interessati" che, a norma di tale disposizione possono prestare o non prestare il consenso al trattamento. Muovendo da tale presupposto, sembra difficile sostenere - come pure l’interpretazione letterale suggerirebbe - che società, enti ed associazioni, continuino a beneficiare della tutela loro, originariamente, riconosciuta con la disciplina del telemarketing. Questa volta, dunque - dopo tante semplificazioni incomplete e imperfette - si cambia davvero: niente privacy per le persone giuridiche. Sarà il tempo a dire se, questa scelta - che, peraltro, ci allinea al quadro normativo europeo dove le persone giuridiche sono, da tempo, sottratte all’ambito di applicazione della disciplina sulla privacy - premierà o meno il nostro Paese.
Garanzie di Stato sulle passività delle banche italiane: le precisazioni della Banca d’Italia Banca d'Italia - Comunicazione 12 dicembre 2011 - Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201: garanzia di Stato sulle passività delle banche italiane Con la comunicazione in commento, la Banca d’Italia ha fatto il punto sul regime relativo alle garanzie di Stato sulle passività delle banche italiane di cui all’art. 8 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Decreto salva Italia). In particolare, oltre a descrivere il suddetto regime normativo, la Banca d’Italia ha evidenziato il fatto che, in base alle previsioni del D.L., l’ammontare delle garanzie concesse deve ritenersi limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine degli intermediari. In tal senso, il ricorso agli interventi di garanzia obbliga a svolgere l’attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico. Per quanto attiene le richieste di garanzia, Banca d’Italia precisa che, ferme restando le competenze interne in ordine all’approvazione di tali richieste, il modello di domanda va trasmesso con lettera a firma del Direttore Generale o dell’Amministratore delegato della banca o, nel caso di gruppi bancari, della capogruppo. Nella richiesta devono essere sinteticamente riepilogate le motivazioni della richiesta di ammissione alla garanzia e gli utilizzi cui si intendono destinare i fondi che potranno rendersi disponibili per effetto della garanzia medesima. La richiesta deve essere preannunciata, per le vie brevi, alla struttura della Banca d’Italia competente per la vigilanza sulla banca o sul gruppo bancario, al fine di concordare modalità di trasmissione idonee ad assicurare la rapidità e riservatezza della comunicazione secondo quanto previsto dal comma 21 dell’articolo 8 del Decreto-Legge.
Dal 2012 il saggio di interesse legale sale al 2,5% Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 12 dicembre 2011 - Modifica del saggio di interesse legale Il decreto in commento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 dello scorso 15 dicembre, disciplina l'aumento di un punto percentuale del tasso degli interessi legali a seguito della crescita dell'inflazione e del consequenziale aumento dei tassi di interessi correnti sul mercato finanziario. L'articolo 1 del decreto cita testualmente: "la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata al 2,5% in ragione d'anno,con decorrenza dal 1° gennaio 2012". L'articolo 1284 del codice civile stabilisce proprio che il tasso degli interessi legali è determinato con decreto ministeriale in base al rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. L'incremento del saggio di interesse avrà delle ripercussioni dirette soprattutto sui crediti liquidi ed esigibili; sugli interessi "compensativi" (quelli cioè che spettano al venditore); sugli interessi "moratori", che dopo la costituzione in mora del debitore sono dovuti, dal giorno della mora, nella misura legale, anche se prima non erano dovuti e non c'è stato alcun danno per il creditore; infine, sui ravvedimenti fiscali, per i quali è previsto che il pagamento della sanzione ridotta deve avvenire contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo oltre che al pagamento degli interessi moratori calcolati tenendo conto del saggio di interesse legale.
Arbitro Bancario Finanziario: in Gazzetta Ufficiale le modifiche di BankItalia Banca d'Italia - Disposizioni 12 dicembre 2011 - Revisione delle disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il comunicato della Banca d’Italia recante "Revisione delle disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari". L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione delle liti tra i clienti e le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari. È detto "stragiudiziale" perché offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse e anche molto lunghe. L'ABF è un organismo indipendente e imparziale che decide in pochi mesi chi ha ragione e chi ha torto. Le disposizioni sostituiscono integralmente quelle emanate con il provvedimento del 18 giugno 2009, recante "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari". Le modifiche decorrono dal 1° gennaio 2012, ad eccezione della previsione secondo cui "non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009" (Sez. I, par. 4), che decorrerà dal 1° luglio 2012. La revisione della disciplina dell’ABF risponde a una duplice finalità: 1) apporta alle Disposizioni gli adeguamenti necessari per tener conto delle innovazioni introdotte dalla c.d. "legge sulla mediazione" (d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, recante "Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali"): la legge, entrata in vigore il 21 marzo 2011, ha previsto che per poter sottoporre all’autorità giudiziaria una controversia in materia di servizi bancari e finanziari disciplinati dal Testo Unico Bancario sia necessario aver prima esperito il procedimento di mediazione disciplinato dalla stessa legge o, in alternativa, aver presentato un ricorso all’ABF. 2) introduce alcune innovazioni per recepire esigenze emerse nella prima fase applicativa dell’ABF, che riguardano principalmente il funzionamento dei collegi, le procedure di ricorso e la fase successiva alla decisione. MODIFICHE CONNESSE AL D.LGS. N. 28/2010 I principali interventi sono diretti a chiarire i rapporti tra l’eventuale giudizio civile e il ricorso all’ABF, nonché tra questo e le altre procedure stragiudiziali che le parti possono scegliere per adempiere alla condizione di procedibilità. Rapporti con il processo civile Le Disposizioni prevedono il divieto di proporre il ricorso all’ABF quando la controversia è già stata sottoposta all’autorità giudiziaria. Deve tenersi ora conto della circostanza che, ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, se il giudice rileva entro la prima udienza che l’azione è stata proposta senza esperire la condizione di procedibilità, fissa alle parti un termine per avviare o completare la procedura stragiudiziale. Le Disposizioni vengono quindi modificate per rendere possibile il ricorso all’ABF entro la scadenza di questo termine eventualmente fissato dal giudice, anche se è stata già proposta la domanda in giudizio; in questo caso non è necessario presentare un reclamo preventivo all’intermediario, ma restano comunque fermi i limiti alla cognizione dell’Arbitro definiti dalle Disposizioni. Viene inoltre precisato che il ricorso all’Arbitro non è consentito quando sia pendente un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione, compresa l’eventuale fase di opposizione: appare, in particolare, opportuno evitare possibili interferenze tra la decisione dell’ABF e l’opposizione a decreto ingiuntivo, che conduce a un provvedimento del giudice sul merito, sia pure adottato all’esito di una cognizione sommaria. Viene infine eliminata la previsione dell’estinzione del procedimento dinanzi all’ABF nel caso in cui sia nel frattempo instaurato un giudizio. Rapporti con altre procedure di conciliazione o mediazione Il d.lgs. n. 28/2010 prevede un criterio di soluzione dei conflitti tra più domande di mediazione fondato sul c.d. "principio di prevenzione", in forza del quale la mediazione si svolge davanti all’organismo adito per primo. Un’eventuale estensione di questo principio anche al procedimento ABF - che può essere attivato solo dal cliente, diversamente dalla procedura di mediazione attivabile anche dall’intermediario - comprometterebbe significativamente il diritto irrinunciabile del cliente stesso a chiedere una pronuncia dell’Arbitro nel caso in cui l’intermediario lo preceda nella scelta della procedura stragiudiziale. In considerazione di ciò, le disposizioni che prevedono l’improponibilità del ricorso all’ABF qualora sia già pendente un tentativo di conciliazione o di mediazione e l’interruzione del procedimento dinanzi all’Arbitro qualora la conciliazione o la mediazione vengano avviate in un momento successivo sono state circoscritte ai soli casi in cui la procedura conciliativa sia stata promossa dal cliente o questi vi abbia aderito. Termini del reclamo preventivo all’intermediario e del ricorso In relazione all’obbligatorietà della procedura stragiudiziale come condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, viene consentito al cliente - nel caso in cui il reclamo preventivo all’intermediario sia stato proposto oltre i 12 mesi precedenti - di rinnovare il reclamo, in modo da poter poi fare ricorso all’ABF; per le stesse ragioni, viene eliminato il termine massimo di 6 mesi dal fallimento del tentativo di conciliazione per proporre il ricorso all’Arbitro dopo l’esperimento di una procedura conciliativa. MODIFICHE DERIVANTI DALLA PRASSI APPLICATIVA Gli interventi illustrati in questo paragrafo derivano dall’esigenza di recepire istanze di chiarimento e risolvere problemi applicativi emersi nella fase di avvio dell’operatività dell’ABF, attivo dall’ottobre 2009. Con l’occasione, vengono anche effettuati gli aggiornamenti resi opportuni dalle recenti evoluzioni del quadro normativo. Ambito di applicazione Con riferimento all’ambito di applicazione oggettivo, viene chiarito che il ricorso all’Arbitro può essere proposto anche per questioni sorte nella fase delle trattative precontrattuali, relative, ad esempio, al rispetto delle norme in materia di trasparenza. La definizione di "cliente" viene quindi modificata per ricomprendere, oltre ai soggetti che hanno o hanno avuto un rapporto contrattuale con un intermediario, anche coloro che sono entrati in relazione con un intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari. Per quanto attiene all’ambito di applicazione soggettivo della disciplina, la nozione di "intermediari", quarto trattino) viene aggiornata alla luce delle novità introdotte con la riforma degli intermediari finanziari di cui al Titolo V del TUB; in attesa della completa attuazione della riforma, vengono mantenute in nota le denominazioni degli intermediari utilizzate nel testo previgente, in modo da evitare vuoti normativi nella fase transitoria. Composizione e funzionamento dell’organo decidente La notevole mole dei ricorsi pervenuti fin dall’avvio del sistema stragiudiziale ha posto in evidenza come l’efficiente funzionamento di quest’ultimo non possa prescindere da un impiego esteso dei membri supplenti nominati per ciascun collegio, anche al di là delle situazioni di stretto impedimento o di astensione inizialmente ipotizzate. È apparso quindi opportuno integrare le Disposizioni per chiarire che la sostituzione può essere disposta anche in relazione al flusso di ricorsi e ai carichi di lavoro, per assicurare la funzionalità dell’attività del collegio. Nella stessa sede viene inoltre chiarito che il potere della Banca d'Italia di nominare membri provvisori riguarda, oltre ai casi di componenti decaduti o revocati, anche membri dimissionari. La prassi ha suggerito anche l’opportunità di puntualizzare il ruolo del presidente del collegio, attribuendogli alcuni compiti relativi sia all’esame preliminare dei ricorsi e delle istanze, sia all’organizzazione e al coordinamento dell’attività del collegio. Sotto quest’ultimo profilo, il presidente è chiamato a verificare la regolare costituzione del collegio, ad approvare il calendario delle riunioni predisposto dalla segreteria tecnica, nonché a coordinare e regolare l’attività del collegio. Sotto il primo profilo, oltre alle funzioni attribuitegli per la rimessione del ricorso al Collegio di coordinamento e per la correzione degli errori delle decisioni, il presidente è investito del compito di dichiarare la manifesta irricevibilità o inammissibilità del ricorso o, se questo può essere regolarizzato, di fissare alle parti un termine per i relativi adempimenti. Per ridurre il rischio di incoerenze negli indirizzi interpretativi adottati dai tre collegi, viene prevista l’istituzione di un meccanismo procedurale che consente al collegio competente sul ricorso o al suo presidente di sottoporre questioni di particolare rilievo o suscettibili di generare orientamenti non uniformi al giudizio di un Collegio di coordinamento, costituito dai presidenti dei tre collegi, da un rappresentante degli intermediari e da uno dei clienti. Questi rappresentanti (con i relativi supplenti) saranno estratti a sorte annualmente tra i membri dei singoli collegi secondo meccanismi da definire in sede attuativa, in modo da garantire rappresentatività e neutralità dell’organo. L’attività di segreteria tecnica per il Collegio di coordinamento sarà svolta dalla segreteria del collegio territorialmente competente per il ricorso o, nel caso di pluralità di ricorsi, dalla segreteria individuata dalla Struttura centrale di coordinamento. Le riunioni del Collegio di coordinamento potranno svolgersi anche in video-conferenza. Compiti della segreteria tecnica I collegi sono pienamente autonomi e indipendenti rispetto alla Banca d'Italia e quindi non partecipano in alcun modo all’esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite dalla legge all’Istituto. La separazione giuridica e funzionale dell’Arbitro rispetto alla Banca d'Italia - già naturalmente implicita nella struttura e nel contenuto delle vigenti Disposizioni - viene ulteriormente chiarita; per ribadire il carattere ausiliario dell’attività svolta dalle segreterie tecniche nei confronti dell’organo giudicante vengono, inoltre, precisati i compiti delle segreterie tecniche istituite presso le Sedi, chiarendo altresì la funzione meramente preparatoria dell’"istruttoria" da esse svolta in favore dei collegi. Coerentemente, viene ridefinito anche l’elenco dei compiti della Struttura centrale di coordinamento, evidenziandone il ruolo di supporto tecnico nei confronti delle segreterie. Viene infine inserita nelle Disposizioni la precisazione secondo cui il compito di accertare il mancato adempimento della decisione da parte dell’intermediario spetta esclusivamente al collegio, mentre la segreteria tecnica si limita ad eseguire gli adempimenti amministrativi necessari a dar corso alla conseguente pubblicazione, senza disporre di alcuna discrezionalità in proposito. Procedimento Le Disposizioni contengono un’articolata disciplina della fase preventiva di reclamo all’intermediario, che deve obbligatoriamente precedere il ricorso all’ABF. Questa regola è volta a favorire un’interlocuzione efficace tra le parti, a incentivare una composizione bonaria delle liti e - per questa via - a ridurre il contenzioso tra intermediari e clienti. Con la riforma della disciplina di trasparenza, di poco successiva alle disposizioni sull’ABF, la necessità di istituire procedure efficienti di gestione dei reclami della clientela è stata prevista come requisito organizzativo di tutti gli intermediari che offrono i servizi disciplinati dal TUB, indipendentemente dai suoi nessi con il ricorso all’ABF; la presenza di queste disposizioni, di carattere generale, rende quindi superfluo mantenere una disciplina del tutto analoga per l’ABF. Si è pertanto ritenuto - anche per evitare inopportune duplicazioni - di eliminare dalla normativa ABF il paragrafo dedicato al reclamo preventivo e di collocare nel paragrafo successivo le sole disposizioni che non sono già contenute nel provvedimento sulla trasparenza (si tratta, in particolare, dell’obbligo dell’ufficio reclami di tenersi costantemente aggiornato sugli orientamenti dell’ABF e di valutare i reclami pervenuti anche alla luce di tali orientamenti). Riguardo ai rapporti tra reclamo e ricorso, viene chiarito che l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni può essere formulata dal cliente nel ricorso anche se non già contenuta nel reclamo, purché si riferisca alla medesima questione sostanziale oggetto del reclamo. Sempre nell’ambito della fase di avvio del procedimento, a fini di snellimento operativo e di rafforzamento del contraddittorio, le Disposizioni sono integrate per: 1) chiarire che è possibile conferire la procura al rappresentante del cliente direttamente nel ricorso; 2) prevedere che le controdeduzioni presentate dall’intermediario siano trasmesse al cliente sempre (e non soltanto, come stabilito in precedenza, quando questi ne abbia fatto richiesta in sede di ricorso); 3) affidare alla segreteria tecnica (o alla Filiale che abbia ricevuto il ricorso), per conto del cliente, il compito di trasmettere copia del ricorso all’intermediario; la soluzione precedentemente adottata, che imponeva quest’onere al cliente, in alcuni casi poteva determinare incertezze nella fissazione dei termini della procedura, in quanto dalla ricezione di questa comunicazione decorre il termine entro il quale l’intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni alla segreteria tecnica. Infine, alle ipotesi di interruzione ed estinzione del procedimento già previste per i casi in cui venga nel frattempo avviato un tentativo di conciliazione o un giudizio arbitrale, sono aggiunte la possibilità di dichiarare l’estinzione del procedimento in caso di rinuncia al ricorso da parte del cliente e la cessazione della materia del contendere nell’ipotesi in cui il collegio rilevi - anche d’ufficio - l’esistenza di un accordo tra le parti o la piena soddisfazione della pretesa del ricorrente prima della decisione sul ricorso. Decisione La prassi applicativa ha segnalato l’opportunità, nei casi in cui il cliente manifesti l’urgenza di conoscere l’esito delle determinazioni dell’ABF nelle more dell’estensione della decisione, di consentire la pronta trasmissione alle parti del solo dispositivo della decisione, rinviando a un momento successivo la comunicazione della motivazione completa. Le Disposizioni sono quindi integrate per prevedere la possibilità di una comunicazione anticipata del dispositivo, se il presidente così dispone, fermo restando il termine massimo di 30 giorni dalla pronuncia per rendere nota la motivazione. Nella prassi è emersa inoltre la necessità di identificare una procedura per correggere errori non sostanziali nelle decisioni; viene quindi introdotta nelle Disposizioni (sez. VI, nuovo par. 5) la possibilità per il collegio di correggere questo tipo errori senza particolari formalità, con un procedimento rapido e snello, attivato su istanza della parte interessata. Per evitare che questo strumento venga surrettiziamente utilizzato per chiedere un riesame nel merito di controversie già decise, è chiarito che i soli casi in cui è consentita la correzione riguardano ipotesi di omissioni o errori materiali o di calcolo. Nella stessa sede, si è chiarito che i presidenti o gli stessi collegi sono competenti, in via generale, a rispondere a eventuali richieste e comunicazioni delle parti conseguenti alle decisioni. Pubblicità dell’inadempimento La presenza di un sistema di enforcement appare necessaria per assicurare efficacia al sistema stragiudiziale e per realizzare l’obiettivo di favorire una soluzione delle controversie anticipata rispetto al giudizio civile (c.d. effetto deflattivo); essa è inoltre coerente con il principio di effettività della tutela richiesto dall’art. 128-bis del TUB per i sistemi stragiudiziali ivi regolati. Sono state quindi confermate le vigenti previsioni in base alle quali, se l’intermediario non esegue la decisione dell’ABF, la notizia dell’inadempienza è pubblicata sul sito web dell’Arbitro e (a cura e spese dell’intermediario inadempiente) su due quotidiani ad ampia diffusione nazionale. È stata invece eliminata la pubblicazione sul sito web della Banca d'Italia, considerato che il sistema ABF - ormai pienamente operativo - è sempre più conosciuto presso la clientela degli intermediari e quindi appare sufficiente la pubblicazione sul sito dell’Arbitro per assicurare un’ampia diffusione delle informazioni in rete, grazie alla sua capacità di raggiungere un pubblico esteso e consapevole. Si è inoltre chiarita la natura statistica dei dati pubblicati nella Relazione annuale sull’attività dell’ABF - che riportano informazioni sul numero delle inadempienze e dei casi di soccombenza di ciascun intermediario; pertanto le previsioni relative alla Relazione annuale sono state riformulate in termini più chiari e collocate, anziché nella sezione VI, nel paragrafo contenente l’elenco dei compiti della struttura centrale di coordinamento. Disposizioni finali Viene introdotto l’obbligo di indicare espressamente nel contratto, quando quest’ultimo contiene clausole compromissorie o prevede il ricorso ad altri meccanismi di risoluzione delle controversie, anche il diritto del cliente di ricorrere all’ABF. Questa regola mira ad assicurare chiarezza e trasparenza nei confronti del cliente circa l’esistenza del diritto, irrinunciabile per legge, di ricorrere all’Arbitro anche quando il contratto contenga clausole compromissorie o preveda il ricorso ad altri meccanismi stragiudiziali. Viene, infine, eliminato il paragrafo della sezione VII concernente il regime transitorio del provvedimento del 2009, che ha ormai esaurito la sua funzione.
Segnalazione dei componenti gli organi sociali (Or.So.): i chiarimenti Banca d'Italia Banca d'Italia - Comunicato 14 dicembre 2011 - Risposte ai quesiti in materia di segnalazione dei componenti gli organi sociali (Or.So.) La Banca d’Italia ha pubblicato nuove risposte ai quesiti in materia di segnalazione dei componenti gli organi sociali (Or.So.).
Aiuti di stato alle banche: gli indirizzi della Commissione Europea Comunicazione della Commissione del 1° dicembre 2011 - Relativamente all'applicazione, dal 1° gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria Lo scorso 1° dicembre la Commissione Europea ha emanato la Comunicazione in commento relativa all’applicazione, dal 1° gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria. La Comunicazione è stata richiamata dallo stesso Decreto “salva Italia” (Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201) all’articolo 8, relativo alle misure per la stabilità del sistema creditizio, il quale prevede appunto la possibilità per il Ministro dell’Economia e delle Finanze di concedere, a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2012, la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane. La Commissione ha voluto altresì stabilire le necessarie modifiche dei parametri per la compatibilità degli aiuti di Stato collegati alla crisi forniti alle banche a partire dal 1° gennaio 2012. In tal senso la Comunicazione: a) integra la comunicazione sulla ricapitalizzazione, fornendo orientamenti più dettagliati per garantire un’adeguata remunerazione dei titoli di capitale che non hanno un rendimento fisso; b) illustra le modalità con cui la stessa procederà a una valutazione proporzionale della redditività a lungo termine delle banche nel contesto del pacchetto per il settore bancario; c) introduce un metodo rivisto per garantire che le commissioni da versare in cambio di garanzie sulle passività bancarie siano sufficienti per limitare l’aiuto al minimo indispensabile, con l’obiettivo di garantire che il metodo tenga conto della recente maggiore differenziazione dei margini differenziali sui CDS e dell’impatto dei margini differenziali sui CDS del debito sovrano.
UIF: avviso di invio dei controlli statistici a fini antiriciclaggio Unità di Informazione Finanziaria - Comunicato 20 dicembre 2011 Nell’ambito dell’attività di monitoraggio dei dati aggregati trasmessi mensilmente dagli intermediari ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 231/2007, l’Unità di Informazione Finanziaria ha aggiunto alla metodologia di controlli già adottata, un ulteriore controllo di tipo statistico, basato sui valori massimi dell’importo medio del singolo record segnalato. L’obiettivo dei controlli statistici è duplice: individuare anomalie potenzialmente riconducibili a fenomeni di riciclaggio e, nello stesso tempo, aumentare il livello di correttezza e affidabilità dei dati trasmessi. I rilievi derivanti dal monitoraggio saranno inviati agli intermediari interessati attraverso la Rete Nazionale Interbancaria nel corso del mese di dicembre 2011.
Bond Cirio: banca condannata per conflitto di interessi nella fase di gray market Tribunale di Milano - Sentenza 11 novembre 2011, n. 13444 Con la sentenza in commento, il Tribunale di Milano si pronuncia sulla richiesta di risarcimento danni presentata da un investitore relativamente all’acquisto di bond Cirio nella fase di gray market. Nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto una situazione di conflitto di interessi nel fatto che la banca ha venduto, ancor prima della sua emissione (c.d. gray market), un titolo del cui collocamento si stava facendo carico una banca del suo stesso Gruppo; in tal senso l’interesse del cliente a ricevere notizie trasparenti e imparziali sulle caratteristiche del prodotto risulta essere in conflitto con l’interesse indiretto della banca alla diffusione presso la sua cliente del prodotto, ancora interamente in carico al suo Gruppo per non essersi ancora esaurita la fase del collocamento. A fronte di tale conflitto di interessi, la banca, in violazione della disclose or abstain rule (art. 27 Regolamento Consob n. 11522/98, ratione temporis applicabile al caso di specie), non ha fornito al cliente nessuna informazione sul proprio conflittuale interesse all’operazione. Il Tribunale, accertato il suddetto inadempimento, ha dichiarato la risoluzione dell’ordine di acquisto dei bond Cirio, condannando la banca al restituzione in favore dell’investitore delle somme investite.
Ammessa la class action contro la commissione mancanza fondi Tribunale di Napoli - Sentenza 9 dicembre 2011 Con l' ordinanza in commento, il Tribunale di Napoli, ai sensi dell’art. 140-bis del Decreto Legislativo n. 206/2005 (Codice del Consumo), come modificato dalla legge n. 99/2009, ha dichiarato ammissibile la class action contro la Banca della Campania S.p.A. (Gruppo Banca Popolare dell’Emilia Romagna). La domanda, proposta da due correntisti della Banca, titolari di un conto "non affidato", è volta a far dichiarare la nullità della "commissione per mancanza fondi" in quanto identica all’abolita, per legge, "commissione di massimo scoperto" ovvero illegittimamente introdotta, dalla Banca, in via unilaterale mediante comunicazione ex art. 118 del Testo Unico Bancario. In particolare il Tribunale di Napoli, superando, tra l’altro, una certa giurisprudenza di primo grado di Torino, ha soffermato la propria attenzione: a) sull’identità dei diritti individuali coinvolti e rappresentati tutelabili ai sensi del comma 2 dell’art. 140-bis (del Codice del Consumo); b) sull’idoneità del proponente a curare adeguatamente l’interesse della classe; c) sull’assenza di conflitto di interesse tra l’associazione proponente e gli eventuali aderenti all’azione di classe nonché d) ha operato una valutazione sostanziale prognostica consistente nella non manifesta infondatezza della domanda. Il Collegio, in ordine al primo presupposto, ha affermato che l’Associazione ha agito per l’esclusiva tutela dei diritti individuali di tutti i titolari di conto corrente non affidato, nei cui confronti sia stata posta in essere la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali mediante comunicazione relativa all’operatività della commissione mancanza fondi, con il contenuto standard ivi previsto e che l’opposta eccezione relativa alla differenziata posizione individuale ravvisabile in capo ai potenziali consumatori che vogliono aderire all’azione di classe quanto alla misura e consistenza del risarcimento, non scalfisce il presupposto dell’identità dei diritti individuali coinvolti. La class action che è stata ammessa è volta, appunto, ad offrire una tutela ad una pluralità di consumatori che versano nei confronti della medesima banca in una situazione contrattuale identica, per aver sottoscritto moduli o formulari, che, per loro natura, ai sensi dell’art. 1342 c.c. vengono utilizzati per disciplinare in modo "uniforme" determinati rapporti contrattuali. Né risulta assolutamente prescritto tra i requisiti dell’azione uno specifico numero di consumatori superiore a quello dei soggetti parti del presente giudizio (due correntisti e l’Associazione). Pregevole, infine, è l’arguzia e l’eleganza con le quali il Tribunale ha operato il giudizio sulla non manifesta infondatezza della domanda laddove "le argomentazioni tecnico giuridiche articolate da parte attrice in ordine alla natura della commissione e il modo in cui è risultata applicata nel rapporto contrattuale, inducono ad un approfondimento … rinvenendosi nella commissione di mancanza fondi taluni aspetti problematici, in ordine ai quali è utile dare alle parti lo spazio per utili riflessioni e considerazioni giuridiche, volte soprattutto a verificare lo spazio residuale riconosciuto alla contrattazione privata a seguito della novellata disciplina della commissione di massimo scoperto, come introdotta dalla Legge n. 2/2009".
Crisi finanziaria: la Banca d'Italia adegua le regole Banca d'Italia - Provvedimento pubblicato nel bollettino di vigilanza del mese di novembre 2011 - Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 (Fascicolo "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche") - 8° aggiornamento del 18 novembre 2011 Gli aggiornamenti di Bankitalia recepiscono, tra gli altri, gli orientamenti emersi a livello internazionale per tenere conto dell’impatto derivante dall’applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) sul calcolo del patrimonio di vigilanza. In particolare, è stata concordata l’introduzione di alcuni "filtri prudenziali", da applicare ai dati di bilancio, al fine di salvaguardare la qualità del patrimonio divigilanza e di ridurne la potenziale volatilità indotta dall'applicazione dei nuovi principi contabili. La disciplina sul patrimonio delle banche riveste un ruolo centrale nella normativa di vigilanza. Il patrimonio rappresenta, infatti, il primo presidio a fronte dei rischi connessi con la complessiva attività bancaria. Un livello di patrimonializzazione adeguato consente al banchiere di esprimere con i necessari margini di autonomia la propria vocazione imprenditoriale e nel contempo di preservare la stabilità della banca. Il patrimonio, inoltre, costituisce il principale parametro di riferimento per le valutazioni dell'autorità di vigilanza in merito alla solidità delle banche. Su di esso sono fondati i più importanti strumenti di vigilanza prudenziale (requisiti patrimoniali e regole sulla concentrazione dei rischi). Alle dimensioni patrimoniali è connessa altresì l'operatività delle banche in diversi comparti. La presente disciplina, conformemente alla normativa comunitaria, indica le modalità di calcolo del patrimonio di vigilanza. Quest'ultimo è costituito dalla somma del patrimonio di base - ammesso nel calcolo senza alcuna limitazione - e del patrimonio supplementare, che viene ammesso nel limite massimo del patrimonio di base. Da tali aggregati vengono dedotti le partecipazioni, gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate, detenuti in altre banche e società finanziarie. Vengono altresì dedotte le partecipazioni in società di assicurazione e le passività subordinate emesse dalle medesime società, nonché ulteriori elementi connessi con il calcolo dei requisiti patrimoniali. Sono anche disciplinate le modalità di calcolo degli elementi patrimoniali di 3° livello, che possono essere utilizzati solo a copertura dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato. In linea generale, l'approccio raccomandato in sede internazionale prevede, per le attività diverse da quelle di negoziazione, la deduzione integrale dal patrimonio di base delle minusvalenze da valutazione al fair value e il computo parziale delle plusvalenze da valutazione al fair value nel patrimonio supplementare (c.d. approccio asimmetrico). La direttiva europea 2010/76/CE del 24 novembre 2010 ("CRD III") prosegue il processo di rafforzamento della regolamentazione prudenziale intrapreso dalle istituzioni comunitarie a seguito della crisi finanziaria. Oltre al regime delle remunerazioni, i profili regolamentari oggetto di più ampia revisione da parte della "CRD III" attengono al trattamento prudenziale applicabile al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, alle operazioni di ri-cartolarizzazione e alle obbligazioni bancarie garantite. Nell'ambito del processo di recepimento della direttiva, con il presente aggiornamento si provvede a: - apportare alcune modifiche alla disciplina in materia di patrimonio di vigilanza (Titolo I, Capitolo 2), rischio di credito (Titolo II, Capitolo 1), cartolarizzazioni (Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda), rischi di mercato (Titolo II, Capitolo 4), informativa al pubblico (Titolo IV, Capitolo 1); - incorporare nel testo della Circolare - in un apposito nuovo capitolo (Titolo V, Capitolo 3) la disciplina delle obbligazioni bancarie garantite; - introdurre alcuni chiarimenti e precisazioni diretti a recepire nei testi normativi recenti orientamenti di vigilanza, maturati anche a livello internazionale, al fine di favorire la razionalizzazione e semplificazione della normativa. Le modifiche apportate con sono state sottoposte a consultazione pubblica: nel sito informatico della Banca d'Italia viene pubblicata una sintesi dei commenti ricevuti. Le disposizioni si applicano a partire dal 31 dicembre 2011. Banca d'Italia - Provvedimento pubblicato nel bollettino di vigilanza del mese di dicembre 2011 - Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 (Fascicolo "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche") - 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011 Con il presente aggiornamento si introducono nella Circolare due nuovi capitoli riguardanti la disciplina di vigilanza: a) delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Titolo V, Capitolo 4), rivista in attuazione della delibera del CICR del 29 luglio 2008, n. 276; b) delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati alla banca o al gruppo bancario (Titolo V, Capitolo 5), in attuazione della delibera del CICR del 29 luglio 2008, n. 277. Le nuove disposizioni sono state sottoposte a consultazioni pubbliche. Regimi transitori Partecipazioni detenibili La nuova disciplina entra in vigore il 30 giugno 2012; dalla stessa data è abrogato il Titolo IV, Capitolo 9 della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999. Entro lo stesso termine del 30 giugno 2012 le banche individuali e le capogruppo dei gruppi bancari dovranno adottare le deliberazioni necessarie per adeguarsi alle nuove previsioni, specie per quanto riguarda i profili organizzativi e di governo societario (cfr. Sezione VII del nuovo Capitolo). Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati La disciplina entra in vigore il 31 dicembre 2012. Peraltro: - le procedure deliberative dovranno essere formalmente deliberate e messe a punto dai competenti organi sociali entro il 30 giugno 2012; - le banche devono adoperarsi affinché, nell’attività di concessione del credito, sia garantito il pieno rispetto dei limiti prudenziali a partire dal 31 dicembre 2012; - le posizioni in essere alla data di emanazione del presente aggiornamento che risultassero eccedenti alla data di riferimento del 31 dicembre 2012 dovranno essere ricondotte nei limiti prudenziali in un arco di tempo non superiore, di regola, a cinque anni (31 dicembre 2017); le eventuali eccedenze di carattere straordinario che dovessero ancora sussistere a quest’ultima data contribuiranno alla determinazione del capitale interno complessivo (cfr. “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, Titolo III, Capitolo 1). Le banche e i gruppi bancari dovranno presentare alla Vigilanza i relativi piani di rientro finalizzati al conseguimento di tale obiettivo. Si sottolinea che i termini per l’adeguamento delle procedure e dei sistemi interni sono da intendersi come improrogabili; conseguentemente, ci si attende che le banche adottino sin da ora tutte le necessarie iniziative. Disposizioni comuni Il Capitolo entra in vigore immediatamente. Disciplina dei procedimenti amministrativi ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni Partecipazioni detenibili L'abrogazione del Titolo IV, Capitolo 9 della Circolare n. 229 determina la soppressione, dal 30 giugno 2012, dei procedimenti n. 41, 42, 43 e 44 dell'elenco allegato al regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008. Contestualmente, viene introdotto un nuovo procedimento di autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie, imprese assicurative e imprese strumentali (cfr. Titolo V, Capitolo 4, Sezione I, par. 5) soggetto al termine di conclusione previsto dall'articolo 1, comma 2, secondo periodo del citato regolamento (120 giorni). Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati Con l'entrata in vigore del nuovo Titolo V, Capitolo 5 viene introdotto un nuovo procedimento per l'identificazione di soggetti ulteriori rispetto a quelli collegati ovvero per la determinazione di condizioni e limiti specifici per l’assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati (cfr. Sezione I, par. 5); anche tale procedimento è soggetto al termine di conclusione sopra richiamato.
Pubblicità nei finanziamenti: il volantino deve contenere l’indicazione del TAEG effettivo Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Provvedimento n. 23043 del 30 novembre 2011 - Family Credit - Pubblicità finanziamenti Con il provvedimento in commento, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato viene chiamata a valutare la presenza di una pratica commerciale scorretta relativamente ad un'ipotesi di diffusione di un volantino pubblicitario volto a promuovere l’offerta di finanziamenti in favore di dipendenti pubblici con cessione del quinto dello stipendio o delegazioni di pagamento. La contestazione muoveva dal fatto che la mancata indicazione nel messaggio del TAEG effettivo, pur in presenza di esempi di finanziamento, avrebbe impedito al consumatore di percepire il costo effettivo del prestito e di operare un confronto con altre proposte. Il volantino si limitava infatti a riportare una tabella con alcuni esempi di importi erogabili, durata e ammontare delle rate per il rimborso, ed in calce alla stessa, con caratteri di ridotte dimensioni, la dicitura “TAN min 5,10% - max 5,25% - TAEG max 7,35%”. Secondo l’Antitrust il messaggio, pur contenendo delle indicazioni relative ad alcuni esempi di finanziamenti ed alle relative rate di rimborso, non riportava tuttavia chiaramente gli elementi essenziali da cui ricavare con esattezza i costi del prestito. Il TAEG, indicatore che avrebbe consentito al consumatore di valutare e calcolare l’esatto importo dell’intera operazione finanziaria, risultava infatti menzionato unicamente attraverso la specifica “TAEG max 7,35%”. Secondo l'Antitrust, a causa della propria genericità, tale espressione non risulta idonea a consentire al consumatore di calcolare l’entità degli oneri economici conseguenti all’erogazione del prestito e di effettuare un’adeguata valutazione della reale convenienza dell’offerta, perché lo priva della possibilità di avere contezza del costo complessivo dell’operazione, cioè del costo comprensivo degli interessi e di tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. Anche a voler ritenere non opportuna l’inclusione nel volantino di una moltitudine di TAEG - elemento questo che avrebbe reso il messaggio confusorio - l’Antitrust evidenzia come lo scopo di garantire la chiarezza delle informazioni rese ai consumatori avrebbe comunque richiesto l’ulteriore indicazione - assente nel messaggio - delle voci di spesa che comportano variazioni dello stesso indicatore di costo.
Il Ministero della Giustizia chiarisce la mediazione Ministero della Giustizia - Circolare 20 dicembre 2011 - Interpretazione misure correttive decreto interministeriale n. 145/2011 Il Ministero della Giustizia ha emanato la circolare in commento interpretativa del d.m. n. 145/2011 allo scopo di dare specifica indicazione su alcuni profili problematici inerenti alla corretta interpretazione ed applicazione del d.m. n. 180/2010, così come corretto dal sopra citato d.m. n. 145/2011. La circolare pone la sua attenzione su alcuni specifici aspetti della regolamentazione precedentemente emanata dal ministero della Giustizia: in particolare, oggetto di intervento sono state l’attività di vigilanza, il tirocinio assistito, i criteri di assegnazione degli affari di mediazione, la chiusura del procedimento e le indennità del servizio. Controlli più estesi In sintesi, utilizzando le stesse parole del Ministero, in merito all’attività di vigilanza è stato esplicitato che il Ministero stesso esercita il potere di vigilanza e di controllo, sia in fase preventiva (verificando la correttezza della domanda di iscrizione e la sussistenza dei requisiti richiesti), che successiva (verificando il continuo rispetto degli organismi di mediazione e dei mediatori agli obblighi cui sono tenuti secondo le previsioni normative primarie, secondarie nonché le direttive di questa amministrazione) Tirocinio assistito per gli iscritti Con riferimento al tirocinio assistito, punto assai spinoso del decreto, è stato precisato che l’obbligo del tirocinio assistito riguarda evidentemente solo i mediatori già iscritti; la partecipazione al tirocinio assistito comporta la solo presenza del tirocinante senza compimento da parte sua di ulteriore attività che riguardi l’esecuzione di attività proprie del mediatore titolare del procedimento. Altresì, ai fini del tirocinio, è ritenuta valida anche la sola presenza ad una singola fase del procedimento di mediazione, ovvero, allo stato e tenuto conto del limitato numero di mediazioni concluse con la partecipazione della controparte, anche la sola presenza alla fase di redazione, da parte del mediatore titolare, del verbale negativo per mancata partecipazione della parte chiamata in mediazione. Il tirocinio assistito deve essere rinnovato ogni due anni. Nessuna limitazione viene posta agli organismi per la determinazione del numero dei mediatori tirocinanti che possono essere presenti alle singole procedure, organismi a cui è lasciata ampia discrezione nel determinare a quale procedure dare accesso ai mediatori tirocinanti. Competenza professionale decisiva per l’assegnazione In relazione ai criteri di assegnazione delle mediazione, i regolamenti dei singoli organismi potranno indicare i criteri di designazione; tra i criteri oggettivi e predeterminati assume particolare rilievo la competenza professionale del mediatore, vale a dire acquisiscono particolare valore le specifiche conoscenze acquisite in relazione al percorso universitario svolto e, soprattutto, all’attività professionale esercitata. Mancata partecipazione alla procedura Altro chiarimento fornito è quello relativo alla chiusura dei procedimenti di mediazione obbligatoria nei quali la parte chiamata in mediazione non aderisce. Al riguardo, il Ministero ritiene essenziale che l’invitante si presenti davanti al mediatore, non potendo, diversamente, chiedere il rilascio dell’attestazione di conclusione del procedimento di mediazione. In questo caso, il mediatore dovrà attestare la mancata comparizione della controparte e la segreteria dell’organismo potrà rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento di mediazione. Cresce il capitolo indennità Da ultimo, per quanto attiene alle indennità, fornendo un’interpretazione apertamente in contrasto con il dettato normativo, afferma che le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscono due voci di spesa autonome che, unitamente considerate, formano l’indennità complessiva, le quali, al verificarsi dei diversi momenti che connotano l’espletamento del servizio di mediazione, devono essere corrisposte. Ne consegue che oltre all’importo di € 40,00 dovuto per l’avvio del procedimento, dovranno essere corrisposte, in aggiunta, dalle parti anche le ulteriori spese di mediazione secondo i criteri indicati nell’art. 16, commi 3 e seguenti del d.m. n. 180/2010, come modificati dall’art. 5 del d.m. n. 145/2011. Altresì, il Ministero, oltre alla suddetta indennità complessiva, afferma debbano essere corrisposte all’organismo di mediazione le spese vive, purché documentate dall’organismo di mediazione. Infine, in caso di sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, tutti gli organismi, sia essi pubblici o privati, sono tenuti a svolgere il servizio di mediazione, senza potere pretendere alcun compenso, né nei confronti della parte, né nei confronti dell’erario o, in generale, dell’amministrazione.
Usura: pubblicati i tassi di interesse effettivi globali medi di riferimento per il periodo gennaio - marzo 2012 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 20 dicembre 2011 - Rilevazione dei tassi effettivi globali medi - periodo di rilevazione 1º luglio-30 settembre 2011 - applicazione dal 1º gennaio fino al 31 marzo 2012 Con il Decreto in commento, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato i tassi effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura (Legge n. 108 del 1996) relativi al periodo 1° gennaio - 31 marzo 2012. Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi indicati nella tabella seguente devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
Bond Parmalat e Argentina: banca rimborsata dall’assicurazione per i danni pagati agli investitori Tribunale di Bologna - Sentenza 7 novembre 2011, n. 3133 Con la sentenza in commento, il Tribunale di Bologna ha condannato una compagnia assicurativa a tenere indenne la banca beneficiaria di una polizza assicurativa con la stessa conclusa relativamente ad una vicenda di bond Parmalat e Argentina per la quale l’istituto di credito era risultato soccombente nei confronti di propri clienti. In particolare, la banca era stata citata in giudizio da alcuni clienti investitori i quali, contestando il mancato rispetto degli obblighi informativi, chiedevano la condanna dell’intermediario al risarcimento dei danni patiti in ragione dell’investimento nei titoli Parmalat e Argentina. A fronte del raggiunto accordo transattivo con i clienti investitori, la banca aveva preteso dalla compagnia assicurativa, con la quale aveva in essere una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile professionale verso i terzi, il rimborso delle somme versate a titolo transattivo. La compagnia assicuratrice eccepiva: da un lato, l’inoperatività di ogni copertura assicurativa essendo l’attività esercitata dalla banca riconducibile all’attività di consulenza e non di intermediazione; dall’altro l’inopponibilità nei suoi confronti, o comunque la convenienza e l’opportunità, dell’accordo transattivo concluso dalla banca. Per quanto attiene il primo profilo, il Tribunale di Bologna evidenzia come gli obblighi informativi in capo alla banca (know yuor customer rule e suitability rule) non discendano dalla natura dell’attività svolta (consulenziale anziché di intermediazione), ma dalla disciplina di settore di cui all’art. 21 TUF e disposizioni attuative di cui ai Regolamento Consob n. 11522/98 (ratione temporis applicabile). Per quanto attiene il secondo profilo, il Tribunale, ribadendo l’opponibilità dell’accordo transattivo nei confronti dell’impresa assicuratrice, evidenzia come evitare il sinistro o comunque limitarne le conseguenze dannose costituisce interesse comune all’assicurato ed all’assicuratore, che trova nei contratto di assicuratone una sua peculiare disciplina con riferimento espresso all’obbligo di salvataggio, espressione del più generale principio di buona fede nell’esecuzione del contratto e di quello connesso di cui all’art. 1227, comma 2, secondo il quale il titolare del diritto ad essere tenuto indenne deve adottare l’ordinaria diligenza per evitare l’aggravamento del danno. Allo stesso modo, il Tribunale rigetta le eccezioni tanto in ordine all’opportunità dell’accordo, ricordando l’evidente rischio di soccombenza in capo alla banca per l’impossibilità, in assenza di ogni supporto documentale, di assolvere all’onere della prova sulla stessa gravante, quanto in ordine alla sua convenienza, errando la compagnia assicurativa nel valutare l’accordo transattivo alla luce del valore residuo dei titoli, essendo evidente che tale valore costituisce mera premessa economica per la commisurazione dell’effettivo esborso della banca in sede transattiva.
Investitore risarcito per l’inadeguatezza dell’investimento in polizze unit linked Tribunale di Parma - Ordinanza 17 novembre 2011 Con l'ordinanza in commento, il Tribunale di Parma condanna la banca a risarcire all’investitore il danno conseguente alla sottoscrizione di una polizza unit linked. Fra i diversi aspetti toccati dalla sentenza, si evidenzia il fatto che la banca intermediaria non aveva adempiuto, nella fase precontrattuale prima di concludere il contratto, l’obbligo di assumere dall'investitore le informazioni sulla sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio, di cui all’art. 28 del Regolamento Intermediari n. 11522/98 all’epoca vigente. Per tale motivo, sottolinea il Tribunale, la banca avrebbe dovuto, prudenzialmente, proporre all'investitore solo strumenti finanziari a basso rischio. Fra tali strumenti non può considerarsi la polizza esaminata, la quale, prevedendo pacificamente l'investimento in fondi azionari anche di paesi extraeuropei, sommava, al rischio di investimento in azioni, il c.d. rischio valuta.
Modifiche al regolamento emittenti in materia di trasparenza sulle remunerazioni Consob - Delibera 23 dicembre 2011, n. 18049 - Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni La Commissione ha apportato alcune modifiche al regolamento emittenti (Re) in materia di trasparenza delle remunerazioni, ai sensi dell'articolo 123-ter del Tuf. Le modifiche sono state deliberate all'esito di un'ampia consultazione dei partecipanti al mercato avviata nello scorso mese di ottobre e sentite la Banca d'Italia e l'Isvap per quanto concerne i soggetti rispettivamente vigilati, come previsto dalla norma di riferimento. In tema di trasparenza sulle remunerazioni si rammenta che, in attuazione delle Raccomandazioni della Commissione europea del 2004 e del 2009, nel dicembre 2010 è stato emanato il decreto legislativo n. 259 che ha introdotto nel Tuf il nuovo articolo 123-ter: la norma impone alle società con azioni quotate di predisporre e rendere nota al pubblico una relazione sulle remunerazioni. Tale relazione si compone di due parti: la prima illustra la politica della società in materia di remunerazioni; la seconda offre evidenza delle modalità attraverso cui tale politica è stata attuata, attraverso la disclosure dei compensi effettivamente corrisposti. Sulla materia la Consob è intervenuta lo scorso 24 febbraio, in via transitoria, attraverso una comunicazione di carattere generale contenente richieste e raccomandazioni volte a favorire una maggiore trasparenza in materia di remunerazioni, con riguardo al solo esercizio chiuso a partire dal 31 dicembre 2010. A fini di una piena attuazione dell'articolo 123-ter del Tuf si è ritenuto di migliorare l'attuale disciplina di trasparenza in tema di compensi e di estendere i doveri di disclosure ad aspetti finora esclusi, vale a dire alla politica in materia di remunerazioni adottata dalle società. Le modifiche regolamentari ora apportate al Re sono concepite in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione. In particolare: - al fine di creare un solo documento che riassuma tutte le informazioni sulle remunerazioni, si sono abrogati l'art. 78, comma 1, del Re e gli schemi 1 e 2 previsti dall'Allegato 3C; - allo scopo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, si sono semplificate le informazioni da fornire all'assemblea sui piani di incentivazione basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 84-bis del Re; - in coordinamento con la Banca d'Italia e l'Isvap si è assicurata coerenza tra la disciplina prevista per la generalità delle società quotate e quella vigente per le banche e le imprese assicurative per evitare duplicazioni di oneri per gli intermediari. Si è inoltre introdotto nel regolamento emittenti l'articolo 84-quater, intitolato "Relazione sulla remunerazione". In tale nuovo articolo si chiede alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o in altri paesi dell'Unione europea di mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale, almeno 21 giorni prima dell'assemblea di bilancio, una relazione sulla remunerazione, articolata in due sezioni. La prima sezione della relazione fornisce, con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche, informazioni relative: a) alla politica della società in materia di remunerazione; b) alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. Le informazioni che le società sono tenute a fornire sono state individuate facendo per lo più riferimento a quanto indicato nelle Raccomandazioni della Commissione europea nonché alla nuova disciplina in tema di remunerazioni emanata dalla Banca d'Italia e dall'Isvap. La seconda sezione della relazione riporta nominativamente i compensi degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e degli eventuali altri dirigenti con responsabilità strategiche che dovessero avere ricevuto una remunerazione complessiva maggiore di quella più elevata attribuita ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai direttori generali. I compensi degli altri dirigenti con responsabilità strategiche sono riportati in forma aggregata. In attuazione dell'apposita delega conferita dal legislatore, si è ritenuto di consentire alle società "di minori dimensioni" - così come definite nel regolamento in materia di operazioni con parti correlate - di fornire le informazioni sui compensi degli altri dirigenti con responsabilità strategiche sempre in forma aggregata, indicando in nota il numero di soggetti interessati. La seconda sezione della relazione è articolata in due parti. Nella prima parte le società devono fornire un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione della carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica in materia di remunerazione di riferimento. Per quanto riguarda le società di minori dimensioni, l'informativa sugli accordi che prevedono indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto è stata limitata agli amministratori esecutivi e al presidente dell'organo amministrativo. Nella seconda parte della seconda sezione sono riportati i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate e collegate. La nuova disciplina regolamentare troverà attuazione in occasione delle assemblee di approvazione dei bilanci di esercizio relativi all'esercizio 2011.
Il decreto “salva Italia” è legge Legge 22 dicembre 2011, n. 214 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici La presente legge, di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (cosiddetto decreto salva-Italia) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011. Di seguito la sintesi delle principali novità che hanno attinenza all'oggetto della banca dati. Commissione di istruttoria veloce e Commissione di massimo scoperto (articolo 6-bis) L’articolo 6-bis, introdotto dalla legge di conversione, disciplina la commissione di massimo scoperto e introduce la nuova commissione di istruttoria veloce mediante l’inserimento dell’articolo 117-bis del Testo Unico Bancario ("Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti"). La nuova normativa pone alcuni limiti alle banche nell’addebitare al cliente la commissione di massimo scoperto (c.d. c.m.s.). E difatti, si prevede che il massimo scoperto: a) è l’unico onere che può essere addebitato al cliente nei contratti di apertura di credito; b) deve essere calcolata in misura proporzionale alla somma messa a disposizione, alla durata dell’affidamento e al tasso debitore calcolato sugli importi realmente utilizzati; c) non può essere superiore allo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione (c.d. tetto massimo). Viene, inoltre, introdotta una commissione di istruttoria veloce (c.d. c.i.v.) a carico del cliente che sia incorso in uno sconfinamento del conto bancario senza l’autorizzazione della Banca ovvero oltre la somma affidata. Anche per questa commissione il legislatore ha posto dei limiti, stabilendo che: a) è l’unico onere che può essere addebitato al cliente nei contratti di conto corrente e di apertura di credito; b) deve essere commisurata ai costi, al tasso debitore e all’ammontare dello sconfinamento. Anche in questo caso, così come per il massimo scoperto, sull’estratto del conto corrente deve essere indicata una sola voce di costo (omnicomprensiva) che remuneri lo sconfinamento del cliente. La c.i.v., tuttavia, non andrà sempre pagata, dal momento che il CICR - tenendo in considerazione l’entità dello sconfinamento e la sua durata temporale - ha il compito di individuare i casi nei quali la commissione deve essere riconosciuta alla banca. Lo stesso CICR potrà prevedere che le nuove disposizioni si applichino anche ad altri contratti per i quali si pongono analoghe esigenze di tutela del cliente. Da ultimo, si stabilisce la sanzione della nullità per le clausole che stabiliscono oneri diversi e/o non conformi alle nuove disposizioni. Contrasto all’uso del contante (articolo 12) Slitta dal 31 dicembre 2011 al 31 marzo 2012 il termine entro il quale i libretti di deposito bancari o postali al portatore con importo pari o superiore a 1.000 euro devono essere estinti o portati sotto quel limite. Inoltre, in riferimento alla nuova soglia per l’utilizzo del contante, non sarà applicata alcuna sanzione per le infrazioni commesse dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012. Inasprita, invece, quella per le violazioni riguardanti i libretti con saldo inferiore a 3.000 euro al 31 marzo 2012: è pari al saldo del libretto stesso. Altra modifica riguarda l’innalzamento a 1.000 euro della soglia per i pagamenti per cassa delle Pa (originariamente la soglia era a 500 euro). Gli stipendi, le pensioni e i compensi di importo superiore a 1.000 euro devono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici o tramite le carte elettroniche istituzionali. Numerosi i ritocchi per la riduzione dei costi delle transazioni. In primo luogo, la convenzione fra Mef e Abi per concordare le caratteristiche di un “conto corrente di base” o di un “conto di pagamento di base” vede, ora, la partecipazione anche della Banca d’Italia, di Poste spa e delle associazioni dei prestatori di servizi di pagamento. Tale convenzione dovrà essere stipulata entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. La convenzione deve fissare le commissioni per i prelievi agli sportelli da banche diverse da quella del proprietario della carta. Fra i servizi offerti, una carta di debito gratuita e un conto corrente senza spese per le fasce di clientela socialmente svantaggiate. La commissione a carico degli esercenti per i pagamenti effettuati con mezzi elettronici non può superare l’1,5%. Polizza assicurativa collegata ad un contratto di mutuo (articolo 36-bis) Nel decreto salva Italia è stato inserito ed approvato l’articolo 36-bis ”Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore del credito” che recita come segue: È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario”. Ciò a poca distanza dalla pubblicazione del provvedimento Isvap 6 dicembre 2011, n. 2946, che avrà effetto dal prossimo 2 aprile e fissa tali regole: “gli intermediari assicurativi, ivi incluse le banche e altri intermediari finanziari, non possono ricoprire simultaneamente il ruolo di distributori di polizze e di beneficiari (o vincolatari) delle stesse”. L’istituto bancario quindi nel caso in cui volesse vendere una polizza collegata a un mutuo o a un finanziamento, dovrà scegliere se esserne il venditore o il beneficiario in caso di sinistro al fine di non incorrere in conflitto di interesse. Sempre più spesso infatti accadeva che un mutuatario quando si presentava in banca per richiedere un prestito per acquistare un immobile oltre alla stipula di una polizza contro lo scoppio o l’incendio, che è una copertura imposta per legge a tutela sia del mutuatario che dell’istituto bancario, si sentiva richiedere anche la sottoscrizione di altre polizze abbinate al mutuo sebbene non obbligatorie per legge e si vedeva bocciare la pratica di mutuo in caso di rifiuto. Una vera e propria imposizione che va in netto favore per le banche in quanto le polizze sono vendute quasi esclusivamente in forma di premio unico da pagare anticipatamente all’atto dell’accensione del mutuo e con applicazione di provvigioni eccessive. I consumatori adesso saranno, quindi, liberi di ricercare la polizza per il proprio mutuo per loro più vantaggiosa anche al di fuori delle mura della banca. Si tratta sicuramente di un passo avanti verso la tutela del consumatore nel settore dei mutui.
In vigore il Milleproroghe 2012 che posticipa le scadenze Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative Attraverso il decreto-legge in commento, entrato immediatamente in vigore, il Governo mette in pista il Milleproroghe 2012 per posticipare l’attuazione di numerose disposizioni legislative. Contrariamente a quanto ipotizzato in un primo momento, le proroghe non sono poche: non arrivano a mille, ma sono senz’altro più di sessanta. Sebbene il Consiglio dei Ministri abbia formalmente approvato il nuovo decreto il 23 dicembre, solo dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre n. 302 è stato possibile leggerne il testo nella sua stesura definitiva. Nel frattempo il testo iniziale ha subito tutta una serie di aggiustamenti che lo hanno portato all’attuale configurazione. Al momento consta di 30 articoli; in alcuni di essi sono stipati un numero consistente di commi non del tutto omogenei. Sicuramente il provvedimento aumenterà di consistenza durante il passaggio parlamentare che lo convertirà in legge, nel corso del quale presumibilmente saranno inserite anche disposizioni di altra natura. Tra le proroghe, quella che più interessa nel nostro contesto di riferimento, è quella prevista dall'articolo 23 che interviene in materia di esercizio dell’attività di consulenza finanziaria. Gli articoli 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza) ha previsto l’istituzione dell’Albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta provvede un Organismo nominato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e vigilato dalla Consob. In particolare, l’articolo 19, comma 14, del decreto legislativo n. 164 del 2009 aveva fissato al 31 dicembre 2009 il termine per l’esercizio dell’attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano già tale attività senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Tale limite temporale originario è stato poi prorogato più volte nel corso degli anni. Poiché a tutt’oggi il suddetto Organismo, condizionante l’operatività della normativa di cui alle predette disposizioni, non è stato ancora istituito si pone la necessità di prevedere un ulteriore termine per l’esercizio della predetta attività di consulenza in attesa dell’adozione di una regolamentazione sistematica che consenta di istituire il previsto Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e il relativo Organismo competente.
Legge Comunitaria pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 15 dicembre 2011, n. 217 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010 Con la pubblicazione in Gazzetta, avvenuta lo scorso 2 gennaio 2012, della legge in commento recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2010" si potranno ora esercitare le deleghe legislative per l'attuazione di 23 direttive di prossima scadenza e le disposizioni particolari volte a sanare procedure di infrazione o a conformarsi a sentenze di condanna della Corte di giustizia dell’UE. Il primo articolo del provvedimento delega il Governo ad approvare norme per disciplinare il trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa (ossia per via non legislativa) e per i regolamenti europei già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria per i quali però non siano già previste sanzioni penali o amministrative. La necessità della disposizione risiede nel fatto che, sia nel caso dell’attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel caso di regolamenti (che non necessitano di atti di recepimento, essendo direttamente applicabili), è necessaria una fonte normativa interna di rango primario atta a introdurre norme sanzionatorie di natura penale o amministrativa nell’ordinamento nazionale. La finalità dell’articolo è, pertanto, quella di consentire al Governo di introdurre sanzioni volte a punire le trasgressioni commesse in violazione dei precetti contenuti nelle sopra richiamate disposizioni normative. Il successivo articolo 3, invece, delega il Governo ad adottare testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinarle con quelle vigenti nelle stesse materie. Le deleghe potranno essere esercitate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di recepimento di direttive adottato ai sensi della stessa legge comunitaria 2010. Altre norme di particolare rilevanza contenute nella legge riguardano:- le modifiche alla disciplina recata dal codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005) sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari. In primo luogo si modifica la disciplina delle informazioni precontrattuali da fornire al consumatore, in particolare quelle relative al fornitore di servizi finanziari oggetto di commercializzazione (art. 5). In secondo luogo si interviene sulla casistica di esclusione dell’applicazione del diritto di recesso in capo al consumatore. Infine, si modifica la disciplina del pagamento del servizio fornito prima del recesso: il fornitore è obbligato ad effettuare il rimborso degli importi dovuti in conformità del contratto entro e non oltre entro trenta giorni; il consumatore è poi tenuto a effettuare la restituzione entro e non oltre entro trenta giorni; - la delega al Governo (art. 7) ad attuare la direttiva 2010/73/UE, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; - la definizione di principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva relativa ai poteri e alle funzioni delle tre nuove Autorità di vigilanza europee costituite per il settore bancario, per il settore assicurativo e pensionistico e per il settore dei mercati e degli strumenti (art. 15); - il tetto alle retribuzioni dei dirigenti bancari. In linea con la direttiva 2010/76/Ce, la Banca d'Italia potrà emanare disposizioni regolamentari, oltre che sull'organizzazione amministrativa e contabile e sui controlli interni, anche sul governo societario e sui sistemi di remunerazione e incentivazione. Agli interventi che Via Nazionale può adottare nei confronti di singole banche, la Comunitaria 2010 aggiunge "la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. Per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia può inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali" (è modificato in questo senso l'articolo 53 del Tub). Le stesse modifiche sono apportate alle norme riguardanti i gruppi bancari. Per le fondazioni bancarie, passa dal 10% al 15% la quota massima di patrimonio che è possibile investire in immobili non strumentali per le attività della fondazione o di sue imprese strumentali, senza perdere la natura di ente non commerciale. Il Governo è delegato anche a rivedere il sistema sanzionatorio nei casi di violazioni del Tuf, il Testo unico dell'intermediazione finanziaria, apportando modifiche per garantire la deflazione del contenzioso. |
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